| L.R. 21 Ottobre 1996, n. 43 |
| Indennità dei Consiglieri regionali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 marzo 1973, n. 7; 5 aprile 1988, n. 19; 27 febbraio 1991, n. 10; 2 maggio 1995, n. 19 e 18 marzo 1996, n. 10 (1). |
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Art. 1 1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19 cosi' come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1991 n. 10 e da ultimo dall'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 1991 n. 54, e' cosi sostituito: "Omissis". Art. 2
La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e' cosi' sostituita: "Omissis". Art. 3
Dopo l'art. 6 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e' introdotto il seguente articolo: "Omissis". Art. 4
Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e' aggiunto il seguente articolo: "Omissis". Art. 5
All'art. 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, sono aggiunti i seguenti commi: "Omissis" Art. 6
L'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 e' cosi' sostituito: "Omissis" Art. 7
(Disposizioni transitorie) 1. Con decorrenza di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1996, e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3 della stessa legge regionale n. 10 del 1966 e' cosi' sostituito: "Omissis". Art. 8
La lettera e) dell'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e' cosi' integrato: "Omissis". Art. 9
Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, cosi' come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 1996, n.3 aggiunta la seguente frase: "Omissis". Art. 10
Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e' aggiunta la seguente frase: "Omissis" Art. 11
Art. 12
Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 ottobre 1996, n. 30. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |