Provvidenze per gli anni 1974 e 1975 per l'esercizio delle autolinee ordinarie di competenza regionale e comunale (1) (2)

Numero della legge: 12
Data: 25 gennaio 1975
Numero BUR: 3
Data BUR: 04/02/1975

L.R. 25 Gennaio 1975, n. 12
Provvidenze per gli anni 1974 e 1975 per l'esercizio delle autolinee ordinarie di competenza regionale e comunale (1) (2)


[ Art. 1

La Regione Lazio, in aggiunta alle provvidenze disposte con legge regionale n. 29 del 15 giugno 1974, interviene sulle spese di gestione degli autoservizi ordinari di competenza regionale e comunale relative agli anni 1974 e 1975, mediante l' erogazione, entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo art. 6, a favore delle imprese private esercenti i detti servizi dei seguenti finanziamenti:
a) L. 80 per autobus-chilometro, sulle spese di esercizio in relazione alla percorrenza effettuata durante il periodo dal 1à luglio al 31 dicembre 1974;
b) L. 50 per autobus-chilometro, sulle spese di esercizio in relazione alla percorrenza effettuata a decorrere dal 1° gennaio 1975;
c) L. 50 per autobus-chilometro, sulle spese di esercizio in relazione alla percorrenza effettuata a decorrere dal 1° novembre 1974, quale indennizzo per il mancato riordino ed adeguamento del sistema tariffario, in proporzione al conseguente aumento della base media tariffaria, considerando il rapporto tra i biglietti di corsa semplice e quelli degli abbonamenti preferenziali nella misura del 20%.
Con apposito regolamento saranno fissati i criteri e le modalità di applicazione di una penale di L. 100 per autobus-chilometro a carico di quelle imprese che dovessero commettere accertate e contestate gravi inadempienze.


Art. 2

I finanziamenti di cui al precedente articolo saranno erogati secondo i criteri e le procedure stabiliti dalla legge regionale n. 12 del 2 aprile 1973 ed il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 240 del 16 ottobre 1973 (2), in quanto applicabili, nonchè secondo le ulteriori modalità fissate dalla presente legge.


Art. 3

Restano fermi i casi di esclusione previsti dalla legge regionale n. 12 del 2 aprile 1973.
Sono pertanto escluse dai contributi in parola le aziende di proprietà dei comuni, nonchè tutte le imprese private i cui servizi sono in atto gestiti in via precaria dalla Società STEFER e dalla Società Romana per le Ferrovie del Nord.


Art. 4

Per l'anno 1974 i finanziamenti, sia quelli di cui all'art. 1 lettere a) e c) della presente legge, sia quelli di cui alla legge regionale 15 giugno 1974, n. 29 i quali ultimi restano fissati in L. 70 per autobus-chilometro, saranno erogati in un'unica soluzione entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Art. 5

Per l'anno 1975, i finanziamenti di cui alla presente legge saranno erogati in mensilità posticipate, entro il giorno 10 del mese successivo, sulle spese di esercizio in relazione ad un dodicesimo della percorrenza annua presunta, salvo conguagli a fine periodo.


Art. 6

Per l'attuazione delle provvidenze disposte dalla presente legge per l'anno finanziario 1974, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 29 del 15 giugno 1974 è elevata a L. 4.492 milioni.
Al maggior onere si farà fronte mediante riduzione di lire 1.354 milioni dello stanziamento del cap. n. 1963 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974.
Conseguentemente la partita n. 21 dell'elenco n. 3 allegato al predetto stato di previsione, sarà ridotta dell'identico importo di L. 1.354 milioni.


Art. 7

Per l'anno finanziario 1975 la spesa di L. 4.492 milioni graverà sul corrispondente capitolo di bilancio.


Art. 8

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.


Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.]



Note:

(1) Pubblicata sul Bur 30 gennaio 1975, n. 3.

(2) Legge abrogata dal numero 24) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.