Provvedimenti per favorire la diffusione della documentazione e della informazione regionale.

Numero della legge: 53
Data: 22 aprile 1985
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1985

L.R. 22 Aprile 1985, n. 53
Provvedimenti per favorire la diffusione della documentazione e della informazione regionale.

(Pubblicata nel B.U. 10 maggio 1985, n. 13)


Art. 1
(Finalita')

La Regione riconosce tra le varie forme di promozione educativa e culturale quella rappresentata dall' informazione locale e, nel pieno rispetto dell' autonomia dell' informazione e del pluralismo culturale, favorisce la piu' ampia diffusione degli atti della Regione nonche' la documentazione, anche specializzata e di settore, che contribuisce a creare un piu' stretto rapporto informativo tra i cittadini e le istituzioni.


Art. 2
(Settori di intervento)

Per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente articolo 1, la Regione iscrive nel proprio bilancio una somma destinata alle erogazioni pubblicitarie, allo scopo di far conoscere l' attivita' legislativa dell' Ente Regione, gli atti amministrativi di interesse generale o particolare deliberati dalla Regione, informazioni sull' applicazione di leggi ed atti, nonche' sui servizi, le strutture ed il loro uso.
Per tale pubblicita', la Regione:
1) si avvale di erogazioni pubblicitarie a pubblicazioni settimanali, quindicinali, mensili che, edite da societa' od imprese regolarmente iscritte presso un tribunale del Lazio, rispondano ai seguenti requisiti:
a) siano gia' pubblicate con regolarita' da almeno un anno;
b) ciascun numero della pubblicazione sia diffuso in almeno seimila copie nell' ambito della Regione;
c) la pubblicita' presente nella pubblicazione non superi la percentuale massima del 30 per cento del testo redazionale;
2) utilizza la possibilita' di fare inserzioni a pagamento sui quotidiani che, editi da societa' od imprese regolarmente iscritte presso un tribunale del Lazio, rispondano ai seguenti requisiti:
a) siano gia' editi con regolarita' da almeno cinque anni;
b) ciascun numero del quotidiano sia diffuso in almeno venticinquemila copie nell' ambito della Regione.


Art. 3

La Regione puo' altresi', per il perseguimento degli scopi di cui all' articolo 1 della presente legge, prevedere altre idonee forme di intervento finalizzate all' informazione regionale locale attraverso provvedimenti che saranno adottati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare permanente.


Art. 4
(Termini e modalita' per la presentazione delle domande )

Le societa' od imprese editrici di periodici in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, punto 1), possono presentare, per essere tenute presenti nell' assegnazione di erogazioni pubblicitarie, una domanda alla Regione, assessorato alla cultura, annualmente entro il 31 gennaio. Tale richiesta dovra' contenere:
a) l' indicazione della testata cui la domanda si riferisce;
b) la dichiarazione di chi ne esercita l' attivita' editoriale;
c) l' indicazione del direttore responsabile;
d) l' indicazione della sede della societa' od impresa editrice della testata.
Nella domanda dovranno essere, altresi', indicati il numero di codice fiscale e partita IVA (imposta sul valore aggiunto) della societa' od impresa editrice. Le societa' od imprese editrici dovranno, inoltre, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, fornire, per ciascun numero pubblicato nell' anno precedente dalla testata per cui viene richiesta l' erogazione pubblicitaria, i dati necessari per il calcolo dell' erogazione stessa, relativamente alla tiratura, al numero delle pagine ed al peso della copia stampata, nonche' alla percentuale di contenuto pubblicitario.
Le dichiarazioni di cui al precedente secondo comma, a firma del legale rappresentante della societa' od impresa editrice, dovranno essere accompagnate da copie di fatture o documenti certi da cui sia possibile rilevare esattamente il numero delle copie stampate nell' arco dell' anno ed il quantitativo di carta utilizzato.
Le societa' od imprese editrici di quotidiani, nonche' le societa' od imprese idonee alla realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, che desiderano essere tenute presenti rispettivamente per ottenere le inserzioni, nonche' gli incarichi operativi per le realizzazioni degli interventi di cui all' articolo 3 della presente legge, possono presentare domanda alla Regione, assessorato alla cultura, annualmente entro il 31 gennaio.
Tale domanda che dovra' contenere dati analoghi a quelli richiesti per le domande di cui al primo comma del presente articolo e l' indicazione del numero di codice fiscale e partita IVA (imposta sul valore aggiunto) della societa' od impresa, nonche', con idonea documentazione allegata, ogni altra notizia utile ai fini della presente legge (diffusione della testata, tariffe applicabili, ed altro).


Art. 5
(Piano di ripartizione delle spese)

Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva il piano di ripartizione delle spese per la realizzazione degli obiettivi di cui ai precedenti articoli.
Tale piano, con la determinazione dei relativi criteri, e' predisposto dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.


Art. 6
(Norme finanziarie)

Per l' attuazione di quanto previsto dalla presente legge e' autorizzata per l' anno finanziario 1985 la spesa di L. 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
La spesa di cui al precedente comma viene iscritta al capitolo n. 16016 che si istituisce nel bilancio regionale di previsione per l' esercizio 1985 con la denominazione: << Erogazioni a societa' od imprese editrici per favorire la diffusione della documentazione e dell' informazione regionale >>.
Alla copertura finanziaria dell' onere di L. 1.000 milioni si fa fronte mediante riduzione del capitolo n. 31001 del bilancio 1985.
La spesa necessaria negli esercizi successivi sara' determinata annualmente con legge di approvazione del bilancio regionale di previsione.


Art. 7
(Norma transitoria)

In sede di prima applicazione e limitatamente all' anno 1985, il termine di cui al precedente articolo 4 per la presentazione delle domande e' fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Dopo la scadenza di tale termine e limitatamente alla spesa iscritta nel bilancio per l' esercizio 1985, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, e' autorizzata ad approvare direttamente il piano di ripartizione delle spese per l' anno 1985.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.