Calendario venatorio regionale per la stagione 1978-1979 (1) (2)

Numero della legge: 30
Data: 10 luglio 1978
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1978

L.R. 10 Luglio 1978, n. 30
Calendario venatorio regionale per la stagione 1978-1979 (1) (2)


[ Art. 1


I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Lazio a parità di diritti e doveri, nell'osservanza delle seguenti disposizioni.


Art. 2

L'esercizio della caccia è consentito esclusivamente alle sottoelencate specie di selvaggina:
A) mammiferi:
camoscio, capriolo, cervo, cinghiale, coniglio selvatico, daino, donnola, lepre, muflone e volpe.
B) uccelli:
allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, calandro, canapiglia, cappellaccia, cesena, chiurlo maggiore, codone, colino della virginia, colombaccio, combattente, cornacchia nera, corvo, coturnice, fagiano, fanello, fischione, folaga, fringuello, frosone, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pavoncello, peppola, pernice bianca, pernice rossa, pernice sarda, pettegola, pispola, piviere, porciglione, prispolone, quaglia, spioncello, starna, storno, strillozzo, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora, tottavilla.
Ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, vengono escluse dal suddetto elenco di selvaggina la pittima minore ed il verdone al fina di proteggerne la limitata consistenza.


Art. 3

L'esercizio venatorio ha inizio il 19 agosto 1978 ed ha termine il 31 marzo 1979.
Le specie elencate all'art. 2 sono cacciabili nei periodi sotto specificati:
1) dal 19 agosto al 3 settembre 1978:
alzavola, beccaccino, calandro, canapiglia, chiurlo maggiore, codone, colombaccio, combattente, donnola, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pettegola, piviere, porciglione, prispolone, quaglia, storno, tortora e volpe;
2) dal 4 settembre al 16 settembre 1978:
silenzio venatorio;
3) dal 17 settembre al 31 dicembre 1978:
tutte le specie elencate all'art. 2, fatta eccezione per la coturnice e per il cinghiale;
4) dal 15 ottobre al 3 dicembre 1978:
coturnice, al fine di proteggere la limitata consistenza;
5) dal 1° novembre 1978 al 31 gennaio 1979:
cinghiale;
6) dal 1° gennaio al 28 febbraio 1979:
beccaccia, folaga, gallinella d'acqua e germano reale;
7) dal 1° gennaio 1979 al 31 marzo 1979:
allodola, alzavola, beccaccino, canapiglia, cappellaccia, cesena, chiurlo maggiore, codone, colombaccio, combattente, cornacchia nera, corvo, donnola, fischione, frullino, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passera oltremontana, passero, pavoncella, pettegola, piviere, porciglione, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, tottavilla e volpe.
Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui al presente articolo per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.


Art. 4

Per l'intera annata venatoria l'esercizio della caccia è consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, da segnare sul tesserino regionale che viene istituito con apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Per i periodi 19 agosto-3 settembre 1978 e 1° febbraio-31 marzo 1979, l'esercizio venatorio in forma vagante con l'ausilio del cane è consentito unicamente entro la fascia di 200 metri dalle sponde dei laghi naturali ed artificiali, dei fiumi, dei torrenti e dei fossi, lungo il litorale marino - con limite di 2.000 metri dal battente dell'onda - le paludi, gli stagni, gli acquitrini, i prati marcitori, le marcite ed i pantani.
Nel restante territorio l'esercizio venatorio è consentito solo da appostamento fisso o temporaneo.
L'accesso e l'abbandono dell'appostamento deve avvenire con il fucile scarico.
L'esercizio venatorio è, comunque, vietato, nel periodo 13 agosto-3 settembre 1978, in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia del mare.
L'esercizio venatorio ha inizio e termina secondo gli orari sottoindicati:
dal 19 agosto al 3 settembre, dalle ore 5 alle ore 19,30;
dal 17 settembre al 30 settembre 1978, dalle ore 5,30 alle ore 18,30;
dal 1° ottobre al 30 ottobre 1978, dalle ore 6 alle ore 17,30;
dal 1° novembre al 30 novembre 1978, dalle ore 6 alle ore 16,30;
dal 2 dicembre al 31 dicembre 1978, dalle ore 6,30 alle ore 16,30;
dal 1° gennaio al 31 gennaio 1979, dalle ore 7 alle ore 17;
dal 1° febbraio al 28 febbraio 1979, dalle ore 6,30 alle ore 18;
dal 1° marzo al 31 marzo 1979, dalle ore 5,30 alle ore 18.


Art. 5

A ciascun titolare di licenza di caccia è consentito per ogni giornata di caccia l'abbattimento dei seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale: due capi di cui una sola lepre, un solo cinghiale, una sola coturnice. Maschi di: camoscio, capriolo, cervo, daino e muflone, un solo capo per annata venatoria;
b) selvaggina migratoria: quaglie e tortore, dieci capi complessivi; tordi, merli e cesene, venticinque capi complessivi; colombacci, dieci capi complessivi; beccacce, cinque capi complessivi; palmipedi (alzavola, canapiglia, codone, fischione, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione) e trampolieri (beccaccino, chiurlo maggiore, combattente, pettegola): dieci capi complessivi di cui non più di una sola canapiglia o di un solo chiurlo maggiore.
Fermi restando i limiti massimi per le specie di selvaggina migratoria suddette, il carniere di uccelli non può, comunque, superare i trenta capi complessivi. I passeri e gli storni non rientrano nel limite sopraspecificato.


Art. 6

Le limitazioni di tempo e di capi di selvaggina sono estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nella Regione.


Art. 7

L'addestramento e l'allevamento dei cani è consentito dal 30 luglio al 13 agosto e dal 4 settembre all'11 settembre 1978, e a 200 metri di distanza dalle riserve, zone di ripopolamento, fondi chiusi, bandite.


Art. 8

E' vietato a chiunque:
la posta serale e mattutina alla beccaccia e beccaccino nonchè la posta serale alla lepre;
l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;
l'esercizio venatorio - anche da appostamento fisso - quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte coperto di neve, nonchè sui laghi, laghetti artificiali e qualsiasi specchio di acqua nella maggior parte gelato;
l'esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, in acque marine antistanti il litorale laziale;
l'esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco;
l'esercizio venatorio nelle zone adibite, da parte dei comitati provinciali della caccia, alla protezione ed al rifugio della fauna sia stanziale che migratoria, segnalate da apposite tabelle perimetrali.


Art. 9


La presente legge regionale, stante l'imminente apertura della stagione venatoria, è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. ]




Note:

(1) Pubblicata sul BUR 20 luglio 1978, n. 20.

(2) Legge abrogata dal numero 76) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.