L.R. 13 Luglio 1998, n. 29 |
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1996, N. 21CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCIE ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SCI.
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S.O. n.2 Art. 1 (Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21) 1. All'articolo 6, comma 1, lettera c) le parole da "dall'unita'" a "mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della legge regionale 9 luglio 1997, n. 24.". Art. 2 (Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21) 1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21, e' soppresso. Art. 3 (Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21) 1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 e' sostituito dal seguente: "3. Le sedute dell'assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del collegio e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.". Art. 4 (Modificazioni all'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21) 1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 e' aggiunta la seguente: "i bis) determinare le quote annuali di iscrizione al collegio necessarie per l'iscrizione all'albo.". 2. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 e' sostituito dal seguente: "3. Le sedute del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio stesso. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.". Art. 5 (Modificazioni all'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21) 1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 dopo le parole: "lettere e) ed f)" sono aggiunte le seguenti: "ovvero lettere e) e g)". Art. 6 (Modificazioni all'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21) 1. Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche: - alla lettera a) le parole da "competenze" a "turismo" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di sport."; - alla lettera e) le parole "scelto tra i funzionari della Regione" sono soppresse. 2. Al comma 4 le parole "al turismo" sono sostituite da "competente in materia di sport.". Art. 7 (Modificazioni all'articolo 23 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21) 1. Al comma 2 dell'articolo 23, le parole "l'Assessorato al turismo della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente in materia di sport.". Art. 8 (Modificazioni all'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21) 1. Al comma 2 dell'articolo 2 dell'articolo 25 le parole "competente struttura regionale dell'assessorato al turismo" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di sport.". Art. 9 (Modificazioni all'articolo 30 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21) 1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21: a) le parole: "la competente struttura regionale dell'Assessorato al turismo", sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente in materia di sport,"; b) dopo la parola: "materie" sono aggiunte le seguenti: "In particolare vigila sul corretto andamento del mercato delle prestazioni sciistiche e relative tariffe, anche a seguito di eventuali segnalazioni da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287.". Art. 10 (Modificazioni all'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21) 1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 e' aggiunto il seguente: "1bis. I maestri di sci iscritti all'albo professionale, ai sensi del comma 1, sono cancellati d'ufficio dall'albo stesso qualora non adempiano agli obblighi previsti nell'articolo 20, comma 1.". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |