L.R. 01 Settembre 1999, n. 22 |
PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO NELLA REGIONE LAZIO.
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s.o. n. 2 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 (Finalità) 1. La Regione riconosce ed incentiva l'associazionismo, nella pluralita' delle sue forme, come espressione di liberta', di promozione umana, d'autonoma capacita' organizzativa e di impegno sociale. 2. La Regione inoltre sostiene gli interventi degli enti locali volti a valorizzare le realta' associative operanti sul territorio nell'interesse dei singoli associati e di tutta la collettivita'. Art. 2 (Ambiti di attività) 1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge, le associazioni liberamente costituite che svolgono, nell'interesse degli associati e/o della collettivita', le attivita' finalizzate: a) all'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignita' sociale degli individui e dei gruppi; b) all'attuazione del principio di solidarieta', per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali; c) allo sviluppo della democrazia e della persona umana; d) alla valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarieta' fra i popoli; e) alla piena attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari opportunita' fra donne e uomini; f) alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico; g) alla prevenzione di azioni dannose nei confronti delle risorse di cui alla lettera f); h) alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacita' umane e professionali; i) alla tutela dei diritti dei consumatori; l) alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali, nel quadro della sicurezza sociale; m) al superamento di tutte le forme di disagio sociale; n) all'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente; o) allo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute; p) allo sviluppo ed alla promozione del turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla terza eta' ed all'attivita' giovanile; q) alla promozione di un'efficace protezione civile. Art. 3 (Requisiti) 1. Nell'atto costitutivo e nello statuto delle associazioni di cui all'articolo 2 devono essere espressamente previsti: a) l'assenza di fini di lucro; b) l'elettivita' delle cariche associative e gratuita' delle stesse nel rispetto del principio della pari opportunita' tra donne e uomini; c) i criteri di ammissione; d) l'obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti; e) le modalita' di approvazione del bilancio da parte degli organi statutari; f) le modalita' di scioglimento dell'associazione; g) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilita' sociale. Art. 4 (Esclusioni) 1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: a) i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria; b) le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modificazioni; c) le cooperative sociali iscritte nell'albo di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24. 2. Non rientrano, altresi', nell'ambito di applicazione della presente legge le associazioni che: a) organizzano l'attivita' per i propri soci o anche terzi non perseguendo le finalita' di cui all'articolo 1; b) prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o collegano la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale. Art. 5 (Agevolazioni) 1. La Regione favorisce l'associazionismo attraverso: a) la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 7; b) la messa a disposizioni di spazi ed attrezzature, previa verifica della disponibilita', con contratto di comodato gratuito ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, con spese di gestione e manutenzione a carico del comodatario; c) la promozione della messa a disposizione di spazi ed attrezzature da parte degli enti locali, secondo le modalita' di cui alla lettera b); d) la stipulazione di accordi con le associazioni per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, informativi ed informatici; e) il sostegno a specifici progetti di attivita', anche di carattere innovativo; f) la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori, comprese attivita' formative finanziate dal fondo sociale europeo. Art. 6 (Contributi) 1. La Regione sostiene l'associazionismo attraverso la concessione di contributi: a) agli enti locali che presentino annualmente piani di intervento a favore di iniziative e progetti di associazioni operanti sul territorio ed iscritte al registro di cui all'articolo 9; b) alle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 9 che presentino iniziative e progetti compiutamente documentati direttamente alla Regione. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1. 3. La Giunta regionale, sulla base dei piani di intervento di cui al comma 1, lettera a), o delle iniziative o progetti di cui al comma 1, lettera b), presentati entro il 31 maggio di ogni anno, provvede annualmente al riparto dei fondi tra gli enti e le associazioni di cui al comma 1, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche per la qualita' della vita. 4. La partecipazione finanziaria della Regione a progetti e iniziative inseriti nei piani di intervento di cui al comma 1, non puo' essere superiore al cinquanta per cento del valore del progetto e dell'iniziativa. 5. I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle associazioni beneficiarie entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono. Art. 7 (Convenzioni) 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, la Regione e gli enti locali possono stipulare convenzioni con associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 9, nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 8. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono determinare: a) l'attivita' oggetto del rapporto convenzionale; b) la durata ed il costo dell'attivita' convenzionata; c) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalita' della rendicontazione; d) le modalita' per l'eventuale utilizzazione delle strutture0 pubbliche; e) le forme di verifica sull'esecuzione degli interventi e sui risultati finali; f) il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati nello svolgimento delle attivita', con l'indicazione sia del personale retribuito che di quello che eventualmente svolge attivita' di volontariato; g) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi nello svolgimento dell'attivita', nonche' contro infortuni e malattie connessi all'attivita' stessa, compreso il personale volontario; h) le modalita' di coordinamento fra l'associazione e l'ente; i) le modalita' di risoluzione della convenzione. Art. 8 (Criteri di priorita' per la stipulazione delle convenzioni) 1. La Regione e gli enti locali, ai fini della scelta delle associazioni per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 7, si attengono a criteri di priorita' comprovanti l'attitudine e la capacita' operativa delle associazioni, considerando in particolare: a) l'esperienza maturata nell'attivita' oggetto della convenzione, adeguatamente documentabile; b) il livello qualitativo in ordine ad aspetti strutturali, organizzativi e di personale, in riferimento alla attivita' da svolgere; c) l'offerta di modalita' di carattere innovativo e/o sperimentale per l'esecuzione degli interventi e la gestione dei servizi; d) il grado di presenza e di distribuzione operativa nel territorio, nonche' le sedi o la sede dell'associazione; e) la qualificazione e la formazione degli operatori; f) l'offerta di modalita' operative basate sulla collaborazione tra piu' associazioni allo stesso progetto. 2. Per le convenzioni da stipularsi a livello regionale, l'individuazione delle associazioni e' effettuata dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri di cui al comma 1. Art. 9 (Registro regionale delle associazioni) 1. E' istituito presso l'assessorato competente in materia di politiche per la qualita' della vita il registro regionale delle associazioni, di seguito denominato Registro, al quale possono iscriversi le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 ed operanti negli ambiti di attivita' previsti dall'articolo 2. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni operanti da almeno sei mesi nella Regione presentano all'assessorato competente in materia di politiche per la qualita' della vita domanda di iscrizione nel Registro, corredata di copia dell'atto costituitivo e dello statuto e di una relazione sull'attivita' che svolgono o intendono svolgere nel territorio regionale. 3. Il direttore del dipartimento competente in materia di servizi sociali, entro settantacinque giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dell'esistenza delle condizioni di cui al comma 1, dispone l'iscrizione nel registro con proprio provvedimento, oppure il diniego di iscrizione con provvedimento motivato; in caso di inerzia da parte dell'amministrazione, trascorso il termine indicato, la domanda si intende accolta. La cancellazione dal Registro e' disposta con provvedimento motivato dal direttore del dipartimento competente in materia di servizi sociali. 4. La competente struttura dell'assessorato competente in materia di politiche per la qualita' della vita cura la tenuta del Registro e procede, con periodicita' annuale, alla revisione ed all'aggiornamento dello stesso in relazione al permanere delle condizioni di cui al comma 1. 5. L'iscrizione al Registro e' condizione per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 7 e per beneficiare delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla presente legge. 6. La Giunta regionale puo', con propria deliberazione, articolare il registro in piu' sezioni, a seconda dell'ambito di attivita' e/o territoriale. 7. Le associazioni gia' iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 29/1993 e successive modificazioni possono far domanda di iscrizione ai sensi del comma 2, previa richiesta di cancellazione dal suddetto Registro. Art. 10 (Osservatorio regionale sull'associazionismo) 1. E' istituto l'osservatorio regionale sull'associazionismo, di seguito denominato Osservatorio. 2. L'Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, e' composto da: a) l'assessore competente in materia di politiche per la qualita' della vita, o da un suo delegato, che lo presiede; b) un rappresentante dei comuni della Regione designato dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI); c) un rappresentante delle province della Regione designato dall'Unione Regionale Province del Lazio (URPL); d) sei rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro eletti dalla conferenza regionale di cui all'articolo 12; e) due rappresentanti dei coordinamenti o federazioni di associazioni iscritte nel Registro eletti dalla conferenza regionale di cui all'articolo 12. 3. L'Osservatorio e' integrato, di volta in volta, con gli assessori regionali competenti per gli ambiti di attivita' di cui all'articolo 2. Il presidente dell'Osservatorio puo' invitare a partecipare alle sedute i funzionari regionali competenti per le questioni oggetto di esame, nonche' i rappresentanti delle associazioni interessate. 4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta. 5. Ai membri dell'Osservatorio esterni all'amministrazione regionale, non aventi la residenza o il domicilio nel Comune di Roma e' corrisposto: a) il rimborso delle spese di viaggio, se vengono utilizzati mezzi di trasporto per il pubblico; b) il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale regionale all'articolo 11, comma 8, della legge regionale 22 febbraio 1992, n. 20, se viene utilizzato il proprio mezzo di trasporto. 6. L'Osservatorio si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del suo Presidente; in via straordinaria puo' riunirsi su richiesta motivata di uno degli assessori regionali competenti per gli ambiti di attivita' di cui all'articolo 2, o di almeno sei membri dell'Osservatorio. 7. I componenti dell'Osservatorio durano in carica due anni a partire dal conferimento dell'incarico. Art. 11 (Compiti dell'Osservatorio) 1. L'Osservatorio: a) avanza alla Giunta ed al Consiglio regionale proposte d'intervento nelle materie che interessano gli ambiti di attivita' di cui all'articolo 2; b) formula proposte agli organi regionali ai fini della programmazione regionale negli ambiti di attivita' dell'associazionismo; c) cura i rapporti con i servizi interessati agli ambiti di attivita' dell'associazionismo; d) promuove ed attua, anche in collaborazione con gli enti locali e con i loro istituti di ricerca, iniziative di studio e ricerca sull'associazionismo; e) raccoglie ed aggiorna dati e documenti sull'associazionismo a livello regionale, nazionale e comunitario, avvalendosi dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d). f) tiene copie delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7. Art. 12 (Conferenza regionale sull'associazionismo) 1. La Giunta regionale convoca almeno ogni anno, presso l'assessorato competente in materia di politiche per la qualita' della vita, in collaborazione con gli enti locali e con i rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro, una Conferenza al fine di verificare le politiche di interesse associazionistico e di formulare le proposte sugli indirizzi e gli orientamenti che la Regione e gli enti locali interessati, nell'ambito del loro ruolo istituzionale, pongono in essere negli ambiti di attivita' di cui all'articolo 2. 2. La conferenza e' altresi' finalizzata a raccogliere valutazioni sulle politiche regionali, nazionali e dell'Unione Europea in materia di associazionismo. 3. La Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio, presenta alla conferenza un rapporto sullo stato dell'associazionismo nella Regione. 4. La conferenza elegge i componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 10, comma 2, lettere d) ed e), rispettivamente tra i rappresentanti delle associazioni iscritte nel Registro che abbiano sede operativa in almeno tre province della Regione e tra i rappresentanti dei coordinamenti o delle federazioni di associazioni, che abbiano una sede operativa nella Regione. 5. Alla conferenza intervengono con diritto di voto i legali rappresentanti, o loro delegati, delle associazioni iscritte nel Registro; possono altresi' partecipare senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni non iscritte. 6. La conferenza elegge al suo interno un consiglio di presidenza composto da tre membri che presiedono, a turno, le assemblee e durano in carica due anni. 7. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla sesta. Art. 13 (Formazione ed aggiornamento professionale) 1. La Regione, nei propri piani della formazione professionale, coordina e sostiene la promozione di progetti di qualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori che vengono impegnati nelle attivita' delle associazioni; agevola altresi' l'accesso dei membri delle associazioni ai corsi ed alle iniziative di formazione promossi dalla Regione. Art. 14 (Norme finanziarie) 1. Per gli oneri di spesa relativi all'attuazione degli articoli 6 e 7 e' istituito il capitolo 42130 denominato "Contributo ad enti locali e ad associazioni per la promozione ed il sostegno delle attivita' delle associazioni". Per l'esercizio 1999 detto capitolo e' alimentato mediante utilizzazione dell'accantonamento disposto con legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 di lire 200 milioni al capitolo 49001, lettera c), elenco 4) allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999. 2. Per gli oneri di spesa relativi all'attuazione degli articoli 10 ed 11 e' istituito nel medesimo bilancio il capitolo 42144 denominato "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale sull'associazionismo" con lo stanziamento di lire 50 milioni mediante riduzione di pari importo dal capitolo 16310 denominato "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine". La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 1 settembre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 agosto 1999. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |