L.R. 13 Gennaio 1990, n. 4 |
Recepimento delle norme contenute nell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1988/1990 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.
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Art. 1 (Contenuto della legge) 1. La presente legge recepisce le norme, contenute nell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1988/1990 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, per la parte relativa alla formazione del personale, al diritto allo studio, al congedo ordinario, al trattamento di missione, alla maggiore rappresentativita' ed alle assemblee del personale. Art. 2 (Formazione ed aggiornamento professionale) 1. Per il migliore assolvimento delle finalita' istituzionali, per far fronte a processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionale anche derivanti dagli accordi sindacali di comparto, la Regione promuove forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso la pari opportunita'. 2. La Regione, sulla base tra l'altro di eventuali direttive di cui al secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, promuove e favorisce, anche in collaborazione con le universita', con enti pubblici di ricerca e con centri o scuole di formazione specializzati, le attivita' dirette a migliorare ed aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti, formulando, prima dell'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il programma dei corsi. Detti programmi devono essere finalizzati anche alla valorizzazione delle professionalita' emergenti per i connessi riflessi sui profili professionali specie per quanto attiene all'informatica, alle relazioni sindacali ed alle relazioni con l'utenza. 3. La partecipazione alle iniziative di cui al precedente comma 2 e' comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio dei vari uffici, anche in relazione alle innovazioni tecnico-amministrative introdotte o da introdurre nell'amministrazione. A parita' di condizioni, di norma sono ammessi a frequentare i corsi i dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la stessa materia. 4. Il personale che in base ai programmi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 e' tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione cui l'ente lo iscrive, e' considerato in servizio a tutti gli effetti, i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio. 5. Le attivita' di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo dipendente e costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio. Art. 3 (Diritto allo studio) 1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali. 2. I permessi di cui al precedente primo comma sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dei titoli di' studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. 3. Nella concessione dei permessi di cui ai precedenti commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunita', le seguenti modalita': a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al precedente comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unita' in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unita' superiore; b) a parita' di condizioni sono ammessi a frequentare le attivita' didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso; c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al precedente comma 2 puo' essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attivita' formative programmate dall'amministrazione. 4. Il personale interessato ai corsi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non e' obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. 5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituira' titolo di servizio da valutare secondo le vigenti norme. 6. Il personale interessato alle attivita' didattiche di cui al precedente comma 2 e' tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonche' agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. Art. 4 (Congedo ordinario) l. Il congedo ordinario e' stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, e successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno. 2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in piu' periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni. 3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo. 4. La fruizione del congedo ordinario puo' essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volonta' del dipendente ma imputabili a causa di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei precedenti commi 2 e 3. 5. Il diritto al congedo ordinario non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale e' possibile godere del congedo ordinario spetta al responsabile del settore in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 6. Le infermita' insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia stata posta in condizione di accertare. 7. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennita' di missione per la durata del viaggio. 8. La ricorrenza del santo patrono, se ricadente in giornata lavorativa, e' considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al precedente comma l. 9. Le giornate di riposo di cui al punto a) dell'articolo l della legge 23 dicembre 1977, n. 937, sono fruibili a partire dall'anno 1988. Art. 5 (Trattamento di missione) 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto. 2. Oltre a quanto previsto dal precedente comma l compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. 3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalita' in atto previste. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 5. I limiti di spesa per i pasti di cui al precedente comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 10 gennaio 1990, con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base del decreto adottato dal Ministro del tesoro, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. 6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado piu' elevato. 7. Al personale inviato in missione fuori sede deve essere anticipato, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione. 8. Per le missioni effettuate tra il primo gennaio 1989 e la data di entrata in vigore della presente legge e non ancora liquidate a quest'ultima data, il personale puo' optare tra il trattamento previsto dal presente articolo e quello della precedente disciplina. Art. 6 (Maggiore rappresentativita') 1. La maggiore rappresentativita' delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali sara' individuata secondo le determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica assunte in base all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. 2. Alla contrattazione decentrata, saranno ammesse, oltre alle confederazioni e alle organizzazioni sindacali individuate con i criteri di cui al precedente comma 1, anche quelle che abbiano una consistenza associativa nell'ambito della Regione, risultante dalle deleghe conferite all'amministrazione per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al cinque per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale regionale ed abbiano conseguito, in occasione di elezione di membri sindacali, in organismi amministrativi regionali, un quorum di voti pari almeno al cinque per cento dei votanti. Art. 7 (Assemblee del personale) 1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 10 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee, che possono riguardare la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unita' amministrativa di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. 3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi, di norma, almeno tre giorni prima. 4. La rilevazione dei partecipanti e' effettuata a cura dei responsabili delle singole unita' amministrative. 5. Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione, di intesa con i promotori dell'assemblea. Art. 8 (Abrogazione norme) 1. Sono abrogate le norme in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |