L.R. 10 Marzo 1995, n. 5 |
Integrazione della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55
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(Pubblicata nel B.U. 20 marzo 1995, n. 8) Art. 1 «7-bis. In attesa che siano realizzate le residenze sanitarie assistenziali o vengano attivate forme adeguate di spedalizzazione domiciliare integrata, i pazienti con forme croniche stabilizzate o gli anziani ultrasessantacinquenni abbisognevoli di trattamenti protratti di conservazione sono transitoriamente assegnati alla funzione di lungodegenza, ai sensi dei punti F2 ed F5 del decreto Ministero della Sanità 13 settembre 1988». |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |