L.R. 28 Giugno 1977, n. 22 |
Intervento straordinario regionale per la risoluzione di problemi alloggiativi nei comuni del Lazio.(1)
|
Art. 1 La Regione può concedere contributi annui nella misura massima del cinque per cento annuo del valore degli immobili alla data della domanda di cui al successivo articolo, al fine di concorrere al graduale superamento delle situazioni gravi ed urgenti esistenti nel settore dell'edilizia abitativa ed allo scopo di favorire iniziative di comuni ed enti pubblici intese ad acquistare immobili da destinare specificatamente alla sistemazione abitativa di famiglie particolarmente bisognose (2). Art. 2 Gli enti indicati al precedente articolo, i quali intendano avvalersi delle agevolazioni di cui alla presente legge, presentano apposita domanda alla Regione corredata da una relazione tecnico-economica contenente dati ed elementi idonei per un'appropriata valutazione dell'intervento richiesto, che comunque deve riguardare alloggi aventi caratteristiche previste dalle vigenti leggi per l'edilizia economica e popolare ed agevolata, precisando se alla loro gestione intendano provvedere direttamente oppure a mezzo di altro ente o del comune nel cui territorio ricadono tali alloggi. La Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale, delibera l'ammissibilità della domanda di cui al comma precedente. La Giunta regionale inoltre, in relazione anche all'accertato valore dell'immobile, determina durata, condizioni, modalità, entità e termini di concessione ed erogazione del contributo; inoltre, stabilisce modalità e criteri di gestione degli alloggi anche per quanto riguarda la loro assegnazione alle famiglie bisognose, le quali, comunque, debbono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. Art. 3 In attesa della nuova applicazione della nuova disciplina statale sulle locazioni degli immobili urbani, il canone di locazione nei confronti degli assegnatari è determinato tenuto conto, fra l'altro, del reddito annuo complessivo dei nuclei familiari locatari e comunque non può essere inferiore al canone complessivo praticato per le nuove costruzioni, in analoghe situazioni, dal competente istituto autonomo per le case popolari. Sarà tuttavia favorita l'autogestione degli immobili, per quanto riguarda i servizi di portierato, pulizia, riscaldamento, ascensori nonchè per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni e per altri servizi di interesse generale. L'importo dei canoni di locazione è versato a cura dell'ente gestore direttamente alla Regione. Art. 4 Per l'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni. La spesa di cui al comma precedente è iscritta in conto competenza ed in conto cassa al cap. 11542 che si istituisce nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977 con la seguente denominazione: "Contributo annuo a comuni ed enti pubblici per la risoluzione di problemi alloggiativi nei comuni del Lazio". All'onere di lire 150 milioni, derivante dalla suddetta autorizzazione di spesa, si fa fronte quanto a lire 90 milioni mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 12687 (Fondo di riserva per le spese impreviste) e quanto a lire 60 milioni mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 12688 (Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti l'adempimento delle funzioni normali delle regioni). Le somme di cui all'ultimo comma del precedente art. 3 affluiranno al capitolo di entrata n. 0908 che viene istituito nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977 con la seguente denominazione: "Rientri derivanti dal versamento dei canoni di locazione relativi ad immobili per i quali sono stati concessi contributi regionali". Art. 5 Nel bilancio pluriennale viene iscritta, nel progetto "piano casa - assistenza specifica" codice 1604 (funzioni normali ordinarie), la somma di lire 150 milioni per l'anno 1977, e la somma di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981. Nel contempo vengono ridotti, per l'anno 1977, il progetto cod. 1502 (fondo finanziamento spese correnti, elenco n. 2, partita n. 5) di L. 60 milioni ed il progetto cod. 2309 (fondo di riserva per le spese impreviste) di L. 90 milioni. Per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981, la partita n. 300 delle risorse finanziarie "recuperi e rimborsi vari" è aumentata di L. 100 milioni ed il progetto cod. 2307 è ridotto di L. 200 milioni. Art.. 6 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note : (1) Pubblicata sul BUR 9 luglio 1977, n. 19. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 10 ottobre 1977, n. 276. (2) Ai sensi della legge regionale 23 aprile 1979, n. 34, le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse anche in favore di casse o fondi di previdenza gestiti da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali, per interventi da realizzare nell'ambito regionale. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |