Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 , concernente: "Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche della Regione Lazio".

Numero della legge: 7
Data: 15 febbraio 1992
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/1992

L.R. 15 Febbraio 1992, n. 7
Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 , concernente: "Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche della Regione Lazio".




Art. 1

1. All'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 e' aggiunto il seguente secondo comma: "La Giunta regionale anche in rapporto al programma promozionale promozionale predisposto dal Ministero del commercio con l'estero, puo' svolgere attivita' promozionali dirette alla realizzazione di proprie iniziative finalizzate alla incentivazione di specifici comparti produttivi, settori merceologici ed attivita' artigiane. La Giunta regionale puo' altresi' direttamente allestire e gestire propri spazi nell'ambito delle aree di manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia e all'estero".


Art. 2

1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, e' cosi' sostituita: "b) cooperative, consorzi e societa' consortili composti da imprese artigiane, con sede legale nella Regione Lazio, in numero non inferiore a cinque, nonche' consorzi e societa' consortili costituite in forma di cooperative secondo quanto previsto dal primo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, aventi sede legale nella Regione Lazio".


Art. 3

1. L'elencazione delle voci di spesa di cui all'articolo 16, quarto comma, della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, e' integrata come segue: "g) eventuale allestimento e gestione di uno spazio nell'ambito dell'area espositiva ai fini di rappresentanza della Regione Lazio. Per tale spesa la misura del contributo puo' essere elevata sino al 100 per cento".


Art. 4

1. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, e' cosi' sostituito:
"5. La Giunta regionale a seguito di esplicita richiesta puo' disporre l'erogazione di un acconto sul contributo da concedere non superiore al 25 per cento dell'importo del contributo stesso previa presentazione di idonea 'fidejussione'".


Art. 5

1. Per l'attuazione degli interventi delle iniziative previste dal precedente articolo 1 relative all'incentivazione di comparti produttivi e settori merceologici e' istituito "per memoria" nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1991, apposito capitolo di spesa cosi' denominato: "Spese per attivita' promozionali relative alla realizzazione di iniziative finalizzate alla incentivazione di comparti produttivi e settori merceologici. Spesa per l'allestimento e la gestione di spazi della Regione Lazio nell'ambito delle aree espositive di manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero (articolo 12 legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 e successive modificazioni)".


Art. 6

1. Per l'attuazione degli interventi delle iniziative previste dal precedente articolo 1 a favore dell'artigianato e' istituito "per memoria" nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1991 apposito capitolo cosi' denominato: "Spese per attivita' promozionali dirette alla realizzazione di iniziative finalizzate alla incentivazione dell'artigianato. Spese per l'allestimento e la gestione di spazi della Regione Lazio nell'ambito delle aree espositive di manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia ed all'estero (articolo 12 legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 e successive modificazioni)".


Art. 7

1. La spesa relativa all'applicazione dell'articolo 3 della presente legge per quanto concerne le partecipazioni a manifestazioni fieristiche di consorzi costituiti tra piccole e medie industrie non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dell'anno 1991 in quanto non fara' carico al capitolo n. 04022 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1991 di cui rimane invariato lo stanziamento.


Art. 8

1. La spesa relativa all'applicazione del precedente articolo 3 per le manifestazioni fieristiche afferenti l'artigianato non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale 1991 in quanto fara' carico al capitolo n. 03107 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1991 di cui rimane invariato lo stanziamento.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.