| L.R. 24 Maggio 1982, n. 20 |
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Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1982.(1)
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Art. 1 Il totale generale delle entrate della Regione per l' anno finanziario 1982 e' approvato in L. 4.076.954 milioni in termini di competenza ed in L. 4.392.051 milioni in termini di cassa. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l' accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata e il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti, per l' anno finanziario 1982, sulla base dello stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella << A >>). Art. 2 Il totale generale delle spese della Regione per l' anno finanziario 1982 e' approvato in L. 4.076.954 milioni in termini di competenza ed in L. 4.392.051 milioni in termini di cassa. E' autorizzato l' impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l' anno finanziario 1982, in conformita' dei dati di competenza e di cassa di cui all' annesso stato di previsione (tabella << B >>). Il pagamento delle spese a carico di capitoli concernenti l' esercizio di funzioni amministrative delegate dallo Stato, nonche' dei capitoli afferenti partite di giro e' consentito per importi non superiori a quelli accertati a favore dei corrispondenti capitoli di entrata, nell' ambito delle variazioni di bilancio che saranno all' uopo disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale in conformita' all' articolo 21 legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1982. Art. 3 (2) E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l' arco di tempo relativo agli anni 1982- 1984. Ferma restando la prescrizione contenuta nel terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e l' obbligo ad assumere gli impegni formali negli esercizi di competenza e nei limiti dei relativi stanziamenti, e' autorizzata l' adozione di deliberazioni programmatiche a carico del bilancio pluriennale. Tali atti sono soggetti alla disciplina prevista dall' ultimo comma dell' articolo 27 della richiamata legge regionale n. 15 del 1977. Le riattribuzioni delle somme non utilizzate, provenienti da stanziamenti vincolati all' attuazione di programmi, alla competenza dell' esercizio futuro, anche ai sensi del quarto comma dell' articolo 33 della legge regionale n. 15 del 1977, possono disporsi, in relazione all' epoca in cui se ne presume l' utilizzazione, nell' ambito dell' intero arco temporale preso in considerazione dal bilancio pluriennale. Art. 4 E' approvato l' elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi, in conformita' alla vigente legislazione, integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie. Art. 5 E' approvato l' elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa concernente i capitoli a carico dei quali possono essere disposti pagamenti mediante ordini di accreditamento. Art. 6 E' approvato l' elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente le garanzie prestate dalla Regione, ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. L' autorizzazione alla concessione della garanzia fidejussoria a favore dell' ERSAL (ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) di cui al secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 15, e' confermata per l' anno 1982. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, e' autorizzata a concedere, su richiesta, la garanzia fidejussoria sui mutui e sulle anticipazioni di cassa per un importo globale di L. 1.500 milioni per gli enti ed istituzioni culturali. La richiesta dovra' essere corredata della deliberazione esecutiva con cui l' ente o le istituzioni dispongono l' assunzione del prestito e/ o la richiesta dell' anticipazione e nella quale dovra' essere dichiarata motivatamente l' impossibilita' a prestare propria garanzia e dell' atto di adesione dell' istituto di credito. Art. 7 E' approvato l' elenco n. 4 concernente i provvedimenti legislativi che si intende finanziare con i fondi globali iscritti ai capitoli di spesa n. 25802, n. 25822, n. 25842 e n. 25852. Le proposte dei provvedimenti legislativi predisposte dagli Assessori regionali competenti per materia, oltre alle verifiche di natura programmatica finanziaria e giuridica previste dalle vigenti norme, prima della formale adozione, dovranno essere vistate anche dall' Assessore regionale preposto ai rapporti con la Comunita' Economica Europea e gli organismi internazionali, per il coordinamento con gli interventi comunitari. Art. 8 Al fine di disporre - quale supporto della funzione di programmazione - di un conto annuale consolidato regionale della spesa pubblica, articolato territorialmente in termini funzionali ed economici, le province, i comuni, le comunita' montane, le unita' sanitarie locali nonche' gli enti al cui funzionamento la Regione concorre finanziariamente in via ordinaria, trasmettono alla Regione Lazio - Assessorato regionale al bilancio, tributi e societa' finanziarie - i propri conti consuntivi, subito dopo la deliberazione degli stessi. La Giunta regionale, con propria deliberazione, prende atto dei contenuti dei conti consolidati, elaborati dal competente Assessorato regionale previa integrazione con i dati relativi alle amministrazioni dello Stato e del settore pubblico allargato. Il testo integrale dei conti consolidati di cui al precedente comma verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Art. 9 Ai sensi dell' articolo 11, primo comma, dello Statuto della Regione, la spesa occorrente per il funzionamento del Consiglio regionale e' determinata in L. 11.515 milioni. La spesa e' ripartita nei capitoli n. 25001, n. 25002, n. 25003, n. 25004, n. 25005, n. 25006, n. 25007. Art. 10 Per il finanziamento di interventi straordinari nel settore dei trasporti (capitoli n. 09201, n. 09212 e n. 09271), nel settore dell' industria (capitoli n. 02001 e n. 02002) nonche' per la copertura dei provvedimenti legislativi di cui all' elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 1982 (lettere a), b), c), d) e f) del capitolo n. 25802; lettere a), b) e c) del capitolo n. 25822; lettera a) del capitolo n. 25832 e lettere a) e c) del capitolo n. 25842) e per la realizzazione di infrastrutture rurali (capitoli n. 10801, n. 11181 e n. 11281) la Regione autorizza la contrazione di mutui per l' ammontare di L. 103.000 milioni. In relazione a quanto disposto al precedente comma la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare, entro l' anno 1982, e con le modalita' di cui all' articolo 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, uno o piu' mutui fino alla concorrenza di un netto ricavo di L. 103.000 milioni. La durata minima del periodo di ammortamento e' stabilita in venti anni ed il tasso di interesse e degli oneri accessori non potra' superare il 16 per cento. Art. 11 In attesa del processo organizzativo dei servizi delle unita' sanitarie locali, la Regione Lazio e' autorizzata, per l' anno 1982, a procedere - per conto delle unita' sanitarie locali ed a carico dell' articolo 60 del capitolo n. 13001 - al pagamento degli oneri connessi all' assistenza medico - generica e pediatrica ed agli altri eventuali servizi per i quali, allo stato della vigente legislazione, non risulti possibile provvedere all' erogazione tramite unita' sanitarie locali stesse. La ripartizione in articoli, all' interno dello stanziamento del capitolo n. 13001, sara' disposta con il medesimo atto di riparto tra le unita' sanitarie locali della quota del fondo sanitario di competenza della Regione Lazio. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale alla sanita' e sentito l' Assessore regionale al bilancio, e' consentito disporre variazioni compensative tra gli articoli del capitolo n. 13001, nell' ambito dello stanziamento di competenza dello stesso capitolo n. 13001, al cui ammontare si riferisce la ripartizione in articoli. Art. 12 La dotazione del fondo di rotazione per l' acquisizione e l' urbanizzazione di aree per l' edilizia residenziale di cui all' articolo 6 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 73, e successive modificazioni, e' ulteriormente elevata di L. 5.000 milioni che vengono iscritti al capitolo n. 08002 in aggiunta alle somme previste a titolo di restituzione da parte dei comuni. Gli stanziamenti per gli interventi previsti dalle leggi n. 115 del 1980 (capitolo n. 06922) e n. 117 del 1980 (capitoli n. 16765, n. 16766, n. 16767, n. 16768, n. 16777 e n. 16778) saranno integrati sulla base delle assegnazioni autorizzate dalla legge finanziaria 1982; alle necessarie variazioni di bilancio si provvedera' con le modalita' previste al quinto comma dell' articolo 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Il contributo previsto dall' articolo 1 della legge regionale 18 luglio 1979, n. 54, e' determinato per l' anno 1982 in lire 100 milioni. Art. 13 Ai sensi del quarto comma dell' articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e' autorizzata l' iscrizione sul capitolo n. 15201 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1982, della somma di L. 6.000 milioni comprensiva delle assegnazioni che saranno attribuite dallo Stato nell' anno successivo in applicazione della legge 5 agosto 1975, n. 412. Al recupero delle somme anticipate in base al precedente comma si provvedera' negli esercizi 1983/ 1984. Art. 14 Per il completamento del programma di interventi relativo all' apprestamento di aree attrezzate per iniziative a carattere produttivo di cui all' articolo 1 della legge regionale 5 febbraio 1975, n. 23, e' autorizzata, limitatamente all' anno finanziario 1982, la spesa di L. 150 milioni che viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 02005 che viene istituito nel relativo bilancio di previsione con la seguente denominazione: << Contributi in conto capitale a comuni e consorzi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria all' interno ed al servizio delle aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la costruzione di infrastrutture tecniche dei servizi indispensabili (legge regionale 5 febbraio 1975, n. 23) >>. Art. 15 La Regione Lazio, con riferimento agli obiettivi e finalita' contenute nel progetto di intervento denominato << Centri storici >>, gia' approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 9 maggio 1979, n. 640, promuove interventi sperimentali destinati al recupero di immobili, di interesse storico - artistico - ambientale, di proprieta' di enti pubblici, mediante la ristrutturazione, adattamento, ampliamento e restauro di tali edifici per adibirli permanentemente a servizi pubblici (sedi di comuni e di loro consorzi, distretti scolastici, biblioteche, centri sociali, centri studi, musei, auditorium, ed altro), nonche' il completamento di analoghi interventi in precedenza autorizzati. Per la realizzazione di tali finalita' la Regione interviene direttamente tramite il servizio lavori pubblici, ovvero attraverso la concessione agli enti pubblici interessati di contributi in conto capitale fino alla copertura dell' intera spesa occorrente per l' intervento di recupero. In relazione a quanto disposto nel presente articolo, la denominazione del capitolo n. 16851 del bilancio 1982, assume la seguente denominazione: << Finanziamento di interventi sperimentali destinati al recupero di immobili di proprieta' pubblica di interesse storico - artistico - ambientale, da realizzare direttamente dalla Regione, ovvero dagli enti pubblici interessati mediante la concessione agli stessi di contributo in conto capitale fino alla misura del 100 per cento >>. I piani annuali di ripartizione dei fondi, dato il carattere sperimentale degli interventi, sono approvati dalla Giunta regionale nei limiti dello stanziamento di bilancio, che determinera' altresi', per i singoli interventi, le modalita' di realizzazione di cui al secondo comma del presente articolo. Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, si provvedera' alla concessione dei contributi agli enti destinatari. Art. 16 Per le finalita' indicate nell' articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 27, recante norme per lo sviluppo della cooperazione e dell' associazionismo e con particolare riguardo all' attivita' formativa dei quadri degli organismi cooperativi, e' autorizzata, per l' anno 1982, la spesa complessiva di L. 500 milioni che viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 03155 che viene istituito nel bilancio regionale 1982 con la seguente denominazione: << Spese per favorire l' incentivazione e lo sviluppo delle forme cooperative (articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 27) >>. Art. 17 L' erogazione delle somme iscritte al capitolo n. 14001 del bilancio regionale per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza pubblica viene disposta dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri: 1) 40 per cento del fondo in base alla popolazione (due terzi) e superficie territoriale (un terzo); 2) 40 per cento del fondo in base alle fasce di eta' dei destinatari degli interventi, in parti uguali fra i soggetti fino a 15 anni di eta' e di eta' superiore a 65 anni; 3) 15 per cento del fondo prioritariamente destinato alla copertura finanziaria del costo dei servizi residenziali degli enti disciolti ed al riequilibrio delle risorse, nonche' per promuovere e realizzare l' avvio, l' adeguamento e la trasformazione degli interventi e dei servizi socio - assistenziali nei limiti dei fondi residui disponibili; 4) 5 per cento del fondo per il risanamento finanziario di situazioni pregresse. La spesa per la costruzione, l' impianto e l' arredamento di asili nido, i cui progetti risultano approvati a lla data del 1° gennaio 1982 puo' essere ammessa a finanziamento nei limiti delle previsioni progettuali o per il maggior importo derivante da oneri e/ o lavori suppletivi. Il Presidente della Giunta regionale concede il contributo sulla base della deliberazione dell' ente di approvazione del progetto ed, in caso di finanziamento integrativo, su richiesta dell' ente medesimo, previa esibizione di documentazione idonea a giustificare la maggiore spesa. Art. 18 L' 85 per cento della somma iscritta al capitolo n. 15000 per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza scolastica e' ripartita dalla Giunta regionale fra i comuni sulla base dei seguenti parametri: a) il 60 per cento in proporzione diretta dei frequentanti le scuole di ogni ordine e grado di cui all' ultimo comma dell' articolo 3 della legge regionale 18 settembre 1979, n. 78, ubicate nel territorio comunale; b) il 15 per cento in proporzione diretta al rapporto fra popolazione residente in centri, escluso il capoluogo, nuclei e case sparse e popolazione totale residente in ciascun comune; c) il 10 per cento in proporzione alla superficie territoriale; d) il 15 per cento in proporzione diretta al numero degli studenti che frequentano scuole secondarie superiori ubicate in comune diverso da quello di residenza. Il rimanente 15 per cento sara' utilizzato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, per effettuare interventi perequativi per riequilibrare la distribuzione delle risorse, tenendo conto dei servizi svolti da ciascun comune e delle disponibilita' finanziarie degli stessi. In attesa di attribuzioni integrative statali riferite alla legge 5 agosto 1975, n. 412, la Regione e' autorizzata ad assicurare la copertura finanziaria dei maggiori oneri concernenti l' attuazione delle opere comprese nei programmi di edilizia scolastica gia' deliberati ai sensi della citata legge n. 412 del 1975, a valere sui fondi stanziati al capitolo n. 15302 del bilancio regionale e con le modalita' indicate all' articolo 35 della legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12. Art. 19 In applicazione dell' articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' consentita, a carico dei capitoli di bilancio regionale n. 13853, n. 11131, n. 11271, n. 11501, n. 10101 e n. 12251 degli anni 1982- 1984, l' assunzione di impegni contabili con imputazione all' esercizio finanziario 1983 per il pagamento delle quote di ammortamento dei mutui pluriennali che saranno concessi dagli istituti mutuanti nel corso dell' anno 1982 nell' ambito del programma approvato con gli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 10 luglio 1979, n. 53, confermati ed integrati con l' articolo 14 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 8. Art. 20 Salvo ulteriori assegnazioni connesse all' adozione del provvedimento legislativo di rifinanziamento della legge n. 386 del 1976 concernente gli enti regionali di sviluppo, il contributo regionale all' ERSAL (ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) di cui all' articolo 23 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, e' determinato, per l' anno 1982, in L. 7.000 milioni. Art. 21 Per le finalita' previste alle lettere e) e g) dell' articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, e' autorizzata, per l' anno 1982, la spesa di L. 3.000 milioni che viene iscritta al capitolo n. 17103, gia' istituito con l' articolo 30, punto 1), della medesima legge regionale n. 51 del 1979. Per le finalita' previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 92, e' autorizzata, per l' anno 1982, la spesa di L. 2.000 milioni per interventi volti a determinare il potenziamento delle strutture ricettive e la promozione turistica all' interno della Regione. La predetta somma, iscritta al capitolo n. 17120, sara' utilizzata con le procedure indicate nella predetta legge regionale n. 92 del 1980. Art. 22 La Regione e' autorizzata a corrispondere al consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari del Lazio contributi fino all' importo massimo di L. 500 milioni per consentire il pagamento degli stipendi al personale dipendente del consorzio stesso. Il contributo e' concesso dalla Giunta regionale sulla base delle comunicazioni che all' uopo verranno effettuate dal predetto consorzio regionale. Ove siano state effettuate anticipazioni a favore del predetto consorzio da parte di istituti autonomi per le case popolari del Lazio per il pagamento degli stipendi di cui al precedente comma, il contributo regionale sara' erogato a favore del singolo istituto autonomo per le case popolari per l' importo corrispondente all' anticipazione effettuata. La somma di L. 500 milioni indicata al primo comma del presente articolo e' iscritta, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 08005 che si istituisce nel bilancio regionale per l' anno 1982, con la seguente denominazione: << Contributi regionali per il pagamento delle spese di gestione del consorzio fra gli istituti autonomi per le case popolari del Lazio >>. Art. 23 Per consentire l' esecuzione dei provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 27 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e' autorizzata la spesa, per l' anno 1982, di L. 50 milioni. Il relativo onere viene iscritto, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 11200 che viene istituito sul bilancio regionale per il 1982 con la seguente denominazione: << Fondo per l' esecuzione di lavori di demolizione di opere realizzate in contravvenzione alle norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 >>. Le spese del capitolo n. 11200 sono inserite tra le spese obbligatorie. In attesa dell' emanazione di norme organiche in materia da parte della Regione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64. Art. 24 Per consentire la realizzazione del programma di completamento degli interventi residui ex articolo 6 della legge n. 183 del 1976 e sulla base delle somme a tal fine attribuite dallo Stato alla Regione Lazio, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale ai lavori pubblici, e' autorizzata a concedere contributi finanziari in conto capitale nella misura del 100 per cento ai comuni di Alatri e di Formia, per l' importo, rispettivamente, di L. 3.600 milioni e di L. 2.400 milioni. L' onere complessivo di L. 6.000 milioni di cui al precedente comma viene iscritto al capitolo n. 10231 del bilancio regionale 1982 che viene istituito con la seguente denominazione: << Contributi in capitale nella misura del 100 per cento a favore dei comuni di Alatri e di Formia per la realizzazione di reti idriche e fognanti >>. Art. 25 In deroga a quanto previsto dal quinto comma dell' articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, il limite delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati dei centri regionali di formazione professionale e' elevato - per i capitoli di spesa afferenti gli oneri di funzionamento dei centri stessi - da L. 20 milioni a L. 50 milioni. La predetta deroga e' applicabile anche agli ordini di accreditamento relativi al pagamento delle indennita' di missione e rimborso spese di viaggio a favore del personale del corpo minerario. Art. 26 In attesa dell' emanazione della legge regionale di cui all' articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed allo scopo di assicurare alle aziende ed alle imprese esercenti i servizi pubblici di trasporto ordinari di linea di persone di competenza regionale e locale continuita' nei flussi finanziari occorrenti per la produzione dei servizi stessi, e' autorizzata la concessione e l' erogazione di anticipazioni ai soggetti pubblici e privati, a titolo di acconto e salvo eventuale conguaglio, sull' ammontare dei contributi di esercizio, quale sara' determinato sulla base della emanando normativa regionale gia' citata. Le anticipazioni di cui al precedente comma sono disposte dalla Giunta regionale e sono concesse ed erogate ai soggetti interessati fino ad un importo pari, per ciascuna mensilita', ad un dodicesimo dei disavanzi delle gestioni dei servizi pubblici di trasporto, quali risultano dai bilanci preventivi non assestati delle gestioni stesse per l' anno 1981. Art. 27 Al fine di realizzare ricerche e progetti finalizzati alla programmazione regionale, la Regione, con le modalita' previste dal vigente ordinamento, e' autorizzata ad erogare di volta in volta per il finanziamento dei singoli progetti di ricerca appositi contributi all' IRSPEL (istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) a carico del capitolo n. 25150 che viene istituito nel bilancio regionale 1982 con la seguente denominazione << Spese e contributi per la realizzazione di ricerche e progetti finalizzati alla programmazione regionale, nonche' spese per il funzionamento dell' osservatorio del mercato del lavoro e dell' osservatorio della spesa regionale >>. L' utilizzazione dei fondi, di cui al presente articolo, sara' disposta mediante apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente. A carico del medesimo capitolo saranno, pertanto, imputate le spese per il funzionamento dell' organismo costituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 1050 del 17 marzo 1980 (approvata dalla Commissione di controllo sull' amministrazione regionale del Lazio con atto n. 461/ 1 del 15 ottobre 1980), nonche' le spese per il funzionamento dell' osservatorio della spesa regionale e per la relativa pubblicazione del notiziario di cui al successivo articolo 31. La dotazione del capitolo n. 25150, di cui al precedente primo comma, e' determinata, per l' anno 1982, in L. 1.350 milioni. Art. 28 (Enti ed aziende a partecipazione regionale ed enti cui la Regione concorre finanziariamente in via ordinaria)Gli atti approvativi dei bilanci di previsione e relative variazioni, nonche' dei conti consuntivi degli enti, comunque costituiti, a partecipazione regionale, ovvero al cui funzionamento la Regione concorre mediante assegnazioni a carattere ordinario, prima della loro adozione da parte della Giunta regionale competente per materia, dall' Assessorato regionale al bilancio per la verifica della compatibilita' finanziaria con i trasferimenti previsti dal bilancio regionale. Art. 29 Al fine di accelerare la spesa per l' erogazione di contributi e finanziamenti in capitale volti alla realizzazione di opere di investimento, in considerazione della grave situazione economica e sociale in cui versa la Regione Lazio e che richiede la rapida attuazione dei programmi regionali, ed allo scopo di consentire agli enti locali la concreta disponibilita' finanziaria nei tempi richiesti e nel rispetto dei limiti che disciplinano l' entita' delle giacenze finanziarie degli enti stessi, l' ordinazione della spesa a favore dei comuni, province e loro consorzi, unita' sanitarie locali ed enti territoriali ed istituzionali viene disposta nella misura dell' 80 per cento dell' ammontare dei contributi e dei finanziamenti, contemporaneamente al perfezionamento degli atti relativi alla consegna dei lavori. La Regione corrisponde agli enti stessi, anche per concorso nelle spese generali e di progettazione il 10 per cento dell' ammontare dei contributi e dei finanziamenti di cui sopra, immediatamente dopo il per fezionamento delle deliberazioni programmatiche regionali. Tali deliberazioni programmatiche dovranno, all' uopo, contenere anche la disposizione concernente l' impegno formale relativo al predetto acconto pari al 10 per cento. Il saldo dei contributi e dei finanziamenti di cui al presente articolo sara' corrisposto ad ultimazione dell' opera, anche al fine di consentire la disponibilita' dei fondi in sede di collaudo. (3) Al fine di acquisire notizie in merito all' utilizzazione delle somme erogate ed ai risultati ottenuti agli effetti dell' occupazione, dello sviluppo economico e dei servizi, la Giunta regionale, contestualmente alla erogazione dei fondi dispone i limiti e le modalita' entro i quali l' Assessore regionale al bilancio - previa acquisizione di ogni elemento di cognizione, anche mediante appositi sopralluoghi, da effettuare attraverso la struttura flessibile di cui al primo comma del successivo articolo 31 - e' tenuto a riferire alla stessa Giunta regionale sullo stato di utilizzazione di fondi e sugli effetti prodotti. Art. 30 Per il conseguimento delle finalita' previste dal primo comma del precedente articolo 29 anche l' ordinazione della spesa relativa a contributi disposti a favore dei soggetti privati per opere di investimento nel campo delle attivita' produttive puo', a richiesta degli interessati - ove le vigenti disposizioni nelle singole materie non prevedano procedure piu' sollecite - essere effettuata, nella misura del 50 per cento, all' atto dell' inizio dei lavori. Al fine di far luogo all' erogazione della spesa e' necessario che alla richiesta dell' interessato sia allegata la documentazione concernente l' avvenuta commissione e l' inizio dei lavori. Le somme ricevute sono soggette a restituzione nel caso in cui le opere, per le quali i contributi sono stati concessi, non vengano portate a compimento, con le modalita' previste nella concessione e nei termini di cui al successivo comma. Le somme da restituire debbono essere maggiorate degli interessi in misura corrispondente a quelli massimi che la Regione abbia diritto di percepire, secondo le convenzioni relative sulle giacenze presso la tesoreria regionale. Il saldo del contributo disposto sara' erogato alla conclusione dei lavori previo accertamento dell' Amministrazione regionale che, comunque, nel corso dell' esecuzione dell' opera, puo' effettuare sopralluoghi e controlli per accertare la continuita' dei lavori e la corrispondenza degli stessi alle finalita' della legge. Gli assessori regionali competenti per le singole materie nell' ambito delle quali sono disposti ed erogati i contributi sono tenuti a riferire trimestralmente all' Assessore regionale al bilancio per i lavori dell' osservatorio della spesa regionale, le notizie di cui al successivo articolo 31, ultimo comma. Art. 31 Al fine dell' analisi delle procedure amministrative in atto e della verifica della compatibilita' con la disciplina introdotta con la legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 e le disposizioni contenute nella presente legge la Giunta regionale e' autorizzata a costituire un' unita' organica flessibile, finalizzata ad osservatorio della finanza regionale, alle dirette dipendenze dell' Assessore regionale al bilancio, composta da 14 funzionari regionali in rappresentanza del Presidente della Giunta, del Vice Presidente della Giunta e degli Assessori regionali, integrata fino ad un massimo di otto esperti, in materia di finanza pubblica e di programmazione, esterni all' Amministrazione. Della struttura saranno chiamati a fare parte, di volta in volta in relazione alle esigenze, i funzionari regionali in servizio presso gli Assessori regionali al bilancio e tributi ed alla programmazione addetti alle rilevazioni contabili dei singoli settori di entrata e di spesa od ai relativi settori di intervento. Le competenze, la composizione e l' attribuzione di compiti della struttura saranno definite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali al bilancio ed alla programmazione. I dati, le notizie ed i risultati cui perverra' l' osservatorio della spesa regionale saranno resi noti e pubblicati, unitamente alle rilevazioni periodiche della spesa regionale previste dall' articolo 35 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, su apposito notiziario periodico. Art. 32 Fino a quando non sia approvata la legge di assestamento del bilancio 1982, e' consentito il pagamento dei residui passivi accertati in dipendenza di impegni di spesa definitivi, anche in eccedenza all' ammontare della cifra presunta iscritta nel rispettivo capitolo del bilancio di previsione, purche' il pagamento rientri nello stanziamento di cassa del capitolo stesso. Art. 33 Limitatamente all' esercizio finanziario 1982 e fino a quando non sara' adottato il regolamento di attuazione della legge di contabilita' regionale e completata la meccanizzazione dei servizi di bilancio e ragioneria, i titoli di spesa dell' Amministrazione centrale, in deroga all' ultimo comma dell' articolo 28 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, vengono emessi dagli Assessorati regionali competenti per materia e trasmessi all' Assessorato regionale al bilancio per gli adempimenti di riscontro, contabilizzazione ed inoltro alla tesoreria regionale. Note : (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 giugno 1982, n.17, S.O. n.1 (2)Articolo sostituito dalll'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 54 (3) Comma aggiunto dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 54. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |