Interventi straordinari regionali nel comune di Castel Gandolfo in materia di opere pubbliche e servizi igienici in occasione dell' Anno Santo 1983. (1)

Numero della legge: 41
Data: 23 giugno 1983
Numero BUR: 19
Data BUR: 09/07/1983

L.R. 23 Giugno 1983, n. 41
Interventi straordinari regionali nel comune di Castel Gandolfo in materia di opere pubbliche e servizi igienici in occasione dell' Anno Santo 1983. (1)


Art. 1

La Regione Lazio, considerato che per l' Anno Santo 1983 e' previsto a Castel Gandolfo un notevole afflusso di pellegrini, promuove la realizzazione di interventi straordinari al fine di eliminare alcune carenze emergenti nelle infrastrutture igieniche e varie e nel servizio di nettezza urbana del detto comune.


Art. 2

Per le finalita' di cui al precedente articolo, la Regione concede al comune di Castel Gandolfo contributi in conto capitale nella misura del 100 per cento sulle spese necessarie a realizzare: la sistemazione ed il completamento della pubblica illuminazione nel centro storico L. 180.000.000 la costruzione di gabinetti pubblici e della relativa fognatura dinamica L. 70.000.000 la sistemazione e la ristrutturazione dei parcheggi situati nelle localita' << Pagnanelli >> e << Fontanile >> L. 150.000.000.
L' erogazione al comune dei detti contributi viene effettuata nella misura del 10 per cento entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della deliberazione della Giunta regionale di impegno della spesa; la restante somma e' erogata secondo le modalita' stabilite nel secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.
Per quanto riguarda la progettazione, l' esecuzione ed il collaudo delle suddette opere si applicano le disposizioni dell' articolo 7, del primo, secondo, quarto e quinto co
mma dell' articolo 8 e degli articoli 11 e 12, della citata legge regionale 28 giugno 1980, n. 88.


Art.3

La Regione e' altresi' autorizzata a concedere al comune di Castel Gandolfo un contributo di L. 370 milioni in conto capitale pari al 100 per cento della spesa necessaria per l' acquisto di due automezzi per il trasporto dei rifiuti solidi urbani, di un' autospazzatrice meccanica e di cento cassonetti per il deposito dei rifiuti anzidetti.


Art. 4

Le opere e le forniture di cui agli articoli 2 e 4 devono essere aggiudicate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ultimate entro sessanta giorni dall' appalto.
In caso di inosservanza il Presidente della Giunta regionale con proprio provvedimento puo' dichiarare la decadenza del beneficio con conseguente disimpegno della spesa e recupero dei fondi attribuiti.


Art. 5


Per le finalita' di cui alla presente legge e' prevista la spesa di L. 770 milioni per l' anno 1983.
L' onere indicato al precedente comma viene iscritto nei seguenti capitoli di spesa che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale con la denominazione a fianco di ciascuno di essi indicata:
cap. n. 10209 - Contributi in capitale al comune di Castel Gandolfo per opere igieniche e per il miglioramento dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani in occasione dell' Anno Santo straordinario 1983 - L. 440.000.000;
Cap. 11209 - Contributi in conto capitale al comune di Castel Gandolfo per il miglioramento dei servizi pubblici, in occasione dell' Anno Santo straordinario 1983 - L. 330.000.000.
Alla copertura finanziaria del suddetto onere di lire 770 milioni si provvede mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento di competenza del cap. numero 25802 (fondo globale), previa utilizzazione di quota parte della partita contabile di cui alla lettera i) indicata nell' elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 1983.
Ai fini della copertura, in termini di cassa, si provvede mediante riduzione di L. 770 milioni dello stanziamento iscritto al cap. n. 29021 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio 1983.


Art. 6

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.





Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 9 luglio 1983, n. 19



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.