Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 38 della legge regionale 5maggio 1990, n. 41.

Numero della legge: 5
Data: 5 aprile 1994
Numero BUR: 10
Data BUR: 09/04/1994

L.R. 05 Aprile 1994, n. 5
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 38 della legge regionale 5maggio 1990, n. 41.



Art. 1
(Indennita' della funzione dirigenziale)

1. L'indennita' di funzione dei dirigenti, erogata con decorrenza 1° ottobre 1990 nella misura corrispondente ai coefficienti attribuiti ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 costituisce fin dalla sua istituzione elemento fisso e continuativo dovuto in via ordinaria quale trattamento economico della qualifica dirigenziale.


Art. 2
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1994 e successivi, sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale regionale.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.