| L.R. 19 Settembre 1974, n. 61 |
| Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea (1) |
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Art. 1 Sono considerati elementi esemplari delle biocenosi del territorio laziale le seguenti specie erbacee ed arbustive rare o particolarmente notevoli: Art. 2
Nel territorio regionale è consentita la raccolta complessiva giornaliera pro-capite di non più di cinque assi fiorali di tutte le piante spontanee delle specie di cui all'art. 1, restando comunque interdetta l'estirpazione della pianta o l'asportazione di altra parte di essa. Nessuna limitazione è posta al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento sul fondo o al locatario, o sub-locatario, o infine ai famigliari e dipendenti di questi, per la raccolta a proprio uso delle specie coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati. Art. 3
E' vietata la raccolta o la detenzione ingiustificata di piante spontanee o di parti di esse appartenenti alle seguenti specie molto rare o in via di estinzione: Aspholedine lutea Rchb. - Asfodelo giallo. Biarum tennifolium Scott. - Aro protecenozoico, Aro a foglie strette. Carex grioletti Roem. vel Carex grisea Viv. - Carice grigia, Carice di Grioleti. Chamaerops humilis L. - Palma nana, Palma di S. Pier martire. Daphne oleaefolia Lam. - Olivella. Ilex aquifolium L. - Agrifoglio. Linaria purpurea Mill. - Linaria violacea. Linaria ribrifolia Rob. et Cast. - Linaria a foglie rosse. Narcissus poeticus L. - Narciso dei poeti. Pancratium maritimum L. - Narciso marino. Vitex agnus castus - Agnocasto vitice. Art. 4
Chiunque intenda raccogliere parti di piante delle specie: Atropa belladonna L. - Belladonna; Urginea maritima Bak - Squilla, Scilla marittima, Cipolla marina, dichiarate officinali dal R.D. 26 maggio 1932, n. 772, dovrà provvedersi di apposita autorizzazione in carta libera che, ai sensi del R.D. 30 marzo 1933, n. 675 gli sarà rilasciata dal sindaco del comune di residenza, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Assessore regionale all'agricoltura. Art. 5
L'Assessore regionale all'agricoltura può autorizzare, con decreto motivato e previo pagamento all'erario regionale di una tassa di concessione di lire diecimila, i soggetti di cui all'art. 2, comma secondo, alla raccolta anche delle piante delle specie di cui all'art. 3 per fini ritenuti degni di tutela nonchè, senza onere di tassa, istituti scientifici pubblici o riconosciuti dallo Stato a quella di tutte le specie protette, previa autorizzazione degli aventi diritto sul fondo di cui all'art. 2, comma secondo. L'autorizzazione è personale; essa deve indicare la durata del permesso, la località della raccolta, le parti di piante di cui si concede la raccolta nonchè la quantità e la qualità delle piante di cui si consente la raccolta stessa. Art. 6
Nel territorio della Regione è vietato offrire in vendita o commerciare le piante spontanee appartenenti alle specie protette. Le piante protette provenienti da apposite colture debbono essere accompagnate dal certificato di provenienza redatto dal floricultore. Art. 7
Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale e i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi. [Provvedono altresì all'osservanza della legge e alla propaganda dei principi informatori di essa gli ispettori ecologici onorari, nominati ad quinquennium e rinnovabili dall'Assessore regionale all'agricoltura, su proposta di almeno tre consiglieri regionali, la prima volta, e a domanda dell'interessato le successive, tra i soci idonei delle sezioni regionali della Società Botanica Italiana, Società Italiana di biogeografia, Associazione Nazionale Italia Nostra, Club Alpino Italiano, Touring Club Italiano, Federazione Nazionale pro natura italica, Associazione Italiana per il World Wildlife Fund o Fondo Mondiale della Natura.] (2) [Gli ispettori ecologici onorari, muniti di un distintivo recante la legenda: "Regione Lazio - Assessorato all'agricoltura - Ispettore Ecologico Onorario" circondante lo stemma della Regione e di una tessera di riconoscimento firmata dall'Assessore all'agricoltura, quali incaricati di pubblico servizio, identificano i trasgressori e redigono processo verbale delle violazioni, eventualmente constatate, della presente legge, informandone immediatamente l'Assessorato nonchè richiedono, se del caso, sotto la propria personale responsabilità, l'intervento della forza pubblica.] (2) [Gli ispettori ecologici onorari hanno facoltà d'inviare all'Assessorato all'agricoltura proposte relative alla migliore conservazione dell'ambiente naturale della Regione e vengono dispensati, con provvedimento motivato, dall'Assessore medesimo.](2) Art. 8
Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di lire quindicimila all'erario regionale ed alla confisca amministrativa delle piante raccolte.
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| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |