L.R. 23 Agosto 1973, n. 34 |
Delega agli Enti locali per la realizzazione di soggiorni di vacanze estive ed invernali, nonche' del tempo libero a favore dei minori.
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Art. 1 Al fine di garantire ad ogni minore il diritto a godere di un periodo di vacanze adeguato alle sue esigenze di sviluppo fisico e di maturazione psico-sociale, la Regione promuove l' istituzione di una rete di servizi per il tempo libero e l' organizzazione di soggiorni di vacanze estive ed invernali a cura delle Province, dei Comuni singoli ed associati, delle Comunita' montane, di Enti, Istituzioni e Associazioni pubbliche, mediante una gestione democratica, che garantisca la rappresentanza adeguata delle famiglie degli utenti, degli Enti pubblici promotori e delle Associazioni sindacali. Di tale rete di servizi potranno far parte anche le Associazioni private, sempreche' non siano sostitutive degli Enti e delle Associazioni pubbliche e purche' rispondano ai requisiti previsti dalla presente legge. I soggiorni di vacanza sono un servizio di pubblica utilita' Non puo' costituire motivo di esclusione dal loro godimento alcuna minorazione psico-motoria o sensoriale. Art. 2 I soggiorni di cui all'art. 1 consistono in: a) colonie estive diurne o a tempo pieno, per minori dai tre ai quattordici anni, per periodi di tempo non inferiore ai 25 giorni continuativi; b) campeggi estivi per minori dai 12 ai 18 anni, per periodi di tempo non inferiori a 15 giorni continuativi; c) soggiorni ricreativi e turistico-culturali, estivi ed invernali, per minori dai 3 ai 18 anni, di durata variabile ma comunque non superiore a mesi due; d) centri diurni a carattere permanente per l'attivita' ricreativa. Detti soggiorni si svolgono normalmente presso edifici pubblici o privati, locali, centri ricreativi, parchi pubblici e luoghi all'aperto, sempreche' tutti siano all'uopo espressamente predisposti o comunque idonei e dotati di attrezzature adeguate per la vita di comunita', l'esercizio di attivita' sportive, ricreative e culturali, il contatto con la natura, il rapporto con realta' socio-ambientale. Gli Enti, di cui all'art. 1, che organizzano soggiorni di vacanza sono tenuti ad assicurare ai minori, durante i soggiorni stessi, una adeguata assistenza educativa, sociale e sanitaria, mediante l'impiego di personale a cio' qualificato. In particolare deve essere assicurata: a) la presenza di un animatore-educatore ogni 10 ragazzi; b) la disponibilita' di un'equipe sanitaria (medico, infermiere) per ogni gruppo di 50 ragazzi o frazione di 50, mediante apposita convenzione con il medico locale per almeno 2 ore giornaliere di servizio. Art. 3 In attesa dell'istituzione dei comprensori dei servizi sociali, la Regione delega alle Province la programmazione annuale degli interventi da effettuare nel proprio territorio, d'intesa con i Comuni, con gli Enti pubblici ed eventualmente con le Associazioni private, trasmettendo il relativo piano all'Assessorato regionale competente per le finalita' di cui al successivo art. 6. I predetti interventi possono essere effettuati sia mediante la concessione di contributi a Comuni, Enti ed Istituzioni pubbliche per la gestione e organizzazione di centri o case di soggiorno per vacanze, campeggi e soggiorni ricreativi e turistico- culturali, sia mediante la stipulazione di apposite convenzioni tra le Province e gli Enti indicati al primo comma. I i contributi saranno anche erogati alle Associazioni private, che contribuiscono alla formulazione del piano programmatico annuale e rispondano ai requisiti necessari di efficenza e di gestione socialmente aperta; anche con le stesse potranno essere stipulate apposite convenzioni. Art. 4 Fino all'istituzione dei comprensori dei servizi sociali le Province sono tenute a stabilire i criteri per la concessione dei contributi e dei sussidi ed il loro ammontare, tenendo conto: - del tipo di soggiorno organizzato; - delle sue dimensioni; - della durata; - della localizzazione. Ciascuna Provincia e' tenuta, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, a predisporre - dopo aver consultato gli Enti locali, i Sindacati, e le Organizzazioni sociali, presenti in campo provinciale - un regolamento per il funzionamento dei soggiorni di vacanza - tenendo conto delle finalita' di cui alla presente legge. Tale regolamento, ferme restando le disposizioni sanitarie previste in materia delle vigenti leggi, deve indicare: a) il numero minimo e massimo di cui si compongano le comunita' di vacanza; b) i requisiti strutturali e le attrezzature degli edifici e dei parchi nei quelli sono realizzati i soggiorni di vacanza; c) il tipo e le modalita' di gestione della comunita' di vacanza che devono essere realizzati in forma democratica; d) il numero e le qualifiche del personale addetto ai soggiorni o campeggi in rapporto al numero dei minori ospitati e alle responsabilita' ed ai compiti che il personale stesso deve assolvere; e) le modalita' ed i tempi per le presentazioni delle domande per la organizzazione dei campeggi e soggiorni nonche' i criteri per l'ammissione degli interessati; f) le varie forme di controllo della gestione e dell' andamento dei campeggi e dei soggiorni. Qualora, nel termine di cui al secondo comma, una qualsiasi Provincia non avesse ottemperato all'approvazione del regolamento, vi provvedera' entro i 30 giorni successivi, direttamente all'Assessorato regionale alla sanita'. Art. 5 La valutazione delle domande prodotte dai Comuni, dagli Enti, Istituzioni ed Associazioni pubbliche e private viene effettuata, nei termini stabiliti dal regolamento previsto dall'articolo precedente, dalla Provincia sentita una apposita commissione, sostituita da 3 rappresentanti del Consiglio provinciale di ciascuna Provincia, di cui 2 designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza, da 2 rappresentanti delle Regione, designati dalla Giunta regionale e da 3 esperti in problemi educativi e sociali indicati dall'ANCI regionale e nominati dall'Amministrazione provinciale per ciascuna Provincia. Le Province sono tenute ad effettuare controlli periodici circa la funzionalita' e la rispondenza dei centri, soggiorni e campeggi ai criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento provinciale. Art. 6 Il Consiglio regionale su, proposta della Giunta regionale, formula i programmi generali d'intervento per l'applicazione delle presente legge e approva entro il 31 marzo il piano annuale di riparto dei fondi alle Province. Il Consiglio regionale stesso coordina entro il 31 maggio i piani annuali d'intervento formulati dalle Province ed eventualmente li integra con iniziative a carattere sperimentale. Art. 7 La Giunta regionale, a mezzo dell'Assessorato sanita' e assistenza, cura e controlla l'esecuzione dei programmi generali formulati dal Consiglio. La Giunta regionale stabilisce, inoltre i criteri per la determinazione delle rette e, d'intesa con le Province promuove, sentita la Commissione sanita', iniziative sperimentali intese al miglioramento delle prestazioni. Art. 8 Per i finanziamento delle attivita' di cui alla presente legge, a partire dall'anno finanziario 1974 il Consiglio regionale ripartisce annualmente lo stanziamento di cui al successivo art. 9 tra le varie Province in base ad un apposito piano predisposto dalla Giunta regionale e formulato secondo i seguenti criteri: a) per i 6/10 in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna Provincia, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi all'ultimo censimento; b) per i 4/10 in proporzione inversa al reddito medio procapite di ciascuna Provincia quale risulta dei dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. I fondi messi a disposizione delle Province da parte della Regione devono essere utilizzati per la concessione di contributi e sussidi ai Comuni, Comunita' Montane, Enti, Istituzioni, Associazioni pubbliche e private. Le Province possono scrivere nei loro bilanci stanziamenti da destinare all'integrazione dei finanziamenti concessi dalla Regione. Art. 9 Alla copertura della spesa necessaria per l'applicazione della presente legge si fara' fronte con uno stanziamento annuo pari all'1,50% delle entrate per quote di tributi dello Stato devolute dalla Regione. Il capitolo 1484 del bilancio regionale assumera' dal 1974 la nuova edizione "Contributi per la realizzazione di soggiorni di vacanze estive ed invernali nonche' del tempo libero a favore dei minori". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |