L.R. 29 Maggio 1973, n. 23 |
Protrazione dell'esercizio finanziario 1972 al 31 dicembre 1973.(1)
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Art. 1 In conformità a quanto previsto dalla legge statale n. 93 del 30 marzo 1973, l'esercizio finanziario 1972 è protratto fino al 31 dicembre 1973, ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese previste nel bilancio stesso e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, le variazioni eventualmente necessarie. Conseguentemente i termini di chiusura e di rendiconto dell'esercizio finanziario 1972 sono prorogati di un anno. Art. 2 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Note : (1) Pubblicata sul BUR 22 giugno 1973, n. 16. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 21 agosto 1973, n. 215. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |