Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20 come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1996, n. 12. Disposizioni transitorie (1).

Numero della legge: 48
Data: 21 novembre 1996
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1996

L.R. 21 Novembre 1996, n. 48
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20 come modificata dalla legge regionale 27 marzo 1996, n. 12. Disposizioni transitorie (1).

Art. 1

(Integrazione commissione esaminatrice)

1. (Omissis) (2).

2.Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 1990 come modificato dalla legge regionale n. 12 del 1996, è soppresso.


Art. 2
(Disposizioni transitorie)

1. Sono fatti salvi i corsi eventualmente già avviati dai comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge purché conformi alle disposizioni di cui al titolo V della legge regionale n. 23 del 1992 e successive modificazioni.




Note:


(1) Pubblicata sul BUR 30 novembre 1996, n. 33.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 5 aprile 1997, n. 14 (S.S. n. 3).

(2) Sostituisce il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20, come già modificato dalla legge regionale 27 marzo 1996, n. 12.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.