| L.R. 19 Luglio 1974, n. 31 |
| Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 21 marzo 1973, n. 11, 2 aprile 1973, n. 12 e 29 maggio 1973, n. 22 (1) (2) |
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[ Art. 1
Art. 2
Nelle more della costituzione dei consorzi di cui all'art. 1 della legge regionale 21 marzo 1973, n. 11 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire dalle aziende che abbiano cessato dalla gestione dei servizi pubblici di trasporto e il cui affidamento è regolato dall'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 nonchè dall'art. 3 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 17 gli impianti fissi, il materiale rotabile ed altri beni attinenti all'esercizio dei servizi stessi ed a conferirli al costituendo consorzio fra il comune di Roma e le cinque province del Lazio in conto contributo della quota di spese di impianto a carico delle province. L'Amministrazione regionale provvederà direttamente a corrispondere alle aziende suddette, nel caso di cui sopra, gli indennizzi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 12. Art. 3
L'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 22 è abrogato. Art. 4
Alla copertura del maggior onere di L. 850.000.000, di cui alla presente legge, si provvede mediante l'accensione di uno o più mutui da estinguersi in 20 anni, con una spesa annua complessiva di ammortamento di L. 120 milioni. Alla spesa di L. 120 milioni relativa alla prima annualità, si fa fronte, per l'anno 1974, mediante iscrizione della somma stessa in appositi capitoli del bilancio regionale, distintamente per la quota capitale e per la quota interessi spese, riducendo di pari importo lo stanziamento del cap. 1963 del bilancio medesimo. Art. 5
(2) Legge abrogata dal numero 19) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |