| L.R. 17 Gennaio 1979, n. 2 |
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Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979. (1)
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Art. 1 La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge il bilancio per l'anno finanziario 1979 e comunque non oltre il 31 marzo 1979, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del Consiglio regionale. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 gennaio 1979, n. 3. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 18 giugno 1979, n. 165. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |