Costituzione in comune autonomo della frazione di Lariano del Comune di Velletri.(1)

Numero della legge: 20
Data: 24 maggio 1976
Numero BUR: 14
Data BUR: 24/05/1976

L.R. 24 Maggio 1976, n. 20
Costituzione in comune autonomo della frazione di Lariano del Comune di Velletri.(1)


Art. 1

La frazione di Lariano è distaccata dal comune di Velletri e costituita in comune autonomo con la denominazione di Lariano.


Art. 2

La determinazione dei confini tra i comuni di Velletri e Lariano è quella risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annessa alla presente legge (Omissis).


Art. 3

Fino a quando non saranno costituiti i normali organi elettivi, la provvisoria amministrazione del comune di Lariano è affidata ad un commissario straordinario col compito in particolare, di provvedere, entro il termine di sei mesi:
a) alla organizzazione dei servizi e degli uffici amministrativi e tecnici ed alla sistemazione del personale dipendente, nel quadro e nei limiti di una pianta organica che rifletta le effettive esigenze funzionali del nuovo comune;
b) alla revisione e ristrutturazione dei pubblici servizi e, ove occorra, alla revoca o alla modificazione dei rapporti giuridici in corso facenti capo al comune di Velletri che risultino non più conformi al pubblico interesse in relazione alla nuova struttura istituzionale;
c) ad ogni altro adempimento comunque inerente o conseguente alla disposta variazione territoriale.


Art. 4

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della Giunta stessa, provvederà, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni di Velletri e Lariano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 5

Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Velletri e di Lariano e le relative qualifiche non potranno essere superiori a quelli attualmente previsti per il comune di Velletri; alla ripartizione tra gli stessi del personale attualmente in servizio presso il comune di Velletri provvederà il Presidente della Giunta regionale con decreto emanato nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 4, previo parere delle rispettive amministrazioni.


Art. 6

All'atto dell'insediamento del commissario nel comune di Lariano, relativamente al territorio dello stesso comune di Lariano, cessano dalle funzioni il consiglio comunale, la giunta municipale ed il sindaco del comune di Velletri.


Art. 7

Sono validi gli atti e i provvedimenti ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base al D.P.R. 28 agosto 1967, n. 852, dalla data di costituzione a comune della frazione di Lariano fino al 26 aprile 1976, data di notifica della decisione n. 455 del 6 giugno 1975 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta.


Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, 2^ comma della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note :

(1) Pubblicata sul BUR 24 maggio 1976, n. 14 (S.O.).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 29 luglio 1976, n. 199.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.