L.R. 11 Maggio 1973, n. 17 |
Norme integrative e d'interpretazione autentica della disciplina delle concessioni dei servizi pubblici automobilistici regionali (1) (2) |
Art. 2
Le concessioni di autolinee, salvo quelle con esercizio stagionale, debbono avere la durata minima di due anni. L'istruttoria per l'affidamento delle nuove concessioni deve essere iniziata ed esaurita entro i sei mesi precedenti alla scadenza delle concessioni stesse. Art. 3
Le aziende di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 10 del 20 marzo 1973, sono quelle che alla data del 31 dicembre 1972, assicuravano, di fatto, le comunicazioni automobilistiche nel territorio del Lazio (2). Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.] Note : (1) Pubblicata sul BUR 15 maggio 1973, n. 11 (S.O.). (2) Legge abrogata dal numero 12) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |