L.R. 17 Febbraio 1987, n. 19 |
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, concernente: << Disciplina in materia di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie, piste per la pratica dello sci e relative infrastrutture >>.(1)
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Art. 1 Il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, e' sostituito dal seguente: Omissis Art. 2 E' soppresso l' ultimo comma dell' articolo 26 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59. Art.3 Il primo comma dell' articolo 27 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, e' sostituito dal seguente: Omissis Art. 4 Il primo comma dell' articolo 29 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, e' sostituito dal seguente: Omissis Art. 5 Il quinto e sesto comma dell' articolo 29 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, sono sostituiti dai seguenti: Omissis Art. 6 L' articolo 34 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, e' sostituito dal seguente: Omissis Art. 7 Il secondo ed il terzo comma dell' articolo 45 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, sono sostituiti dai seguenti: Omissis Art. 8 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note : (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 28 febbraio 1987, n. 6 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |