L.R. 10 Marzo 1998, n. 9 (1) |
Disposizioni urgenti per l'attuazione della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e modifica della stessa legge regionale 20/1997 (Interventi per la qualificazione e la crescita delle strutture ricettive in occasione della celebrazione del Grande Giubileo del 2000). |
Art. 1 (Riapertura dei termini per la presentazione delle domande) 1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, come modificato dall'articolo 3 della presente legge. 2. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 20/1997 che intendono presentare domanda devono farlo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità determinate nell'avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4262 dell'8 luglio 1997, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale. 3. Coloro che hanno già presentato, entro il termine indicato nel predetto avviso pubblico, domanda non ritenuta ammissibile all'istruttoria tecnica, amministrativa e contabile a seguito della verifica effettuata dalla Finanziaria Laziale di Sviluppo s.p.a., di seguito denominata FILAS, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/1997, possono provvedere all'integrazione o alla regolarizzazione della domanda e della documentazione allegata alla domanda stessa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, in conformità alla comunicazione di inammissibilità trasmessa dalla FILAS ai sensi dell'articolo 10 dello stesso avviso pubblico. Art. 2 (Adempimenti della FILAS S.p.A.) 1. La FILAS provvede agli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 2, della l. r. n. 20/1997 e successive modificazioni, in relazione alle domande presentate o regolarizzate ai sensi dell'art. 1, sulla base dell'avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4262/1997. 2. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia e della commissione consiliare speciale per il Giubileo, impartisce alla FILAS direttive sullo svolgimento della valutazione di ammissibilità delle domande all'istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria. Qualora le commissioni consiliari non esprimano il parere entro quindici giorni dall'assegnazione, si prescinde dal parere stesso. Per la predisposizione delle direttive la Giunta regionale può avvalersi di una apposita commissione da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale stessa (2). Art. 3 1. (Omissis) (3). Art. 4 (Omissis) (4). Art. 5 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 marzo 1998, n. 9. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 8 agosto 1998, n. 31 (S.S. n. 3). (2) Articolo così sostituito dall'art. 53, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14. (3) Aggiunge il comma 3-bis, all'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20. (4) Articolo abrogato dall'art. 53, comma 4, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |