Indennità dei Consiglieri regionali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 marzo 1973, n. 7; 5 aprile 1988, n. 19; 27 febbraio 1991, n. 10; 2 maggio 1995, n. 19 e 18 marzo 1996, n. 10 (1).

Numero della legge: 43
Data: 21 ottobre 1996
Numero BUR: 30
Data BUR: 30/10/1996

L.R. 21 Ottobre 1996, n. 43
Indennità dei Consiglieri regionali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 marzo 1973, n. 7; 5 aprile 1988, n. 19; 27 febbraio 1991, n. 10; 2 maggio 1995, n. 19 e 18 marzo 1996, n. 10 (1).


Art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19 cosi' come modificato dall'articolo 3 della legge
regionale 27 febbraio 1991 n. 10 e da ultimo dall'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 1991 n. 54, e' cosi sostituito:
"Omissis".



Art. 2

La lettera c) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e' cosi' sostituita:
"Omissis".


Art. 3

Dopo l'art. 6 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e' introdotto il seguente articolo:
"Omissis".


Art. 4

Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e' aggiunto il seguente articolo:
"Omissis".



Art. 5

All'art. 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, sono aggiunti i seguenti commi:
"Omissis"



Art. 6

L'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 e' cosi' sostituito:
"Omissis"


Art. 7
(Disposizioni transitorie)

1. Con decorrenza di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1996, e fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, l'articolo 3 della stessa legge regionale n. 10 del 1966 e' cosi' sostituito:
"Omissis".



Art. 8

La lettera e) dell'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e' cosi' integrato:
"Omissis".


Art. 9

Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, cosi' come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 1996, n.3 aggiunta la seguente frase:
"Omissis".


Art. 10

Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e' aggiunta la seguente frase:
"Omissis"


Art. 11
    Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno la medesima decorrenza di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10.




Art. 12
      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti gia' iscritti ai capitoli 11101 e 11114 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1996 ed ai corrispondenti capitoli, per gli esercizi finanziari successivi.




Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 ottobre 1996, n. 30.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.