Concessione di contributi per il recupero dei tossicodipendenti (1).

Numero della legge: 13
Data: 8 febbraio 1980
Numero BUR: 5
Data BUR: 20/02/1980

L.R. 08 Febbraio 1980, n. 13
Concessione di contributi per il recupero dei tossicodipendenti (1).

Art. 1
Per contribuire alle attivita' istituzionali e volontarie di riabilitazione operanti nel Lazio in favore dei soggetti tossicodipendenti, per il loro recupero sociale e' autorizzata per l' anno 1979 la concessione dei contributi per un totale di lire 1.000.000.000.


Art. 2

Per poter beneficiare dei contributi di cui al precedente articolo 1 gli enti pubblici e privati e le associazioni di volontariato presentato alla unita' sanitaria locale competente per territorio, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la domanda di concessione del contributo corredata da appositi programmi di attivita', nei quali devono essere illustrati la natura e i criteri delle iniziative e degli interventi necessari alla realizzazione degli stessi.
Entro i successivi sessanta giorni, il Consiglio regionale approva i programmi predisposti dalle unita' sanitarie locali per concedere i contributi. In attesa delle attribuzioni alle unita' sanitarie locali delle funzioni relative all' attivita' per gli interventi in favore dei tossicodipendenti le domande devono essere indirizzate all' assessorato regionale per la sanita'.


Art. 3

La concessione dei contributi di cui alla presente legge avviene sulla base di una valutazione di merito delle proposte, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 9 della legge regionale n. 46 del 1976.


Art. 4

Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per l' anno 1980 la spesa di L. 1.000.000.000. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma precedente, e' costituita, ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 dallo stanziamento non utilizzato del capitolo n. 421550 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1979. La spesa di L. 1.000.000.000, autorizzata dal presente articolo, e' iscritta in termini di competenza al capitolo numero 08100 (2)


Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 febbraio 1980, n. 5, S.O. n. 1

(2) Articolo sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 48.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.