Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1985, n. 27, concernente: Subdelega alle province delle funzioni amministrative concernenti l'attivita' dei comitati provinciali prezzi, delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 52, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616», come modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 34.

Numero della legge: 65
Data: 15 novembre 1993
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1993

L.R. 15 Novembre 1993, n. 65
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1985, n. 27, concernente: Subdelega alle province delle funzioni amministrative concernenti l'attivita' dei comitati provinciali prezzi, delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 52, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616», come modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 34.

(Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1993, n. 33).

Art. 1

1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1985, n. 27, modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 34 e' sostituito dal seguente:

"2. I comitati provinciali dell'art.3 del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1994, n.347, sono presieduti dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, e sono composti da:
a) il sindaco del comune capoluogo, o suo delegato;
b) l'intendente di finanza o un funzionario dell'intendenza di finanza da lui delegato;
c) il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato, o un funzionario dell'ufficio medesimo, da lui delegato;
d) il direttore dll'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o un funzionario dell'ufficio medesimo, da lui delegato;
e) il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o suo delegato;
f) i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art.4, o i vicepresidenti o da loro delegati".


Art.2

1. Dopo il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale n. 27 del 1985, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 34 del 1988, e' inserito il seguente:

" 5-bis. Le riunioni delle sottocommissioni sono valide in prima convocazione con la presenza di un numero di memebri pari alla maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di un numero di membri pari almeno ad un terzo dei componenti. I pareri delle sottocommissioni sono validamente espressi con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. I membri delle sottocommissioni che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i relativi supplenti, debbono essere sostituiti".


Art. 3

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.