Protrazione dell'esercizio finanziario 1972 al 31 dicembre 1973.(1)

Numero della legge: 23
Data: 29 maggio 1973
Numero BUR: 16
Data BUR: 22/06/1973

L.R. 29 Maggio 1973, n. 23
Protrazione dell'esercizio finanziario 1972 al 31 dicembre 1973.(1)


Art. 1
In conformità a quanto previsto dalla legge statale n. 93 del 30 marzo 1973, l'esercizio finanziario 1972 è protratto fino al 31 dicembre 1973, ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese previste nel bilancio stesso e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, le variazioni eventualmente necessarie.
Conseguentemente i termini di chiusura e di rendiconto dell'esercizio finanziario 1972 sono prorogati di un anno.


Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 22 giugno 1973, n. 16.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 21 agosto 1973, n. 215.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.