L.R. 18 Febbraio 1989, n. 12 |
Interpretazione autentica dell' articolo 6 della legge regionale 7gennaio 1987, n. 4, relativa alla determinazione delle spettanze dei consiglieri regionali non rieletti e succesivamente subentrati.
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(Pubblicato nel B.U. 10 marzo 1989, n. 7) ARTICOLO UNICO 1. Le norme di cui all' articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, che stabiliscono la liquidazione della differenza fra la misura dell' indennita' di fine mandato in vigore all' atto della riassunzione in carica e l' importo precedentemente liquidato, cosi' come le analoghe norme precedenti relative alla liquidazione del premio di reinserimento, vanno interpretate nel senso che debbono essere applicate anche nei confronti dei consiglieri ai quali e' stata liquidata l' indennita' di fine mandato od il premio di rendimento per dieci anni. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |