L.R. 12 Settembre 1986, n. 45 |
Norme per consentire l' utilizzazione temporanea dei lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni in opere o servizi di pubblica utilita'.
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(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1986, n. 27) Art. 1 La Regione, al fine di non disperdere il patrimonio umano e professionale costituito dai lavoratori in regime di cassa integrazione salariale straordinaria in dipendenza di crisi o di processi di ristrutturazione o riconversione produttiva delle aziende di appartenenza, interviene per favorire l' attuazione di progetti per opere e servizi di pubblica utilita', nelle materie di competenza regionale, da parte di enti locali e di enti dipendenti della Regione, da realizzare con l' utilizzazione temporanea dei lavoratori stessi, ai sensi dell' articolo 1- bis della legge 24 luglio 1981, n. 390 e dell' articolo 3, secondo comma, della legge 22 febbraio 1984, n. 18, nonche' per la predisposizione, per gli stessi, di corsi di riqualificazione per figure professionali di cui il mercato ne fa richiesta, oltre alla messa in atto di corsi per la promozione e la diffusione di cooperative. I corsi di riqualificazione sono sottoposti alle stesse procedure di controllo in atto per quelli gestiti dall' assessorato regionale alla formazione professionale. Art. 2 Per la realizzazione dei progetti di opere o servizi di pubblica utilita' di cui al precedente articolo la Regione concorre con propri contributi, da erogare in favore dell' ente proponente, nella misura del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, da destinare a: a) integrazione del reddito ai sensi dell' articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; b) acquisto di attrezzature e materie prime per la realizzazione delle opere o dei servizi di pubblica utilita'; c) spese di organizzazione generale e di gestione del progetto. Art. 3 Al fine di ottenere il contributo di cui al precedente articolo 2 gli enti interessati sottopongono i progetti, unitamente ad una relazione tecnico - finanziaria, allo assessorato regionale competente in materia di problemi del lavoro, che provvede alla relativa istruttoria, formulando eventuali proposte di modifica od integrazione. La Giunta regionale con propria deliberazione approva i progetti e determina l' entita' del contributo, nonche' le modalita' ed i tempi di erogazione. L' ammissione al contributo regionale e' comunque subordinata al raggiungimento dell' intesa con la commissione regionale per l' impiego e le parti sociali, ai sensi dell' articolo 1- bis, primo comma, della legge 24 luglio 1981, n. 390, ed alla effettiva utilizzazione dei lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario della cassa integrazione guadagni, come disposto dalla commissione suddetta. Per ciascuna iniziativa realizzata con i contributi di cui alla presente legge l' ente beneficiario presenta alla Regione apposito rendiconto finale sull' utilizzazione delle somme ottenute. Art. 4 Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata, per l' anno 1986 la spesa di L. 2.000 milioni. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 1986, viene istituito il capitolo n. 07702 denominato << Contributi agli enti locali e sub - regionali per il finanziamento di progetti per opere e servizi di utilita' sociale nei quali impiegare lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria >> con lo stanziamento di lire 2.000 milioni. Alla copertura dell' onere derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 25201 del bilancio di previsione 1986 (articolo 18, lettera f, della legge regionale 11 giugno 1986, n. 19). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |