| L.R. 29 Gennaio 1990, n. 9 |
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Modifica e integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20. (Ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio) (1).
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Art. 1 1. Il primo comma dell'art. 48 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 è abrogato. Art. 2 1. Il periodo di prova previsto dall'art. 48 della legge regionale di cui al precedente articolo ha la stessa durata di quello previsto per i dipendenti civili dello Stato e si effettua con le stesse modalità. Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 febbraio 1990, n. 4. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 10 novembre 1990, n. 44 (S.S. n. 3). |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |