Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994

Numero della legge: 17
Data: 3 giugno 1994
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1994

L.R. 03 Giugno 1994, n. 17
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994

(Pubblicata nel B.U. 10 giugno 1994, n. 16, S.O. n. 3)


Art. 1

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1994 e' approvato in L. 28.172:600.766.551 in termini di competenza ed in L.30.652.583.933.678 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella Cassa della Regione delle somme dei pioventi dovuti, per l'anno finanziario 1994, sulla base dello stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (Tabella «A»).



Art. 2

1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 1994 e' approvato in L. 28.172.600.766.551 in termini di competenza ed in L.30.652.583.933.678 in termini di cassa.

2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 1994 in conformita' dei dati di competenza e cassa di cui all'annesso stato di previsione (Tabella «B»). L'erogazione delle spese comprese nel settore «Partite di giro» e' costituita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilita' dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. L'utilizzazione delle somme iscritte ai capitoli n. 32204, n. 32207, n. 41202, n. 41209, n. 41312, n. 42135, n. 42136, n. 43123 e n. 43130 dello stato di previsione della spesa e' subordinata al formale accertamento della relativa entrata nei corrispondenti capitoli. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nelle leggi regionali di spesa che prevedono in deroga alla legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, la riattribuzione all'esercizio successivo delle somme non impegnate, fatti salvi gli stanziamenti correlati ad entrate formalmente accertate.

4. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994.



Art. 3

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1994/1996.




Art. 4

1. E' approvato l'elenco n. 1, concernente i capitoli, afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformita' alla denominazione dei capitoli n. 16310, n. 16313, n. 16316 e n. 16319.



Art. 5

1. E' approvato l'elenco n. 2, concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento. Sono confermate le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22, come
integrato con l'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 69. E' altresi'
consentita l'emissione di ordini di accreditamento a favore dei dirigente della 1 qualifica funzionale preposto all'ufficio 20 del Settore 4" del Consiglio regionale.



Art. 6

1. E' approvato l'elenco n. 3, concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.



Art. 7

1. E' approvato l'elenco n. 4, concernente i provvedimenti relativi che si intendono finanziare con i fondi globali iscritti ai seguenti capitoli:

Cap. n. 19002 L.2.000.000.000
Cap. n. 29001 L.3.100.000.000
Cap. n. 29002 L.112.279.881.203
Cap. n. 39002 L.59.400.000.000
Cap. n. 49001 L.300.000.000
Cap. n. 49002 L.4.200.000.000
Cap. n. 59001 L.150.000.000
Cap. n. 59002 L.8.250.000.000



Art. 8

1. E' approvato l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 1994 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per i nuovi interventi finalizzati agli investimenti per l'importo di L. 1.042.077.710.203. In applicazione della facolta' prevista dal comma 60 dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37, e' altresi' autorizzata l'assunzione dei mutui indicati nell'elenco 5/b concernenti interventi per investimenti contenuti nei corrispondenti elenchi degli anni precedenti, per l'ammontare di L. 1.015.726.840.380.

2. I predetti mutui, per il complessivo ammontare di L. 2.057.804.550.583 saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 16 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di 35 anni e minima di 10 anni.

3. Il pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui e' garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di' bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, tale onere e' valutato in annue L. 268.000.000.000 (capitoli n. 15417 e n. 15427 della spesa) a partire dall'esercizio finanziario 1994.

4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge.

5. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 2 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 4, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, agli adeguamenti relativi all'entita' degli stanziamenti annui, alla diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 22, della legge 19 maggio 1976, n. 335.



Art. 9

1. Sono confermate per l'anno 1994 e per il bilancio pluriennale 1994/1996 le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22.



Art. 10

1. Gli enti, aziende ed organizzazioni soggetti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, il cui bilancio e' alimentato da risorse regionali, sono tenuti ad apportare ai propri bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1994 le variazioni necessarie ad adeguare le previsioni di entrata ai finanziamenti iscritti nel bilancio preventivo della Regione per il medesimo esercizio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.