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[ Art. 1
In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 12 febbraio 1975, n. 28, vengono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 i seguenti capitoli: - cap. 2775 - Contributi per fecondazione artificiale e prove di progenie (art. 5 legge 28/75) L. 500.000.000 - cap. 2701 - Spese per sperimentazione, ricerche economiche di mercato e indagini conoscitive (art. 7 legge 28/75) L. 100.000.000 - cap. 2702 - Spese per il risanamento del bestiame (art. 7 legge 28/75) L. 300.000.000 - cap. 2776 - Contributi per utilizzazione terre incolte (art. 10 legge 28/75) L. 50.000.000 - cap. 2703 - Spese per assistenza tecnica (art. 11 legge 28/75) L. 100.000.000 - cap. 2777 - Contributi per acquisto bestiame (art. 13 legge 28/75) L. 150.000.000 - cap. 2778 - Concorso negli interessi dei mutui integrativi decennali per strutture ed opere di miglioramento al servizio della zootecnia (art. 12 lett. b) legge 28/75 L. 180.000.000 - cap. 2779 - Concorso negli interessi dei mutui ventennali per strutture ed opere di miglioramento per la zootecnia e strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione (art. 12 lett. c) e 17 lett. b) legge 28/75 L. 1.000.000.000
Art. 2
Nell'anno finanziario 1975 sono inoltre previsti i seguenti stanziamenti sui capitoli istituiti in base all'art. 21 della legge n. 28 del 12 febbraio 1975: - cap. 2771 - Contributi per miglioramento genetico del bestiame, selezione, controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici (art. 6 legge 28/75) L. 640.000.000 - cap. 2772 - Contributi per strutture ed opere di miglioramento aziendale ed interaziendale al seguito della zootecnica (art. 12 lett. a) legge 28/75) L. 1.500.000.000 - cap. 2773 - Contributi per la foraggicoltura (art. 15 legge 28/75) L. 480.000.000 - cap. 2774 - Contributi per strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici nonchč per la produzione, conservazione e la commercializzazione dei mangimi (art. 17 lett. a) legge 28/75) L. 1.000.000.000
Art. 3
Alle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti articoli, si farā fronte mediante prelievo dal cap. 2981 del bilancio di previsione per l'anno 1975.
Art. 4
Il Presidente della Giunta regionale č autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell'Assessore al bilancio, le necessarie variazioni di bilancio.] Note: (1) Pubblicata sul Bur 30 giugno 1975, n. 18.
(2) Legge abrogata dal numero 10) dell'allegato B della legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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