Attuazione delle direttive della Comunità economica europea per la riforma dell'agricoltura. Recepimento delle leggi nazionali n. 153/1975 e n. 352/1976. (1)

Numero della legge: 63
Data: 27 settembre 1978
Numero BUR: 29
Data BUR: 20/10/1978

L.R. 27 Settembre 1978, n. 63
Attuazione delle direttive della Comunità economica europea per la riforma dell'agricoltura. Recepimento delle leggi nazionali n. 153/1975 e n. 352/1976. (1)


Art. 1

(Finalità)

Con la presente legge, la Regione Lazio stabilisce le norme di attuazione delle leggi nazionali n. 153 del 9 maggio 1975 concernente: "Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura", e n. 352 del 10 maggio 1976 concernente: "Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate".
La legge ha lo scopo di promuovere, nell'ambito di un programmato disegno di riequilibrio socio-economico del territorio regionale, interventi idonei a migliorare il livello dei redditi e delle condizioni di vita e di lavoro nelle campagne, nonchè il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e la conservazione dell'ambiente naturale e delle risorse nelle zone montane e svantaggiate, attraverso l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole anche mediante un'adeguata mobilità della terra, ed il miglioramento del grado di formazione generale e professionale delle persone che lavorano in agricoltura.
Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti la Regione promuove ed assicura la partecipazione delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative.


Titolo I
AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO
DELLE STRUTTURE AGRICOLE




Art. 2
(Condizioni e preferenze)

Per promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive agricole la Regione istituisce un regime di aiuti in favore delle aziende agricole singole ed associate idonee al conseguimento di una produzione tale da determinare un reddito da lavoro comparabile con quello dei lavoratori non agricoli della zona attraverso l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale che realizzi l'ammodernamento delle aziende medesime mediante una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni.
Nella concessione delle provvidenze verrà data preferenza all'impresa familiare diretto-coltivatrice, singola ed associata ed alle cooperative di conduzione terreni costituite da coloni, mezzadri, braccianti ed alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 3
(Presentazione piani di sviluppo)


I piani di sviluppo aziendali ed interaziendali possono essere presentati:
a) da imprenditori agricoli a titolo principale, o da coadiuvanti familiari, che pur non essendo titolari dell'impresa collaborino od abbiano collaborato con il conduttore per almeno tre anni, mezzadri e coloni, avvero mezzadri e coloni congiuntamente ai proprietari concedenti semprechè entrambi ricadano nelle condizioni di cui alla presente legge;
b) da cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione;
c) da imprenditori agricoli comunque associati per la presentazione di un piano di sviluppo interaziendale o aziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempre che i soci ritraggano dall'attività agricola almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro ed impieghino nell'attività aziendale ed in quella associata almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro.
I beneficiari di cui ai punti a), b), c), debbono possedere una sufficiente capacità professionale e debbono impegnarsi a tenere almeno per l'intero periodo di attuazione del piano una contabilità aziendale ai sensi dell'art. 17.
I mezzadri e i coloni possono presentare il piano di sviluppo aziendale anche in mancanza di accordo con il concedente. Approvato il piano dagli organi di cui all'art. 22, esso può essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente riconoscendo al mezzadro ed al colono la direzione per l'attuazione del piano nonchè la facoltà per i miglioramenti riconosciuti all'affittuario dalla legge nazionale n. 11 dell'11 febbraio 1971 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 4
(Definizione imprenditore a titolo principale)

E' considerato imprenditore a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno i due terzi del tempo di lavoro complessivo e ricavi da tale attività almeno i due terzi del reddito globale da lavoro.
Quando le condizioni di cui al primo comma non siano raggiunte, è consentito che il reddito agricolo sia pari o superiore al cinquanta per cento del reddito complessivo ed il tempo dedicato all'attività extra-agricola sia per lo meno la metà del tempo del lavoro totale sempre che, una volta attuato il piano di sviluppo, siano raggiunte le condizioni di cui al primo comma.
Nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva della Comunità economica europea n. 268/1975 è considerato imprenditore a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno la metà del tempo di lavoro complessivo e ricavi da tale attività almeno la metà del reddito globale di lavoro.
Sarà data la priorità dei finanziamenti ai piani di sviluppo interaziendali.


Art. 5

(Capacità professionale)

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando il richiedente abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola in qualità di titolare dell'azienda, coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo o socio di cooperative agricole di cui all'art. 18 e seguenti della legge nazionale 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tali condizioni si possono provare anche mediante atto di notorietà.
Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di un istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.
Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato dal comitato di cui all'art. 23.


Art. 6(2)
(Imprenditore agricolo a titolo principale già con reddito comparabile)


Possono presentare il piano di sviluppo aziendale gli imprenditori a titolo principale il cui reddito da lavoro superi, al momento della presentazione della domanda, il reddito comparabile purchè tali aziende dimostrino che le strutture agricole sono tali da porre in pericolo la conservazione del reddito a livello comparabile o gli oneri derivanti dagli investimenti necessari per l'ammodernamento aziendale riporterebbero il loro reddito ad un livello inferiore a quello comparabile.
In tali ipotesi il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 12 della presente legge è limitato all'80 per cento dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile per ogni unità lavorativa uomo impiegata nell'azienda compreso l'imprenditore agricolo.


Art. 7
(Piani di sviluppo aziendali ed interaziendali)


Il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda agricola in via di ammodernamento, una volta attuato il piano medesimo, sarà in grado di raggiungere, in linea di massima, per una o due unità lavorative uomo, almeno un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività nella stessa zona, secondo gli elementi di valutazione stabiliti dall'art. 10.
Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi una azienda condotta in comune da imprenditori titolari di proprie aziende, il reddito di lavoro comparabile di cui al primo comma del presente articolo deve essere raggiunto per almeno una unità lavorativa uomo da ciascun imprenditore, tenendo conto sia della sua partecipazione all'azienda condotta in comune, sia dell'azienda di cui è titolare e del reddito ricavato dall'attività agricola extra-aziendale.
La dimostrazione che le aziende agricole in via di ammodernamento saranno in grado di raggiungere l'obiettivo di cui al precedente comma si basa sul confronto del reddito da lavoro raggiungibile a conclusione del piano di sviluppo con il reddito d'obiettivo, rapportato sempre a singola unità lavorativa, determinato in base al reddito comparabile secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 17 della legge nazionale n. 153/1975.
L'unità lavorativa uomo rappresenta la unità di calcolo dell'attività lavorativa svolta in azienda con riferimento ad un impiego annuo di n. 2300 ore per unità lavorativa uomo.
Il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione
iniziale dell'azienda in tutti suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato.
In particolare esso dovrà contenere i seguenti elementi:
a) descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente la domanda;
b) obiettivo di reddito previsto in relazione alla mano d'opera presente in azienda alla fine del piano;
c) orientamenti prescelti, trasformazioni agrarie e conversioni colturali previste;
d) programma di investimenti e piano di finanziamenti;
e) elementi di prova di reali disponibilità nei tempi utili, delle terre che si intendono acquisire o con le quali si vuole ampliare la superficie aziendale.
La durata del piano di regola non può eccedere i sei anni.
Nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva della Comunità economica europea n. 268/1975 la durata del piano può essere prolungata ad un massimo di nove anni.


Art. 8
(Programmazione e consulenza)

Il piano di sviluppo aziendale dovrà armonizzarsi con i piani di sviluppo economico-sociale delle comunità montane e dei comprensori economico-urbanistici o in loro mancanza con le linee programmatiche determinate all'uopo dal Consiglio regionale.
Ai piani di sviluppo approvati od in corso di attuazione possono essere presentate ed accolte modifiche ai programmi di investimento purchè le variazioni proposte non alterino gli obiettivi perseguiti ed i tempi di realizzazione previsti.
Gli imprenditori singoli od associati che intendono presentare il piano di sviluppo aziendale possono avvalersi della consulenza gratuita degli uffici agricoli che saranno costituiti nell'ambito dei comprensori economico-urbanistici, di cui alla legge regionale n. 71 del 12 giugno 1975 e del centro regionale per la contabilità di cui al successivo art. 17 e dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L.


Art. 9

(Regime di aiuti)

Gli aiuti per i piani di sviluppo aziendale e interaziendale che siano stati ritenuti congrui alle disposizioni della presente legge e quindi approvati, consistono in:
a) concorso el pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari, per l'attuazione del piano ai sensi dell'art. 12;
b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre ed i relativi interessi secondo quanto disposto nell'art. 13;
c) cessione, in proprietà o in affitto, in via prioritaria delle terre che si renderanno disponibili in connessione con le misure di incoraggiamento per la cessazione delle attività agricole di cui al titolo secondo;
d) contributo in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina e ovina, secondo quanto disposto dall'art. 14;
e) contributi per la tenuta della contabilità aziendale ai sensi del successivo art. 17;
f) indennità compensativa nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva della Comunità economica europea n. 268/1975.
Il concorso riguarda tutti gli investimenti programmati nel piano di sviluppo, ad esclusione delle spese per l'acquisto di nuove terre nonchè di bestiame vivo in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Tuttavia, qualora la disponibilità di nuove terre non sia possibile se non mediante l'acquisizione in proprietà e la disponibilità di nuovi terreni sia indispensabile per la realizzazione del piano di sviluppo, soprattutto quando si tratti di piani interaziendali, tali investimenti potranno essere ammessi ai benefici previsti dalle leggi in materia.
L'imprenditore che intenda presentare un piano di sviluppo basato anche sull'acquisizione di terre e sull'ampliamento della superficie aziendale e non possa ottenere terreni in proprietà o in affitto può rivolgersi all'organismo fondiario regionale di cui al successivo art. 36 per ottenere in affitto terreni obbligandosi a corrispondere il relativo canone.
Le associazioni di produttori agricoli che si costituiscono nelle forme e per le finalità di cui al successivo art. 21 possono beneficiare di un contributo di avviamento.


Art. 10
(Reddito comparabile)

Per reddito di lavoro comparabile si intende il reddito da lavoro che raggiunga il livello della retribuzione media, al netto degli oneri sociali, dei lavoratori extra-agricoli della provincia ove ricada l'azienda.
Per stabilire il reddito d'obiettivo che l'azienda dovrà raggiungere una volta attuato il piano di sviluppo, si applicano i criteri di cui all'art. 17 della citata legge nazionale n. 153/1975.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determinerà ogni anno i valori dei redditi d'obiettivo per le singole province sulla base dei coefficienti di incremento delle retribuzioni dei lavoratori dei settori extra-agricoli negli ultimi sei anni, indicati dall'Istituto centrale di statistica - I.S.T.A.T.


Art. 11
(3)
(Reddito unità lavorativa uomo ed aziende di riferimento)

Per la determinazione del reddito delle singole unità lavorative dell'azienda che presenta il piano di sviluppo si tiene conto dei seguenti elementi:
durata del lavoro annuale non superiore alle 2.300 ore;
remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda al saggio non inferiore al due per cento per la terra ed i fabbricati e all'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito sul fondo;
tasso effettivo di interesse per il capitale eventualmente già investito da terzi.
Per raggiungere l'obiettivo di ammodernamento può essere calcolata nel reddito da lavoro una aliquota non superiore al 20 per cento, proveniente dall'esercizio di attività extra-agricole a condizione che almeno una unità lavorativa tragga la totalità del reddito da lavoro comparabile dall'azienda agricola.
Nelle zone montane o svantaggiate l'aliquota di cui al comma precedente è elevata al 50 per cento.
Per i piani di sviluppo aziendali o interaziendali presentati in zone montane la aliquota del reddito proveniente da attività non agricola può essere del trenta per cento per la prima unità lavorativa uomo e del cinquanta per cento per la seconda unità lavorativa uomo.
E' inclusa nel calcolo del reddito da lavoro l'indennità compensativa di cui all'art. 18. L'imprenditore può rinunciare all'inclusione dell'indennità compensativa nel calcolo del reddito da lavoro.
Si intende conseguito il reddito d'obiettivo anche nel caso in cui il piano di sviluppo consenta di raggiungere sulla base delle condizioni di cui ai precedenti commi il livello di redditività pari a quello di una azienda di riferimento secondo i modelli che la Regione Lazio determinerà con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153.


Art.12 (4)
(Mutui agevolati)

Il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 9, lettera a), riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento relativi ai piani di sviluppo approvati, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento fino alla concorrenza di un importo non superiore a 52.599 unità di conto europee, di seguito indicate con E.C.U. per ogni unità lavorativa uomo di n. 2.300 ore impiegate nell'azienda.
La durata del mutuo non può essere superiore a venti anni per gli investimenti fondiari e a dieci anni per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina l'ammontare della quota del concorso nel pagamento degli interessi eventualmente differenziati per destinazione entro il limite massimo del nove per cento, elevabile al dodici per cento per le zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva C.E.E. n. 268/75, nonchè il tasso a carico del beneficiario.
In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al tre per cento e al due per cento limitatamente alle zone montane e dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva della Comunità economica europea n. 268 del 1975.
Nelle zone montane o svantaggiate di cui al comma precedente le provvidenze previste dall'art. 9 della presente legge possono riguardare anche investimenti di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda agricola per un importo non superiore a 13.158 E.C.U. per azienda, ove tali investimenti siano compatibili con la programmazione regionale e delle comunità montane.
L'imprenditore può chiedere che il concorso nel pagamento degli interessi sia attualizzato secondo quanto previsto dagli ultimi due commi dell'art. 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sui mutui di cui al presente articolo si farà luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti (5).


Art. 13

(Fidejussione)

Agli imprenditori il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbia ottenuto il nulla-osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo compresi i relativi interessi ed il valore cauzionale delle garanzie offerte maggiorate del valore attualizzato del concorso negli interessi.
La fidejussione non può eccedere il cinquanta per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile all'ottanta per cento nelle zone montane e considerate svantaggiate ai sensi della direttiva della Comunità economica europea n. 268/1975.
Nei casi in cui i piani di sviluppo siano stati presentati da cooperative agricole ed altre forme associate, la fidejussione può essere elevata al novanta per cento dei mutui sempre comprensivi del capitale ed interesse.
Per gli affittuari, mezzadri o coloni, che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di credito, anche in deroga ai propri statuti, con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con la garanzia fidejussoria pari alla differenza tra le garanzie eventualmente offerte ed il totale del mutuo.
Per quanto non contemplato nella presente legge valgono le norme sulla fidejussione previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 e quelle previste da altre leggi regionali e statali.


Art.14 (6)
(Contributi produzione carne bovina e ovina)

Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda, ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 131 del 15 maggio 1973, che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il cinquanta per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, può essere concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente art. 12, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della
superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina.
Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 58,9 E.C.U. per ettaro il primo anno, 39,9 E.C.U. per ettaro il secondo anno, 20,3 E.C.U. per ettaro il terzo anno.
Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 5.888 E.C.U. per il primo anno, 3.990 E.C.U. per il secondo anno, 2.031 per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.
Nei terreni montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva della Comunità economica europea n. 268/1975 per le aziende che dispongono di almeno 0,5 unità di bestiame adulto per ettaro di superficie foraggiera, gli importi annui e complessivi dei contributi integrativi previsti dai commi precedenti sono elevati di un terzo


Art.15 (7)
(Acquisto bovini od ovini ed investimenti nel settore suinicolo)


Quando il piano di sviluppo aziendale e interaziendale prevede l'acquisto di bestiame vivo bovino od ovino, la concessione di provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti è subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dalla azienda superi il sessanta per cento.
Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 13.158 E.C.U. e non superiore a 66.699 E.C.U. e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del trentacinque per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione si intende osservata quando il trentacinque per cento degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate


Art. 16
(Irrigazioni - ricomposizione e riordino fondiario)

Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del venti per cento quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il quaranta per cento della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il settanta per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui al precedente art. 11.
I contributi previsti dal terzo comma dell'art. 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per l'esecuzione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono aumentati del cinque per cento quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente comma.


Art. 17 (8)
(Contabilità aziendale)


Agli imprenditori a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo le metodologie ed i modelli adottati dalla Giunta regionale nel rispetto dell'art. 11 della direttiva della Comunità economica europea n. 159/1972 viene concesso un contributo di 751 E.C.U., quale concorso alle spese di contabilità.
Il contributo di cui sopra è concesso anche agli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta attraverso forme associative giuridicamente riconosciute; queste ultime, a tal fine delegate, potranno tenere la contabilità degli imprenditori associati e dovranno fornire, in forma anonima ed in conformità a quanto richiesto dalla Regione, i dati riassuntivi dei dati al centro regionale di cui al successivo quarto comma.
Il contributo è erogato in quattro rate annuali per l'importo di 323 E.C.U. per il primo anno, di 214 E.C.U. per il secondo, di 131 E.C.U. per il terzo anno e di 83 nel quarto.
La Regione istituisce un centro regionale per la contabilità al fine di realizzare l'analisi e l'elaborazione dei dati della gestione aziendale e interaziendale.
La Regione provvede altresì alla definizione delle metodologie che il centro regionale adotta ed alla determinazione dei criteri per assicurare la partecipazione degli imprenditori e dei lavoratori agricoli ai servizi di contabilità .


Art. 18 (9)
(Indennità compensativa)

E' istituita una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni agli imprenditori agricoli, singoli ed associati, le cui aziende ricadano nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva della Comunità economica europea n. 268 del 1975, che al momento della presentazione della domanda esercitino abitualmente l'attività agricola e che si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno cinque anni.
L'indennità di cui al comma precedente verrà erogata alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352 e nelle entità seguenti per gli imprenditori singoli:
a) nella misura massima di 65,6 E.C.U. per unità di bestiame adulto di cui al secondo comma del sopracitato art. 6 o per ettaro di cui al quarto comma dello stesso art. 6, per aziende da tre a cinque ettari di superficie agricola utilizzata;
b) nella misura di 50 E.C.U. per la superficie agricola utilizzata oltre cinque e fino a otto ettari;
c) nella misura di 30 E.C.U. per la superficie agricola utilizzata oltre otto e fino a trenta ettari.
La stessa indennità, alle medesime condizioni e modalità, verrà erogata nelle entità seguenti per gli imprenditori associati:
nella misura massima di 65,6 E.C.U. per unità di bestiame adulto di cui al secondo comma del sopracitato art. 6 o per ettaro di cui al quarto comma dello stesso art. 6 per aziende di superficie agricola utilizzata pari al prodotto di cinque ettari per il numero dei soci;
nella misura di 50 E.C.U. per la superficie agricola utilizzata oltre il prodotto di cinque ettari per il numero dei soci e fino al prodotto di otto ettari per il numero dei soci;
nella misura di 30 E.C.U. per la superficie agricola utilizzata oltre il prodotto di otto ettari per il numero dei soci e fino al prodotto di trenta ettari per il numero dei soci.
La Regione pubblicherà periodicamente nel Bollettino Ufficiale l'elenco dei titolari delle aziende ai quali viene concessa l'indennità, comprensivo dei contributi erogati sulla base dei piani di sviluppo approvati.


Art. 19
(Miglioramento produzione foraggera e sistemazione pascoli)


Ai sensi dell'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, con le modalità ed i limiti previsti, la Regione finanzia i programmi, presentati dai beneficiari di cui all'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, semprechè siano stati approvati dalle comunità montane o da queste ultime predisposti sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per la promozione, nelle zone indicate nella direttiva della Comunità economica europea n. 268/1975 ricadenti nei rispettivi territori, di investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggera, nonchè la sistemazione di pascoli, compresa l'attuazione di opere di servizio.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro il 30 giugno di ogni anno, approva i programmi di cui al comma precedente, determinando l'importo dei finanziamenti.

Art. 20
(Infrastrutture civili nelle zone montane svantaggiate)


Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva della Comunità economica europea n. 268/1975, la Regione finanzia programmi annuali predisposti dalle comunità montane sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per la realizzazione di infrastrutture nelle zone indicate nella direttiva medesima ricadenti nei rispettivi territori.
Il Consiglio regionale, ogni anno, su proposta della Giunta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio approva i programmi di cui al comma precedente determinando l'importo dei finanziamenti.


Art. 21 (10)
(Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale)

Alle associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti che si costituiscono nelle forme previste dalle leggi vigenti allo scopo di fornire assistenza alle aziende associate e conseguire una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o di conseguire attività a carattere collettivo, può essere concesso un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione.
L'ammontare del contributo può variare da un minimo di 3.20 E.C.U. ad un massimo di 9.867 E.C.U. in reazione ai programmi di attività esercitata in comune ed al numero degli associati.
Per ottenere il contributo le associazioni debbono essere costituite con un voto pro capite successivamente alla data dell'entrata in vigore della legge n. 153 del 1975 nelle forme previste dalle vigenti leggi per le cooperative agricole e per i consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversità atmosferiche, nonchè dalle leggi speciali per le associazioni di produttori.


Art. 22
(Attribuzione delle funzioni)


Le funzioni amministrative relative all'applicazione degli aiuti previsti al presente titolo sono delegate ai consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici costituiti con legge regionale del 12 giugno 1975, n. 71.
Tali funzioni riguardano in particolare:
ricevere, esaminare ed approvare entro novanta giorni dalla data di presentazione, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 23, i piani di sviluppo aziendale e interaziendale in base ai criteri indicati al presente titolo ed in conformità degli obiettivi dei programmi di sviluppo comprensoriali, se operanti, ed in loro assenza alle direttive del Consiglio regionale;
accertare i requisiti richiesti agli imprenditori e loro associazioni;
controllare le fasi di attuazione dei piani secondo le modalità e gli obbiettivi in essi programmati ed in relazione alle successive erogazioni degli aiuti;
garantire l'assistenza tecnica ed amministrativa per la redazione dei piani di sviluppo, e per gli adempimenti necessari per la concessione degli aiuti;
concedere e liquidare gli aiuti previsti per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendale e interaziendale.
Della decisione assunta in ordine ai singoli piani di sviluppo il competente ufficio comprensoriale è tenuto a dare immediata comunicazione alle comunità montane ed ai comuni interessati, anche per la pubblicazione all'albo pretorio.


Art. 23
(Comitato comprensoriale)


Nell'esercizio delle funzioni delegate i consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici dovranno promuovere ed assicurare la partecipazione delle organizzazioni professionali sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale.
A tal fine è costituito in ciascun comprensorio economico-urbanistico, di cui alla legge regionale n. 71 del 12 giugno 1975, un comitato, il quale oltre ai compiti di cui al precedente art. 5, esprime pareri su tutte le decisioni inerenti alle funzioni delegate dalla presente legge.
Tale comitato è composto da un massimo di:
a) otto rappresentanti delle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli;
b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative.
Il presidente del comprensorio od un suo delegato presiede il comitato consultivo.
Il comitato consultivo verrà rinnovato ogni tre anni, ed i suoi membri possono essere riproposti.
I comprensori, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui al terzo comma, attribuiranno all'interno di ogni categoria, i posti spettanti a ciascuna delle organizzazioni in proporzione all'effettiva rappresentatività di ciascuna di esse, desunta in base alla consistenza associativa ed organizzativa, alle strutture, all'attività sindacale svolta nei diversi settori dell'agricoltura.
Il presidente del comprensorio con proprio atto nominerà i designati dalle singole organizzazioni.


Art. 24
(Coordinamento e direttive per funzioni delegate)


Per coordinare le funzioni delegate il Consiglio regionale può impartire direttive ai comprensori.
La Giunta regionale assicura l'attuazione della presente legge nel rispetto della programmazione e delle direttive regionali.


Titolo II
INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' AGRICOLA
PER UTILIZZAZIONE DELLE TERRE RESE DISPONIBILI PER IL
POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE.



Art. 25
(Finalità)


Per favorire le finalità di cui al precedente titolo la Regione istituisce un'indennità a favore degli imprenditori e dei lavoratori agricoli che cessino anticipatamente l'attività agricola e rendano disponibili le terre da loro coltivate.


Art. 26
(Aiuti)

Gli aiuti di cui al precedente articolo consistono in:
un'indennità annua a favore degli imprenditori che cessano anticipatamente l'attività agricola alle condizioni previste dalla presente legge;
un premio forfettario di apporto strutturale per coloro che destinano le terre agli scopi stabiliti dal presente titolo.


Art. 27
(Beneficiari indennità di cessazione)

L'indennità annua di cessazione può essere richiesta da:
a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole che destinino le terre agli scopi stabiliti dall'art. 29;
b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni qualora i proprietari delle rispettive aziende destinino le terre ai fini dell'art. 29;
c) coadiuvanti familiari permanenti agricoli e lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino attività presso l'azienda il cui titolare benefici delle misure previste dalla presente legge, secondo quanto stabilito dall'art. 34 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
L'indennità può essere altresì richiesta dai titolari di aziende di cui al secondo comma dell'art. 33 della citata legge.


Art. 28
(Requisiti per l'indennità di cessazione)


Per la concessione dell'indennità di cessazione i richiedenti devono avere i seguenti requisiti:
avere compiuto i cinquantacinque anni e non superare i sessantacinque se si è titolari di una azienda inferiore a quindici ettari;
aver compiuto i sessanta anni e non superati i sessantacinque se si è titolari di una azienda superiore a quindici ettari
dedicare l'attività agricola almeno il cinquanta per cento del tempo di lavoro complessivo;
ricavare dall'attività agricola almeno il cinquanta per cento del reddito da lavoro complessivo.
Oltre ai suddetti requisiti gli imprenditori agricoli di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo debbono soddisfare le seguenti condizioni:
avere esercitato l'attività agricola nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda;
non avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale o interaziendale;
non avere alienato, a titolo oneroso o gratuito nel biennio precedente la presentazione della domanda di indennità, più del trenta per cento della superficie aziendale;
impegnarsi con atto sottoscritto e autenticato dal notaio o nei modi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e successive modificazioni, a non esercitare ulteriore attività agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti.
In caso di inadempienze si applica la sanzione di cui all'art. 35 della legge n. 153 del 1975.
L'imprenditore può tuttavia conservare in proprietà o in uso una estensione di terreno non superiore a 1.000 mq per ciascun componente familiare dedito all'attività agricola presso l'azienda nonchè i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi per i bisogni familiari.
Per ottenere la concessione dell'indennità i coadiuvanti familiari ed i lavoratori agricoli dipendenti debbono, oltre ad essere iscritti alle rispettive assicurazioni obbligatorie, avere esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni presso l'azienda che cessa l'attività agricola.
Si considerano prioritarie ai fini della concessione le domande presentate da coloro che:
abbiano compiuto i sessanta anni di età;
dedichino all'attività agricola più dei due terzi del tempo di lavoro complessivo e ricavino da tale attività più dei due terzi del proprio reddito.


Art. 29
(Condizioni e priorità per l'indennità di cessazione)

La concessione dell'indennità annua di cessazione è subordinata alla condizione che le superfici sulle quali viene esercitata l'attività agricola che si intende cessare vengano cedute a titolo di affitto per almeno quindici anni o in enfiteusi o in proprietà ad imprenditori agricoli singoli o associati che abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, approvato e ammesso al finanziamento ai sensi della presente legge; ovvero all'organismo fondiario di cui all'art. 36 della presente legge, a titolo di affitto per almeno quindici anni ovvero in proprietà, L'organismo fondiario darà priorità all'acquisto di terreni appartenenti a coltivatori diretti o piccoli proprietari concedenti con reddito imponibile non superiore ai 3 milioni di lire.


Art. 30
(Decorrenza e importo indennità di cessazione)


La indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività medesima e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età per un importo annuo frazionabile in dodici mensilità, di 900 unità di conto per gli imprenditori coniugati e di 600 unità di conto per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.
L'indennità può essere concessa per la stessa azienda ad un solo imprenditore agricolo.
Per ogni azienda che cessa l'attività l'indennità può essere concessa limitatamente ad un coadiuvante familiare oppure ad un lavoratore agricolo.


Art. 31

(Prosecuzione versamento contributi volontari)

I beneficiari della indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola i quali risultino, al momento della cessazione stessa, assicurati obbligatoriamente per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, possono anche in mancanza dei requisiti previsti, ottenere, a domanda, l'autorizzazione alla prosecuzione delle assicurazioni predette mediante il versamento di contributi volontari secondo le norme vigenti nelle assicurazioni.
Gli stessi beneficiari conservano altresì il diritto:
a) all'assistenza sanitaria da parte degli istituti o casse presso i quali erano assicurati al momento della cessazione dell'attività agricola e semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo;
b) agli assegni familiari, qualora rivestano la qualifica di capo famiglia, nei limiti e modalità, previsti per la categoria di appartenenza.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, cessata l'attività agricola, si dedicano ad altre attivit


Art. 32
(Beneficiari premio apporto strutturale )

Possono richiedere il premio di apporto strutturale:
a) gli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscano dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui ai precedenti articoli e destinino la terra alle utilizzazioni previste dall'art. 29. Il premio si aggiunge all'indennità di cessazione dei terreni comprese le forme sostitutive di essi;
b) i proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi che avendo il loro affittuario, mezzadro, colono e enfiteuta chiesta l'indennità di cessazione pongano a disposizione i propri terreni per gli scopi previsti dall'art. 29;
c) i proprietari che, pur senza avere titolo, per qualsiasi causa, alla indennità di cessazione dell'attività agricola, offrano i loro terreni di cui abbiano la disponibilità, per gli scopi previsti dall'art. 29;
d) i proprietari sui cui fondi gli affittuari coloni, mezzadri coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative nell'azienda di cui divengano titolari un piano di sviluppo;
e) i proprietari che cedano il fondo ai propri affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto come previsto dalle leggi vigenti in materia per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del precedente Titolo I;
f) gli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attività agricola anche nel caso in cui non possono fruire dell'indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al presente titolo e che pongano i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dall'art. 37 della legge n. 153; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del cinquanta per cento;
g) i proprietari concedenti a mezzadria o a colonia qualora trasformino in affitto della durata di almeno quindici anni tali contratti.
In ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.


Art. 33
(Corresponsione premio apporto strutturale)

Il premio di apporto strutturale è corrisposto in unica soluzione successivamente alla effettiva destinazione dei terreni in conformità delle utilizzazioni stabilite al presente titolo e sarà pari a otto annualità del canone di affitto ridotte a sei annualità per i proprietari di cui alla lettera c) dell'articolo precedente.
Il canone di affitto è determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone.
Il premio è maggiorato del venticinque per cento quando i terreni sono offerti in affitto.
Gli aventi titolo possono chiedere che a detto premio si aggiunga il prezzo di cessione dei terreni, ai fini della costituzione della rendita vitalizia di cui al terzo comma dell'art. 40 della legge statale n. 153 del 9 maggio 1975.
E' esclusa la corresponsione del premio qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimenti di esproprio per utilità pubblica.
A favore dei proprietari dei terreni affittati o concessi a mezzadria e a colonia, iscritti nei ruoli della imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a L. 2 milioni che pongano i propri terreni a disposizione degli affittuari, dei mezzadri o dei coloni per le finalità della presente legge è concesso il premio di apporto strutturale con una maggiorazione del trenta per cento.


Art. 34
(Messa a disposizione dei terreni)

La messa a disposizione dei terreni può avvenire o mediante vendita all'affittuario, al mezzadro o al colono al prezzo di cui al primo comma dell'art. 40 della legge n. 153/1975 o mediante stipulazione con gli stessi di un contratto di affitto per la durata non inferiore a quindici anni, soggetto alle disposizioni generali in materia di affitto.
I terreni medesimi possono altresì essere ceduti in proprietà all'organismo fondiario di cui all'art. 39 della legge n. 153 con l'obbligo di questo di rivenderli sempre alle condizioni di cui al richiamato art. 40 della legge n. 153, o di concederli in affitto con un contratto di durata non inferiore a quindici anni senza soluzione di continuità e con il pieno rispetto delle condizioni preesistenti.


Art. 35
(Programmazione)

Per la corresponsione delle provvidenze previste dal presente titolo, i relativi provvedimenti dovranno armonizzarsi con i programmi regionali di intervento o piani zonali ed in mancanza con le direttive all'uopo formulate dalla Regione, nonchè con i piani di finanziamento da essa stabiliti.


Art. 36
(Organismo fondiario)


Esercita le funzioni di organismo fondiario l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L.
Nei limiti di cui all'art. 35 e sulla base dei nulla-osta rilasciati per la cessione delle terre ai sensi dei successivi artt. 37 e 38 l'ente acquisisce i terreni disponibili a titolo di affitto per almeno quindici anni, o in proprietà in conformità a quanto previsto dal precedente art. 29.



Art. 37

(Attribuzione funzioni)


Le funzioni amministrative alla concessione dei benefici di cui al presente titolo sono delegate ai consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici di cui alla legge regionale n. 71 del 12 giugno 1975 e successive modificazioni ed integrazioni.
Spetta, tra l'altro, ad essi:
ricevere, esaminare ed approvare, entro novanta giorni dalla loro presentazione, le richieste di aiuti in base ai criteri stabiliti dalla presente legge ed in conformità di quanto determinato dal Consiglio regionale circa l'applicazione del regime di aiuti all'attività agricola sul territorio comprensoriale;
accertare la sussistenza delle condizioni richieste dal presente titolo ed in particolare accertare la effettiva destinazione delle terre cedute ai sensi del precedente art. 36.
Nell'esercizio delle funzioni attribuite, i comprensori dovranno consultare i comitati di cui all'art. 23.
L'ente delegato nell'esercizio delle proprie attribuzioni dovrà trasmettere alla Regione tutti gli atti relativi all'adempimento previsto dall'art. 44 della legge n. 153.
Per gli adempimenti di cui al quarto e quinto comma dell'art. 44 della legge n. 153 l'ente delegato provvederà a trasmettere i nulla-osta all'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste al termine di ciascun trimestre e per gli adempimenti di cui al sesto comma dell'articolo sopra citato, l'ente delegato trasmetterà alla Regione gli elenchi delle domande per la concessione dell'indennità di cessazione dell'attività agricola, nonchè l'elenco dei nulla-osta emessi nel trimestre precedente



Titolo III
INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA




Art. 38
(Finalità dell'informazione socio-economica)


La Regione Lazio istituisce un servizio di informazione socio-economica per la popolazione agricola, finalizzata a:
a) fornire adeguate informazioni alla popolazione rurale e ai lavoratori agricoli sui processi decisionali, che a diversi livelli determinano il contesto socio-economico;
b) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica;
c) fornire agli interessati consigli ed orientamenti anche esaminando nel dettaglio casi individuali, per lo svolgimento ed il proseguimento dell'attività agricola o per la eventuale scelta di un'attività non agricola, ovvero per la eventuale definitiva cessazione dell'attività;
d) porre le persone interessate a dare nuovo orientamento alle loro aziende in contatto con i competenti servizi di assistenza tecnica e divulgazione e far conoscere le possibilità di perfezionamento e le prospettive offerte nel settore agricolo in relazione ai programmi di sviluppo regionali e comprensoriali;
e) far conoscere le possibilità di soluzioni collettive nei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione;
f) indirizzare gli interessati ai competenti servizi per il migliore svolgimento delle procedure amministrative inerenti al soddisfacimento delle esigenze proprie e di quelle familiari.
L'informazione socio-economica è svolta in conformità con gli obiettivi fissati negli atti della programmazione regionale e comprensoriale e delle comunità montane.
Per la formulazione dei programmi di informazione socio-economica e per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, la Regione promuove ed assicura la partecipazione delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative.


Art. 39
(Servizio di informazione socio-economica)


La Regione istituisce nell'ambito della propria organizzazione amministrativa un servizio per il coordinamento ed il controllo delle attività di informazione socio-economica di cui al presente titolo.
(Omissis) (11).


Art. 40
(Affidamento servizio informazione socio-economica)


La Giunta regionale, sentita la commissione agricoltura, può affidare compiti di socio-informazione, mediante apposite convenzioni, ad associazioni costituite espressamente per fornire servizi di informazione per i propri soci, che già operino nel settore della propaganda e dell'assistenza tecnica o dei servizi sociali di aiuto alle famiglie.
Le associazioni di cui al comma precedente sono riconosciute idonee per l'affidamento del servizio di informazione socio-economica se dimostrano di possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituite da produttori singoli o associati e con l'adesione di almeno 500 produttori;
b) assumere come scopo sociale le attività espressamente previste dal precedente art. 38;
c) essere costituite per la durata non inferiore a dieci anni;
d) essere rette da uno statuto deliberato a maggioranza assoluta dagli aderenti all'associazione;
e) prevedere la adozione di quadri di consulenti socio-economici in possesso dei requisiti per lo svolgimento della attività assunta come scopo sociale e che entro il triennio successivo alla costituzione dell'associazione siano formati per almeno il settantacinque per cento da consulenti socio-economici in possesso del titolo previsto dall'art. 53 della legge statale n. 153 del 1975.
La domanda di riconoscimento va inoltrata al Presidente della Giunta regionale con allegati: lo statuto, l'elenco dei soci e l'indicazione dei comprensori in cui l'associazione si impegna a svolgere l'attività di informazione socio-economica.
Il Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, ad approvare lo statuto ed a riconoscere l'associazione.
Il riconoscimento può essere revocato con provvedimento motivato per accertate e gravi inadempienze ed irregolarità nello svolgimento dei compiti e nella gestione dell'associazione.


Art. 41
(Ripartizione fondi per informazione socio-economica)

La Regione, sulla base dei programmi e nei limiti degli stanziamenti previsti in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 8, lettera a) e c) della legge nazionale n. 153/1975, provvede annualmente a ripartire i fondi necessari per lo svolgimento dell'attività di informazione socio-economica.


Art. 42 (11a)

(Bollettino di informazione e diffusione notizie)

La Regione provvederà a divulgare l'attività di informazione socio-economica attraverso la pubblicazione di un apposito bollettino mensile e comunicati stampa che saranno diffusi a tutti i canali ed i mezzi di informazione idonei, ivi comprese le trasmissioni radiotelevisive, gli organi di stampa agricola specializzata e delle organizzazioni professionali e cooperative.
In particolare la Regione provvederà alla diffusione di notizie statistiche anche in rapporto alla mobilità della popolazione agricola e alla dinamica degli altri settori e ad informare sulle possibilità che si offrono agli imprenditori ed ai lavoratori agricoli per il migliore svolgimento della loro attività, per eventuali nuove occasioni di lavoro extra-agricolo, nonchè sulle provvidenze che la legislazione regionale, nazionale e comunitaria offrono al settore dell'agricoltura e del lavoro subordinato in genere.


Art. 43
(Preparazione e attività del personale)

Lo svolgimento delle attività di informazione socio-economica è affidato al personale in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 44 e 45.
La selezione, formazione ed aggiornamento e perfezionamento di detto personale è affidata alla Regione sulla base delle modalità ed avvalendosi delle collaborazioni di cui all'art. 45.


Art.44 (12)
(Concorsi per la formazione di consulenti)

L'idoneità dei consulenti da avviare ai corsi di formazione di cui al successivo art. 45 viene determinata in conformità alle norme previste negli artt. 51, 52, 53 della legge nazionale 9 maggio 1975, n. 153, attraverso pubblici concorsi istituiti appositamente dalla Regione, sulla base dei programmi annuali di attività.
Per essere ammessi ai corsi sono necessari i seguenti requisiti e titoli:
a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 40;
b) possesso, per almeno l'80 per cento dei partecipanti, di diploma di laurea in scienze agrarie o forestali o medicina veterinaria o scienze naturali o biologiche o scienze economiche o sociologiche o di diploma di istituto medio superiore ad indirizzo agrario; per il restante 20 per cento, potranno essere ammessi coloro che avendo età non inferiore ad anni 25 e non superiore ad anni 45, abbiano per almeno cinque anni svolto attività di direzione in organizzazioni professionali, sindacali e cooperative di interesse agricolo;
c) aver superato un colloquio psico-attitudinale, inteso ad accertare la propensione allo svolgimento dell'attività di consulenza ed il grado di sensibilità dei problemi socio-economici del mondo agricolo nonchè una sufficiente esperienza nel settore agricolo


Art. 45 (11a)
(Programmi - Corsi - Formazione)

I corsi per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei consulenti da adibire al servizio di informazione socio-economica saranno incentrati su programmi di studio che sviluppino in modo integrale ed attraverso il contatto con la realtà sociale ed economica della Regione, materie inerenti in particolare su:
a) funzionamento del quadro istituzionale, istituti della democrazia parlamentare, Regione, enti locali ed organismi comunitari;
b) economia dello sviluppo e politica e legislazione agraria regionale, nazionale e comunitaria;
c) analisi istituzionale e socio-economica della programmazione nel Lazio;
d) aspetti istituzionali del mondo rurale, con particolare riferimento all'associazionismo, all'organizzazione di mercato e alla distribuzione;
e) aspetti giuridici, economici contrattuali ed assistenziali della normativa del lavoro agricolo con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza del lavoro e della sicurezza sociale;
f) sviluppo economico e agricoltura moderna;
g) economia del lavoro agricolo;
f) sviluppo economico e agricoltura moderna;
g) economia del lavoro agricolo;
h) metodologia e tecnica dell'informazione;
i) analisi della gestione aziendale e contabilità agraria;
l) principi e strutture dell'assistenza tecnica.
La Regione organizzerà inoltre corsi di perfezionamento ed incontri di aggiornamento incentrati sulla valutazione critica delle esperienze di lavoro. Ai fini dell'attuazione dei corsi di cui ai commi precedenti la Regione stipulerà apposite convenzioni con istituti universitari per avvalersi delle prestazioni dei docenti; per l'attuazione di detti corsi la Regione potrà avvalersi inoltre della consulenza di enti ed organismi riconosciuti idonei.
Per la formazione dei programmi, e nelle fasi della programmazione, formazione, aggiornamento dei consulenti, la Regione promuove ed assicura la partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.


Art. 46
(Rilascio attestato)

A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione viene rilasciato dalle facoltà universitarie un attestato sulla base del giudizio del corpo insegnante e dell'esito di esami scritti e orali.
L'attestato di cui sopra costituisce requisito preliminare per l'assunzione di consulenti socio-economici da parte delle Regioni, ai sensi dell'art. 48 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e da parte delle associazioni, istituti ed enti ai sensi dell'art. 49 della citata legge n. 153.
A coloro che frequentano con profitto il corso di perfezionamento viene rilasciato un attestato della formazione ricevuta sulla base di una relazione del corpo insegnante.


Art. 47
(Qualificazione professionale)

Le funzioni inerenti alla qualificazione professionale dei lavoratori agricoli di cui agli artt. 55 e seguenti della legge nazionale n. 153/1975 costituiscono interventi per la formazione professionale in agricoltura ai sensi della legge regionale del 30 gennaio 1973, n. 4 e successive modifiche.


Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE




Art.48 (13)
(Gestione transitoria)


In via transitoria e fino a quando non saranno operanti i consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici, le funzioni relative al titolo I e II della presente legge sono esercitate dagli organi agricoli centrali e periferici della Regione.
In tal caso i comitati di cui al precedente art. 23 sono costituiti a livello provinciale; secondo quanto stabilito dal già citato art. 23, la Giunta regionale, sentita la commissione agricoltura, determina la rappresentanza di ciascuna organizzazione.
Il Presidente della Giunta con proprio decreto provvede quindi alla nomina dei designati delle singole organizzazioni.
Presiede la consulta il presidente dell'amministrazione provinciale o un assessore da questo delegato.
Fino a quando non sarà operante il centro regionale per la contabilità di cui al penultimo comma dell'art. 17, la Regione si avvale dell'istituto nazionale di economia agraria, il quale è tenuto a consegnare alla Regione in forma anonima i risultati della contabilità una volta ultimata l'elaborazione dei dati. Gli oneri del servizio prestato dall'istituto nazionale di economia agraria sono a carico della Regione.


Art.48-bis (14)

Con deliberazione della Giunta regionale gli importi ed i limiti degli aiuti previsti dalla presente legge sono aggiornati sulla base di quanto verrà stabilito dagli appositi regolamenti emanati dalle Comunità economiche europee.


Art.48-ter (14)


Con deliberazione della Giunta regionale, vengono stabiliti i termini entro i quali gli imprenditori agricoli debbono presentare le domande ed assolvere agli altri adempimenti necessari per ottenere gli aiuti previsti dalla presente legge.


Art.49
(Disposizioni finanziarie)


. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli interventi previsti nei rispettivi titoli, la Regione farà fronte con i fondi ad essa assegnati sugli stanziamenti previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 in base al riparto stabilito al Comitato interministeriale per la programmazione economica - C.I.P.E.



Art.50



Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 ottobre 1978, n. 29.

(2) Articolo così sostituito dall'articolo1 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 77.

(3) Articolo così sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 77.

(4) Articolo così sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 77.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1983, n. 46.

(6) Articolo così sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 77.

(7) Articolo così sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1990, n. 77.

(8) Articolo così sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 77.

(9) Articolo così sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 77.

(10) Articolo così sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 77.

(11) Seguivano due commi abrogati dall'articolo19 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56.

(11a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa B15900

(12) Articolo così sostituito dall'articolo unico della legge regionale 23 dicembre 1982, n. 58.

(13) Articolo così sostituito dall'art.icolo 9 della legge regionale 20 giugno 1980, n.77.

(14) Articolo aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 7

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.