Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 44, riguardante: << Contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo nel commercio al dettaglio >>.

Numero della legge: 44
Data: 16 aprile 1985
Numero BUR: 12
Data BUR: 30/04/1985

L.R. 16 Aprile 1985, n. 44
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 44, riguardante: << Contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo nel commercio al dettaglio >>.

(Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1985, n. 12)


Art. 1

All' articolo 4 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 44, e' aggiunto il seguente secondo comma:

<< In armonia con le disposizioni di cui all' articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, riguardante l' abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici od aperti al pubblico e del relativo regolamento di esecuzione, sono, in ogni caso, ammesse a contributo, tra le iniziative di cui alla lettera b) del precedente primo comma, le spese sostenute per la predisposizione di manufatti idonei a consentire l' accesso all' esercizio commerciale delle categorie di cittadini svantaggiate. >>.


Art. 2

L' articolo 7 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 44, viene sostituito con il seguente:

<< Art. 7.
(Procedure)

I sindaci dei comuni trasmettono entro sessanta giorni all' Assessorato all' artigianato, industria e commercio della Regione le domande di contributo prodotte in termini, la documentazione allegata, il parere del comune sull' iniziativa nonche' la relazione concernente l' accertamento da parte del comune stesso dell' avvenuta realizzazione delle iniziative secondo principi di economicita'.
il termine di cui al precedente comma e' elevato a novanta giorni qualora, a giudizio del comune, i richiedenti siano ammessi ad integrare la documentazione eventualmente mancante o carente all' atto della presentazione della domanda.
Il parere del comune deve fare particolare riferimento alla rispondenza delle iniziative con le finalita' di razionalizzazione dell' apparato distributivo previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, con le previsioni degli strumenti urbanistici e con i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico - sanitaria.
La Regione procede direttamente a tutti gli adempimenti ed atti di competenza del comune ai sensi del presente articolo qualora le amministrazioni comunali non vi abbiano provveduto entro il 31 luglio. >>.


Art. 3

L' articolo 8 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 44, viene sostituito con il seguente:

<< Art. 8.
(Liquidazione)

La Giunta regionale, valutate le priorita' di cui al precedente articolo 4, su proposta dell' Assessore regionale all' artigiano, industria e commercio, sentita la competente Commissione consiliare permanente, determina i contributi e liquida i relativi importi. >>.


Art. 4

L' articolo 9 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 44, viene sostituito con il seguente:ù

<< Art. 9.
(Rimborso ai comuni)

I comuni riceveranno dalla Regione, a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 7, il 2 per cento dei contributi concessi, relativamente alle iniziative realizzate nel territorio di rispettiva competenza. >>.


Art. 5
(Completamento accertamenti)

Gli accertamenti relativi a domanda di contributo gia' presentati ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 44, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati completati dai comuni interessati, saranno definiti dagli uffici regionali.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.