Modifica alla deliberazione legislativa approvata dalconsiglio regionale nella seduta del 15.10.1997 N. 137concernente "Modifica della legge regionale 2/87 disciplinadei natanti a motore nel lago di Bracciano e in quello di Martignano.

Numero della legge: 8
Data: 19 febbraio 1998
Numero BUR: 7
Data BUR: 10/03/1998

L.R. 19 Febbraio 1998, n. 8
Modifica alla deliberazione legislativa approvata dalconsiglio regionale nella seduta del 15.10.1997 N. 137concernente "Modifica della legge regionale 2/87 disciplinadei natanti a motore nel lago di Bracciano e in quello di Martignano.


Art. 1


1. L'articolo 1 della deliberazione legislativa approvata nella seduta del 15 ottobre 1997, n. 137 "Modifica della legge regionale n. 37/1997" dal Consiglio regionale e' sostituito dal seguente:


Art. 1
(Divieto di utilizzazione di natanti a motore)

1. E' fatto divieto di utilizzare qualsiasi tipo di natante la cui propulsione sia assicurata da motori a combustione interna nel Lago di Bracciano ed in quello di Martignano.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:
a) motoscafi ed altre imbarcazioni a motore appartenenti alla Regione Lazio, ai servizi di salvataggio, agli enti per lo svolgimento dei compiti di istituto e agli altri servizi di pubblica utilita';
b) natanti a motore a combustione interna non superiore a cinque cavalli vapore all'asse, di proprieta' ed in uso da parte di pescatori professionali in possesso di licenza di pesca categoria "A", che esercitino l'attivita' di pesca in modo professionale e quale attivita' lavorativa principale;
c) natanti a motore necessari per l'assistenza ed il soccorso durante lo svolgimento delle regate veliche e delle gare di canottaggio, canoa, kayak e di nuoto su distanze superiori ai metri 500, a condizione che le competizioni siano organizzate dalle rispettive Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I..
d) natanti a motore necessari per l'assistenza ed il soccorso durante lo svolgimento di scuole vela organizzate dai circoli affiliati alla F.I.V., degli allenamenti di preparazione alle regate veliche ed alle gare indicate alla lettera c).



Art. 2

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 2, e' sostituito dal seguente:


"Art. 2
(Sanzioni amministrative)

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 500.000 (cinquecentomila) e non superiore a lire 3.000.000 (tre milioni).

2. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e' di competenza degli organi di polizia urbana e rurale e degli uffici ed agenti di polizia giudiziaria ai si sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30, ed alla legge 689/1981 e le altre norme vigenti in materia di sanzioni amministrative".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.