Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1979, n. 49, concernente: << Norme transitorie per l' applicazione per l' anno 1979 della legge regionale 20 settembre 1978, n. 56 >>.

Numero della legge: 20
Data: 8 aprile 1980
Numero BUR: 12
Data BUR: 30/04/1980

L.R. 08 Aprile 1980, n. 20
Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1979, n. 49, concernente: << Norme transitorie per l' applicazione per l' anno 1979 della legge regionale 20 settembre 1978, n. 56 >>.







Art. 1

L' ultimo comma dell' art. 1 della legge 14 giugno 1979, n. 49, concernente: << Norme transitorie per l' applicazione per l' anno 1979 della legge regionale 20 settembre 1978, n. 56 >> e' sostituito dai seguenti:
<< Per quei comuni per i quali, nonostante l' applicazione dei coefficienti correttivi ai criteri di cui alle lettere a) e b), risultassero assegnazioni inferiori a quelle erogate nell' anno 1978 per le medesime funzioni, si applichera' il riequilibrio matematico, nel rispetto del dettato di cui all' art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Per il riequilibrio matematico potranno essere utilizzati parte dei fondi di cui alla lettera c) della legge 14 giugno 1979, n. 49.
I fondi determinati in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) e quelli relativi al riequilibrio matematico saranno erogati con deliberazioni della Giunta regionale >>.


Art. 2

La presente legge si applica anche a provvedimenti gia' adottati dalla giunta regionale anche se non ancora definiti.


Art. 3


La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.