| L.R. 10 Maggio 1990, n. 57 |
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Provvidenze a favore delle persone addette alle cure familiari e domestiche (1).
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Art. 1 1. La Regione tutela il lavoro domestico delle persone addette alle cure familiari e domestiche, riconoscendolo fondamentale ai fini di un equilibrato sviluppo della famiglia ed utile per tutta la società. Art. 2 1. Al fine da dare attuazione al principio di cui al precedente articolo, la Regione promuove iniziative dirette a migliorare la sicurezza del lavoro domestico e diminuire il numero degli infortuni; a tale scopo organizza corsi di educazione ed informazione sanitaria, con particolare riferimento alla problematica dei rischi e della patologia da lavoro. 2. In attesa che venga approvata una legge nazionale a tutela del lavoro domestico la Regione stipula apposita convenzione con un istituto di assicurazione assumendo a proprio carico gli oneri derivanti dal pagamento dei premi. La Giunta regionale provvede, a tal fine, all'espletamento di una licitazione privata tra istituti e compagnie assicurative, a prevalente capitale pubblico, che abbiano regolare autorizzazione ad esercitare assicurazioni. Alla stipula della convenzione provvede il Presidente della Giunta regionale. 3. Il contributo dovuto per tale iscrizione è a carico della Regione ed è limitato all'anno 1990. Art. 3 1. La Regione assume a proprio carico gli oneri di iscrizione di cui al terzo comma del precedente art. 2, delle persone addette alle cure familiari e domestiche che: a) non siano titolari di redditi propri superiori a lire 12 milioni; b) non appartengano a nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a lire 24 milioni lordi; c) non siano titolari di altri redditi di alcuna natura per i quali sia prevista l'iscrizione all'istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro. 2. Le domande di iscrizione vanno presentate presso la Giunta regionale. Le modalità di ammissione a contributo per la stipula della polizza assicurativa sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche in relazione a quanto previsto dalla convenzione con l'istituto assicurativo prescelto. Art. 4 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1990 in lire 200 milioni, si provvede con lo stanziamento di pari importo di cui al capitolo n. 07050 (che si istituisce) denominato: "Interventi a favore delle persone addette alle cure familiari e domestiche". 2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 29851 del bilancio di previsione 1990. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 maggio 1990, n. 15 Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 dicembre 1990, n. 49 (S.S. n. 3). |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |