L.R. 05 Aprile 1994, n. 5 |
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 38 della legge regionale 5maggio 1990, n. 41.
|
Art. 1 (Indennita' della funzione dirigenziale) 1. L'indennita' di funzione dei dirigenti, erogata con decorrenza 1° ottobre 1990 nella misura corrispondente ai coefficienti attribuiti ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 costituisce fin dalla sua istituzione elemento fisso e continuativo dovuto in via ordinaria quale trattamento economico della qualifica dirigenziale. Art. 2 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1994 e successivi, sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale regionale. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |