| L.R. 18 Luglio 2012, n. 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: SOMMARIO Art. 1 – Approvazione dell’assestamento del bilancio regionale Art. 2 – Variazioni allo stato di previsione dell’entrata Art. 3 - Variazioni allo stato di previsione della spesa Art. 4 – Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione Art. 5 – Disavanzo finanziario e contrazione dei mutui Art. 6 – Disposizioni in materia di patto di stabilità Art. 7 – Adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», nell’ambito della sperimentazione della nuova disciplina contabile ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 «Bilancio di previsione per l’esercizio 2012» Art. 8 – Disposizioni varie Art. 8, commi 1-5 – Disposizioni in materia di perenzione amministrativa Art. 8, commi 6–8 – Disposizioni in materia di funzionari delegati Art. 8, commi 9–11 – Recupero delle risorse relative all’edilizia sovvenzionata giacenti presso la Cassa depositi e prestiti Art. 8, commi 12–13 – Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale Art. 8, comma 14 – Disapplicazione delle agevolazioni IRAP di cui all’articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 (Disposizioni in materia d’imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) Art. 8, commi 15–18 – Attribuzione alla Regione del gettito derivante dall’attività di recupero fiscale in materia di compartecipazione regionale all’IVA Art. 8, comma 19 – Modifica all’articolo 28 della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo) Art. 8, comma 20 – Progetti retrospettivi Art. 8, commi 21-25 – Fondo capitale di rischio per le PMI del Lazio Art. 8, commi 26-28 – Abrogazione della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi) e successive modifiche Art. 8, comma 29 – Cantieri lavoro Art. 8, commi 30-31 – Approvazione del bilancio dell’ente Laziosanità – Agenzia di sanità pubblica Art. 8, comma 32 – Partecipazione regionale alla realizzazione della linea metropolitana C di Roma Art. 8, comma 33 – Operatività del “Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio”. Modifica all’articolo 20 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005) Art. 8, commi 34 –35 – Rinuncia dei crediti di modesta entità. Modifica alla l.r. 9/2010 Art. 8, commi 36–40 – Partecipazione della Regione alla “Società consortile per azioni per l’internazionalizzazione delle imprese di Roma e del Lazio in breve Agenzia per l’internazionalizzazione S.c.p.A.” Art. 8, comma 41 – Modifica alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria) Art. 8, comma 42 - Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) Art. 8, comma 43 – Intervento a sostegno della patrimonializzazione dei Consorzi di garanzia fidi del Lazio Art. 8, commi 44-46 – Fondo straordinario a favore degli internati dichiarati non socialmente pericolosi Art. 8, commi 47-48 – Interventi a favore delle imprese del settore agricolo Art. 9 – Entrata in vigore Art. 1 (Approvazione dell’assestamento del bilancio regionale) 1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 27 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2012. 2. Ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 25/2001, sulla base delle definitive risultanze contabili, sono aggiornati:a) l’ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2011; b) il disavanzo finanziario riferito all’esercizio 2011; c) l’ammontare della giacenza di cassa riferito all’inizio dell’esercizio 2012; d) l’ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il bilancio regionale in equilibrio. Art. 2
(Variazioni allo stato di previsione dell’entrata) 1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “A” – Entrata. Art. 3
(Variazioni allo stato di previsione della spesa) 1. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 sono introdotte le variazioni di cui all’allegata tabella “B” – Spesa. Art. 4
(Aggiornamento elenchi allegati al bilancio di previsione) 1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 si intendono aggiornati in conformità alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse. Art. 5
(Disavanzo finanziario e contrazione dei mutui) 1. Alla copertura del disavanzo finanziario riferito all’esercizio 2011 pari ad euro 5.988.520.893,79 si provvede mediante la dismissione dei beni patrimoniali per un importo di euro 900 milioni mediante la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo di euro 5.088.520.893,79. 2. Il livello massimo per la contrazione di mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti è pari ad euro 872.289.030,44 in aumento per un importo di euro 235.013.905,19 rispetto a quanto approvato con legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2012). 3. Il livello massimo di ricorso al mercato finanziario, risultante dalla somma tra il disavanzo relativo alle spese di investimento finanziato con indebitamento di cui al comma 1 e l’importo totale dei mutui o dei prestiti obbligazionari di cui al comma 2, è pari ad euro 5.960.809.924,23 in aumento per un importo di euro 1.182.205.389,18 rispetto a quanto stabilito dall’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012). 4. E’ autorizzata la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per il finanziamento del disavanzo relativo all’esercizio 2011 per un importo pari ad euro 100 milioni. Oltre a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della l.r. 20/2011 e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 8 della l.r. 20/2011, il totale complessivo autorizzato per la contrazione di mutui e/o prestiti obbligazionari riferita all’esercizio finanziario 2012 è pari ad euro 300 milioni. Art. 6
(Disposizioni in materia di patto di stabilità) 1. La Regione promuove la partecipazione dei comuni al patto di stabilità interno orizzontale nazionale di cui all’articolo 4ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 2. Per i comuni che provvedono alla cessione dei propri spazi finanziari, in applicazione dell’articolo 4ter, comma 1, del d.l. 16/2012, è fatta salva la partecipazione al patto di stabilità regionalizzato ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 4, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2012). 3. Per i comuni che partecipano al patto di stabilità interno orizzontale nazionale di cui al comma 1, la partecipazione al patto di stabilità regionalizzato è consentita, in via prioritaria, ai comuni che utilizzano il contributo statale di cui all’articolo 4ter, comma 3, del d.l. 16/2012, esclusivamente per l’estinzione anticipata del debito. 4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, della l.r. 20/2011, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato « Legge di stabilità 2012»). Art. 7
(Adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», nell’ambito della sperimentazione della nuova disciplina contabile ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 «Bilancio di previsione per l’esercizio 2012») 2. Al fine di garantire la copertura delle spese imputate agli esercizi finanziari successivi a quello in corso, è istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 il fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato è costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 3. Sul fondo pluriennale vincolato non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Per l’utilizzo del Fondo ovvero per la riallocazione delle risorse tra il fondo e il capitolo di bilancio destinato alla specifica spesa si procede mediante variazione di bilancio da effettuarsi con decreto del Presidente della Regione. 4. Al fine di garantire l’accertamento per l’intero importo del credito anche nel caso di entrate di dubbia e difficile esazione e per le quali non è certa la riscossione integrale, è istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 il “Fondo svalutazione crediti”. 5. Alla determinazione dell’ammontare del Fondo di cui al comma 4, ovvero alle relative modalità di utilizzo, si provvede ai sensi del punto 3.3 dell’allegato 2 al d.p.c.m. 28 dicembre 2011, fermo restando che sul fondo svalutazione crediti non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. 6. Per gli enti strumentali individuati con deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2012, n. 8, nel corso della sperimentazione si applicano le norme regionali finalizzate all’adeguamento del sistema contabile alle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, eventualmente anche in deroga alle rispettive discipline normative o regolamentari. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le risorse relative ai residui passivi perenti sono oggetto di prelievo secondo le modalità di cui all’articolo 22 della l.r. 25/2001 e riallocate sui capitoli di provenienza ovvero sui capitoli derivanti dall’adeguamento degli stessi al IV livello del Piano dei conti integrato di cui all’articolo 8 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011. Art. 8
(Disposizioni varie) 1. In materia di perenzione amministrativa, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7 della presente legge, è disposta la radiazione delle somme andate in perenzione e ricognite con decreto del Presidente della Regione che, entro il secondo esercizio successivo al medesimo decreto, non sono state impegnate sugli appositi capitoli di spesa. 2. Per le somme altresì impegnate nei termini previsti al comma 1, qualora non si provveda alla liquidazione entro il secondo esercizio successivo all’impegno, è disposta la radiazione e l’annullamento degli impegni precedentemente assunti. 3. Con decreto annuale del Presidente della Regione, da adottarsi contestualmente al decreto di ricognizione dei residui passivi perenti, sono riportate le somme radiate ai sensi dei commi 1 e 2. 4. Qualora sia necessario assumere l’impegno ovvero provvedere alla liquidazione in deroga ai termini previsti, le somme radiate sono reimputabili negli stanziamenti dei capitoli di provenienza originariamente preposti a copertura dell’intervento ovvero sui capitoli derivanti dall’adeguamento degli stessi al IV livello del Piano dei conti integrato di cui all’articolo 8 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7 della presente legge. 5. In sede di prima applicazione dei commi da 1 a 4 sono fatti salvi gli impegni assunti fino alla data del 31 maggio 2012 ed il decreto del Presidente di cui al comma 3 è da adottarsi entro la data del 30 settembre 2012. 6. Al fine di provvedere ad una riorganizzazione nella gestione contabile delle spese di funzionamento degli uffici e dei servizi regionali e nelle more della definizione di una nuova disciplina in materia, entro il 31 dicembre 2012 sono chiuse le aperture di credito a favore dei funzionari delegati di cui all’articolo 43 della l.r. 25/2001. Entro la medesima data, i funzionari delegati provvedono a riversare le somme non ancora utilizzate. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, tenuto conto di quanto previsto al comma 8, i direttori di dipartimento, su proposta dei direttori regionali interessati, provvedono alla nomina di un funzionario delegato per direzione e, ove necessario, per area decentrata. 8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di garantire l’adeguato coordinamento nella predisposizione del bilancio di previsione 2013, la competente struttura regionale fornisce le necessarie indicazioni per l’attuazione di quanto previsto dai commi 6 e 7. 9. Nell’ambito delle politiche di riduzione del debito regionale, al fine di garantire interventi in materia di edilizia sovvenzionata nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, la Regione provvede al recupero delle risorse afferenti all’edilizia sovvenzionata ex fondi GESCAL di cui all’Accordo di Programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Lazio del 19 aprile 2001, pari ad euro 266.094.891,25 giacenti presso la Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Le risorse di cui al comma 9 sono rappresentate in bilancio nel modo seguente:
11. Al finanziamento degli interventi in materia di edilizia sovvenzionata di cui ai commi 9 e 10, la Regione provvede con proprie risorse per complessivi euro 266.094.891,25 a valere per i prossimi dieci anni. Nell’ambito dell’UPB E62, è istituito un apposito capitolo di spesa denominato: “Finanziamento interventi in materia di edilizia sovvenzionata – ex fondi Gescal di cui all’Accordo di Programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Lazio del 19 aprile 2001”, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità del triennio 2012-2014, pari ad euro 26.609.489,13. 12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria possono corrispondere cumulativamente la tassa automobilistica regionale a cui sono tenute, alla scadenza del termine utile per il pagamento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, commi 29, 30 e 31, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 13. 13. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio, definisce le procedure per effettuare il versamento della tassa automobilistica di cui al comma 12. 14. Al fine di assicurare il perseguimento dell’obiettivo di equilibrio di bilancio, ai sensi di quanto disposto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale), e nel contempo garantire il rispetto del principio di capacità contributiva di cui all’articolo 53 della Costituzione e la corretta ripartizione del carico fiscale tra le diverse categorie di soggetti passivi, anche in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2013 non trovano più applicazione le misure agevolative in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 5 della legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). Le maggiori entrate di cui al precedente periodo possono essere destinate a misure di riduzione della pressione fiscale, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche. 15. Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto (IVA) sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale. 16. La quota di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al comma 15 è determinata sulla base delle modalità previste dall’articolo 15, commi 3 e 5, primo periodo del d.lgs. 68/2011, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. 17. Le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività di recupero fiscale sono disciplinate, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del d.lgs. 68/2011, con specifico atto convenzionale sottoscritto tra Regione ed Agenzia delle entrate. 18. La convenzione di cui al comma 17 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l’integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali. 19. Alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l’articolo 25 è inserito il seguente: “Art. 25 bis
(Clausola di salvaguardia) 1. A seguito dell’entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui all’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e all’articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le disposizioni della presente legge, laddove difformi, sono adeguate ai principi di libertà di iniziativa economica privata introdotti dagli stessi decreti legge. b) all’articolo 28 dopo le parole: “si provvede,” sono aggiunte le seguenti: “per le spese di parte corrente, ivi comprese le spese di funzionamento del Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo nell’ambito dello stanziamento del capitolo G11900, esercizio finanziario 2012 e”.20. Ai progetti retrospettivi, così come definiti dalle competenti autorità comunitarie e nazionali, rientranti nei parchi progetti finanziati dai Programmi operativi dei fondi strutturali, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche. Art. 9
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 18 Luglio 2012 La Presidente Renata Polverini |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |