| L.R. 21 Novembre 1996, n. 48 |
| Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20 come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1996, n. 12. Disposizioni transitorie (1). |
| Art. 1
(Integrazione commissione esaminatrice) 1. (Omissis) (2). 2.Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 1990 come modificato dalla legge regionale n. 12 del 1996, è soppresso. Art. 2
(Disposizioni transitorie) 1. Sono fatti salvi i corsi eventualmente già avviati dai comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge purché conformi alle disposizioni di cui al titolo V della legge regionale n. 23 del 1992 e successive modificazioni. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 novembre 1996, n. 33. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 5 aprile 1997, n. 14 (S.S. n. 3). (2) Sostituisce il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20, come già modificato dalla legge regionale 27 marzo 1996, n. 12. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |