Differimento del termine di cui alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, articolo 5, comma 2. (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1993.) (1)

Numero della legge: 21
Data: 5 giugno 1997
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1997

L.R. 5 Giugno 1997, n. 21
Differimento del termine di cui alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, articolo 5, comma 2. (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1993.) (1)

Art. 1
1. Il termine del 31 maggio di cui alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, articolo 5, comma 2, per gli adempimenti degli enti e dei soggetti privati al fine di ottenere benefici e provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale, è posticipato, per il corrente esercizio finanziario, al 30 giugno 1997.


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 giugno 1997, n. 16 (S.O. n. 3).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 novembre 1997, n. 46 (S.S. n. 3).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.