L.R. 17 Gennaio 1981, n. 4 |
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980 (1).
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Art. 1 Nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella << A >>. Art. 2 Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1980 sono introdotte le variazioni di cui all' annessa tabella << B >> Art. 3 Le autorizzazioni di spesa disposte per i seguenti capitoli sono confermate per l' anno 1981 ed i relativi fondi portati in diminuzione degli stanziamenti iscritti per l' anno 1980: capitolo n. 02003 L. 4.000.000.000 capitolo n. 02004 L. 8.000.000.000 capitolo n. 09271 L. 4.250.000.000 Art. 4 I residui attivi iscritti al capitolo n. 1211 denominato: << Assegnazione dei fondi per far fronte alle spese per l' impiego di prodotti immunizzanti nei casi in cui sia disposto obbligatoriamente per l' attuazione dei piani di profilassi e di polizia veterinaria (articolo 5 della legge 23 gennaio 1970, n. 503) >> sono trasferiti al capitolo n. 1223 denominato: << Assegnazione di fondi per l' acquisto, conservazione e impiego di sieri, vaccini, presidi profilattici medicinali e di ogni altro prodotto necessario per interventi diagnostici, curativi, disinfettanti e disinfestanti, nonche' per altri interventi di zooprofilassi obbligatorie e contro le epizoozie >>. I residui passivi iscritti al capitolo n. 01104 << Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento per la passivita' onerosa (leggi regionali 17 settembre 1974, n. 45; 9 giugno 1976, n. 59 e 31 gennaio 1979, n. 10) >>, ed al capitolo n. 01386 << Spese per l' impiego di prodotti immunizzanti nei casi in cui sia disposto obbligatoriamente, per l' attuazione dei piani di profilassi e di polizia veterinaria (articolo 5 della legge regionale 31 gennaio 1970, n. 503) >> sono trasferiti rispettivamente al capitolo n. 01103 << Concorso sugli interessi per il credito di esercizio alla cooperazione (leggi regionali 5 luglio 1976, n. 27 e 31 gennaio 1979, n. 10) >> ed al capitolo n. 01389 << Spese relative all' acquisto, alla conservazione ed all' impiego di sieri, vaccini, presidi profilattici medicinali e di ogni altro prodotto necessario per gli interventi diagnostici immunizzanti, curativi, disinfettanti nonche' per altri interventi di zooprofilassi obbligatoria e contro le epizoozie >>. Art. 5 Per effetto delle disposizioni contenute all' articolo 9 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 48, gli impegni assunti anteriormente al 1ø gennaio 1980 a carico dei capitoli n. 990021 e n. 990060 del bilancio 1979 sono contabilizzati rispettivamente ai capitoli n. 28201 e n. 28211 del bilancio regionale per l' anno 1980. Art. 6 Per l' utilizzazione da parte dei comuni e loro consorzi dei fondi iscritti in bilancio per l' anno 1980 al capitolo n. 08121 e' consentita la deroga dei termini e delle prescrizioni di cui al titolo IV della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59. I residui passivi, accertati al 31 dicembre 1979 sul capitolo regionale n. 208007 del bilancio regionale 1979 sono trasferiti al capitolo n. 08121 del bilancio regionale per l' anno finanziario 1980. Art. 7 Per le finalita' previste dalla legge regionale 23 aprile 1980, n. 22, e' autorizzata la maggiore spesa di lire 300.000.000 che si iscrive in termini di competenza e di cassa rispettivamente per lire 200.000.000 al capitolo n. 05901 e di L. 100.000.000 al capitolo n. 15901. Per l' utilizzazione da parte dei comuni dei fondi iscritti in bilancio per l' anno 1980 e' consentita la deroga dei termini di cui all' articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1980, n. 22. Art. 8 La numerazione del capitolo n. 05101 di cui alla tabella << B >> allegata alla legge regionale del 2 giugno 1980, n. 48, si intende rettificata in n. 15101. Art. 9 In relazione alla formazione del piano di risanamento dell' Istituto Autonomo Case popolari - IACP di Roma ed in attesa della completa formulazione del piano stesso, la Regione anticipa le quote per interessi sui mutui quinquennali che saranno contratti dall' Istituto Autonomo Case Popolari - IACP di Roma fino alla concorrenza di annue L. 2.792 milioni per la prima annualita', di L. 2.347 milioni per la seconda annualita', di L. 1.835 milioni per la terza annualita', di L. 1.247 milioni per la quarta annualita' e di L. 569 milioni per la quinta annualita'. Alla quantificazione ed alla copertura degli oneri a carico dei vari esercizi finanziari si provvedera' con le leggi di approvazione del bilancio regionale per i corrispondenti anni. Per l' anno 1980 la Giunta regionale e' autorizzata a corrispondere all' Istituto Autonomo Case Popolari - IACP di Roma la somma di L. 1.000 milioni che viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 06203 che si istituisce nel bilancio regionale 1980 con la seguente denominazione: << Contributo straordinario all' Istituto Autonomo Case Popolari - IACP di Roma per oneri finanziari >>. Art. 10 Il bilancio pluriennale e gli altri allegati al bilancio di previsione dell' anno finanziario 1980 si intendono aggiornati in conformita' delle variazioni e disposizioni recate dalla presente legge. Art. 11 Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data della sua entrata in vigore. Art. 12 L' articolo 8 della legge regionale n. 65 del 27 settembre 1978 e' cosi' integrato: << Omissis>>. Le imprese di cui al comma precedente possono, in fase di prima applicazione, inoltrare domanda entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Art. 13 Il terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale n. 65 del 17 giugno 1980 e' cosi' sostituito: << Omissis >>. Art. 14 L' autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 6 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 61 si intende applicabile anche agli eventi accaduti dall' inizio dell' anno 1980. All' uopo e' consentita la deroga dei termini disposti con l' articolo 4 della stessa legge 16 giugno 1980, n. 61. Art. 15 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. TABELLA << A >> VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA Omissis TABELLA << B >> VARIAZIONE ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA Omissis Note: (1)Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 2 febbraio 1981, n. 3, S.O. n.1 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |