L.R. 20 Settembre 1978, n. 56 |
Norme per l'erogazione ai comuni delle somme corrispondenti alle funzioni trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (1)
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Art. 1 In attuazione dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 e fino alla costituzione dei comprensori socio-sanitari, la Regione eroga direttamente ai comuni le somme corrispondenti alle funzioni trasferite dalla Regione ai comuni, con le modalità e criteri di cui ai successivi articoli. Art.2 I fondi iscritti attualmente in bilancio corrispondenti alle funzioni trasferite dalla Regione ai comuni vengono erogati ai comuni secondo la ripartizione di seguito indicata: a) i tre decimi sulla base dei parametri socio-economici e demografici di cui al successivo art. 3; b) i tre decimi sulla base della spesa media annua effettivamente utilizzata, per le funzioni trasferite, nel biennio che precede di un anno quello di erogazione del trasferimento da parte della Regione, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 4; c) i quattro decimi sulla base di programmi di ristrutturazione dei servizi, presentati dai comuni, singolarmente o in forma associata, ovvero per il perseguimento di finalità perequative, in seguito a delibere della Giunta regionale, i cui criteri sono disciplinati dal successivo art. 5 (2). Art.3 I fondi di cui all'art. 2, lettera a), sono distribuiti in misura proporzionale alla popolazione di età superiore ai 65 anni ed inferiore ai 15 anni, nonchè al numero medio dei nati nel quinquennio che precede di un anno quello di erogazione del trasferimento da parte della Regione e alla densità della popolazione, e in misura inversamente proporzionale al saldo migratorio del quinquennio che precede di un anno quello di erogazione del trasferimento da parte della Regione, fatte salve le maggiorazioni, previste dal successivo art. 5, secondo comma, per i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. La ripartizione in base alla densità e quella relativa alla popolazione giovanile e anziana di cui al precedente comma avverrà sulla base della popolazione residente, secondo le risultanze dell'ultimo censimento della popolazione, ove i comuni interessati non documentino una diversa consistenza di detta popolazione, maggiore di almeno il cinque per cento rispetto a quella risultante dal censimento (2). Art.4 Entro il mese di marzo dell'anno che precede quello di erogazione del trasferimento da parte della Regione, i comuni faranno pervenire alla Regione la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, nell'ambito delle competenze trasferite, nel biennio precedente dal comune stesso, o da altri enti o istituti finanziati, anche parzialmente, dal comune in connessione a prestazioni effettuate a favore di residenti nel comune, ancorchè non operanti nel territorio del comune stesso. La Regione ripartirà tra i comuni i fondi di cui all'art. 2, lettera b), in proporzione alle spese risultanti dal primo comma del presente articolo (2). Art. 5 Nel ripartire i fondi di cui all'art. 2, lettera c), la Giunta regionale osserverà uno o più criteri contenuti nel presente articolo. La ripartizione verrà effettuata mediante apposita delibera entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di erogazione del trasferimento ai comuni. Una parte di tali fondi potrà essere destinata a maggiorare il trasferimento di cui alla lettera a) dell'art. 2 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in modo tale che detta maggiorazione non superi il trasferimento stabilito ai sensi dell'art. 3, primo comma, per più del dieci per cento per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per più del venti per cento per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti e per più del trentacinque per cento per i comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. Una parte di tali fondi potrà essere erogata ai comuni che prestino, direttamente o indirettamente attraverso enti o istituti operanti nel territorio comunale, un servizio di rilevante utilità sociale nel campo delle competenze trasferite a soggetti non residenti nel comune. Tale trasferimento dovrà essere stabilito in funzione della rilevanza sociale delle prestazioni e nella misura in cui queste vengano erogate in coerenza con le direttive di politica sociale stabilite dalla Regione. A questo fine i comuni, negli stessi termini di cui all'art. 4, primo comma, faranno pervenire alla Regione i dati di spesa relativi a prestazioni effettuate, senza compenso, a favore di soggetti non residenti nel comune, direttamente o indirettamente, nell'ambito del territorio comunale, unitamente ad ogni altra informazione pertinente in merito alla natura e alle caratteristiche del servizio prestato. Una parte dei fondi potrà essere destinata a risanare situazioni di squilibrio o di crisi di particolare rilevanza in stretta connessione a progetti di intervento o di ristrutturazione di servizi, compresi nel campo delle funzioni trasferite, approvati, anche contestualmente, dalla Giunta regionale. Con apposita delibera la Giunta, sentite le competenti commissioni, potrà riservare, annualmente, una quota parte dei fondi per il finanziamento di progetti sperimentali, nel campo delle competenze trasferite, presentati da comuni, singolarmente o associati, e volti al conseguimento di un maggior livello di efficienza nella soddisfazione dei bisogni sociali tutelati. I progetti dovranno essere redatti dai comuni con delibera consiliare e successivamente valutati, ai fini del loro finanziamento, dalla Giunta regionale, sulla base di criteri esplicitamente stabiliti nella suddetta delibera che fissa l'ammontare della somma ripartibile per il finanziamento dei progetti sperimentali (2). Art. 6 (Norme transitorie) Limitatamente all'anno 1978 nei capitoli di spesa n. 208101, n. 208106 e n. 208250 i fondi iscritti in bilancio corrispondenti alle funzioni trasferite dalla Regione ai comuni, sono distribuiti ai comuni stessi secondo i seguenti criteri e modalità: 1) cinque decimi della somma in misura direttamente proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre 1977; 2) cinque decimi della somma in misura direttamente proporzionale alla popolazione di età superiore ai 65 anni ed inferiore ai 15 anni risultante al 31 dicembre 1977; 3) i dati risultanti dall'applicazione dei suddetti criteri saranno ulteriormente modificati applicando i seguenti correttivi: comuni fino a 3.000 abitanti, per 3; comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, per 2; comuni superiori a 5.000 abitanti, per 1; 4) per i servizi di assistenza ai minori e per gli enti comunali di assistenza trasferiti ai comuni dall'1 luglio 1978, ai comuni stessi, anche in deroga ai criteri suddetti, deve essere comunque assicurata la stessa somma che la Regione avrebbe speso per l'erogazione dei servizi stessi. Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 ottobre 1978, n. 28. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 23 gennaio 1979, n. 22. (2) Per l'anno 1979, ai sensi della legge regionale 14 giugno 1979, n. 49, i fondi di cui alla presente legge sono erogati secondo i criteri fissati dalla predetta legge regionale n. 49/1979 in deroga alle norme di cui al presente articolo. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |