| L.R. 24 Gennaio 1977, n. 9 |
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Modifiche ed integrazioni dell'art. 86 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, relativa all'ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio.(1)
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Art. 1 (Omissis) (2). Art. 2 All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato - per l'anno 1976 - in L. 130 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 17.27.51 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 e contemporanea istituzione nel medesimo bilancio regionale del capitolo n. 11.03.10 "Erogazione di quote di pensione integrativa" di pari importo. Art. 3 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note : (1) Pubblicata sul BUR 31 gennaio 1977, n. 3 (S.O.). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 30 maggio 1977, n. 145. (2) Sostituisce con tre commi l'ultimo comma dell'art. 86 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |