Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1975. (1)

Numero della legge: 6
Data: 24 gennaio 1975
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1975

L.R. 24 Gennaio 1975, n. 6
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1975. (1)


Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1975, il bilancio per l'anno finanziario 1975, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio regionale.


Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.



Note:

(1) Pubblicata sul Bur 24 gennaio 1975, n. 2 (S.O.).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 3 aprile 1975, n. 89.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.