MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1996, N. 21CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCIE ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SCI.

Numero della legge: 29
Data: 13 luglio 1998
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1998

L.R. 13 Luglio 1998, n. 29
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1996, N. 21CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCIE ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SCI.


S.O. n.2



Art. 1
(Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21)


1. All'articolo 6, comma 1, lettera c) le parole da "dall'unita'" a "mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della legge regionale 9 luglio 1997, n. 24.".



Art. 2
(Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21, e' soppresso.




Art. 3
(Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21)


1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 e' sostituito dal seguente:
"3. Le sedute dell'assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del collegio e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.".




Art. 4
(Modificazioni all'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21)


1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 e' aggiunta la seguente:
"i bis) determinare le quote annuali di iscrizione al collegio necessarie per l'iscrizione all'albo.".

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 e' sostituito dal seguente:
"3. Le sedute del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio stesso. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.".



Art. 5
(Modificazioni all'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 dopo le parole: "lettere e) ed f)" sono aggiunte le seguenti: "ovvero lettere e) e g)".



Art. 6
(Modificazioni all'articolo 18 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21)

1. Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
- alla lettera a) le parole da "competenze" a "turismo" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di sport.";
- alla lettera e) le parole "scelto tra i funzionari della Regione" sono soppresse.

2. Al comma 4 le parole "al turismo" sono sostituite da "competente in materia di sport.".



Art. 7
(Modificazioni all'articolo 23 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21)

1. Al comma 2 dell'articolo 23, le parole "l'Assessorato al turismo della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente in materia di sport.".



Art. 8
(Modificazioni all'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 dell'articolo 25 le parole "competente struttura regionale dell'assessorato al turismo" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di sport.".



Art. 9
(Modificazioni all'articolo 30 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21:
a) le parole: "la competente struttura regionale dell'Assessorato al turismo", sono sostituite dalle seguenti: "la struttura regionale competente in materia di sport,";
b) dopo la parola: "materie" sono aggiunte le seguenti: "In particolare vigila sul corretto andamento del mercato delle prestazioni sciistiche e relative tariffe, anche a seguito di eventuali segnalazioni da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287.".




Art. 10
(Modificazioni all'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 e' aggiunto il seguente:
"1bis. I maestri di sci iscritti all'albo professionale, ai sensi del comma 1, sono cancellati d'ufficio dall'albo stesso qualora non adempiano agli obblighi previsti nell'articolo 20, comma 1.".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.