| L.R. 21 Dicembre 1981, n. 34 |
| Costituzione di una commissione consiliare d'inchiesta sulla gestione dei fondi di cui alla Lr 29-12-1978 N.80, recante: "provvidenze per il potenziamento ed il miglioramento degli esercizi alberghieri e degli impianti ed attrezzature complementari " ed alla lr 29-12-1978 n.82 recante: " norme di attuazione nella Regione Lazio della legge nazionale 2-5-1976 n.183: Incremento e miglioramento degli esercizi ricettivi nonche' degli impianti ed attrezzature complementari" (1) (2) |
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[Art. 1
Art. 2
La commissione di inchiesta e' composta di quattordici consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio regionale nei modi previsti dal punto 1 dell' art. 96 del regolamento del consiglio regionale del Lazio. La commissione elegge nel proprio seno un presidente e due vice presidenti. E' in facolta' del presidente della commissione disporre che le sedute abbiano luogo a porte chiuse. In tutte le votazioni, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Art. 3
La commissione di inchiesta, avvalendosi delle facolta' e dei poteri previsti ai punti 4, 5, 6 e 7 dell' art. 96 del regolamento del Consiglio regionale deve accertare: 1) se nella gestione delle somme stanziate con le leggi 29 dicembre 1978, n. 80 e 29 dicembre 1978, n. 82, sono stati rispettati scrupolosamente i disposti degli articoli delle leggi stesse e la seconda norma transitoria dello statuto regionale e siano state altresi' osservate le procedure previste dalle norme generali sulla contabilita' dello Stato; 2) se le iniziative adottate nel corso della gestione siano rispondenti alle finalita' di cui alle citate leggi 29 dicembre 1978, n. 80 e 29 dicembre 1978, n. 82, nonche' della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183; 3) se le somme erogate siano state effettivamente ed interamente utilizzate e se cio' sia avvenuto in modo congruo alle deliberazioni della Giunta regionale; 4) se e quali reali controlli degli organi politici e tecnici sono stati posti in atto per verificare concretamente la destinazione dei fondi, la loro utilizzazione, la loro concordanza con le finalita' delle leggi; 5) quando, come, dove e con quali atti formali sono state assegnate le somme e se i destinatari avevano i requisiti previsti dalle leggi; 6) eventuali responsabilita' di ogni tipo in ordine ad iniziative, decisioni e ogni altra attivita', compresa quella di vigilanza e di controllo a tutti i livelli, connessa alla gestione, ivi compreso ogni comportamento, anche preliminare, che abbia permesso eventuali irregolarita'. Art. 4
La commissione di inchiesta dovra' presentare al Consiglio regionale la propria relazione conclusiva entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Art. 5
Il presidente del Consiglio regionale provvedera' a destinare all' ufficio di segreteria della commissione il personale e le attrezzature necessarie. Art. 6
(2) Legge abrogata dal numero 35) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |