| L.R. 24 Gennaio 1975, n. 6 |
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Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1975. (1)
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Art. 1 La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1975, il bilancio per l'anno finanziario 1975, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio regionale. Art. 2 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Note: (1) Pubblicata sul Bur 24 gennaio 1975, n. 2 (S.O.). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 3 aprile 1975, n. 89. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |