L.R. 9 Giugno 1989, n. 37 (1) |
Rettifica all'articolo 45 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24. Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo relativo ai dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti relativo al triennio 1ø gennaio 1985 - 31 dicembre 1987.
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Art. 1 1. Con effetto dalla decorrenza degli effetti della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, la parola " mensili" inclusa nel punto e) dell'art. 45 della legge medesima, è sostituita con la parola " annue". Art. 2 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 giugno 1989, n. 17. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 19 maggio 1990, n. 19 (S.S. n. 3). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |