| L.R. 24 Giugno 1977, n. 19 |
| Istituzione del Comitato regionale di coordinamento dei trasporti (1) (2) |
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Art. 2 Il Comitato è composta da: 1) il Presidente della Giunta regionale; 2) gli Assessori regionali ai trasporti, ai lavori pubblici, al bilancio e programmazione, all'urbanistica e due membri della prima commissione consiliare permanente designati dalla commissione medesima di cui uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza della minoranza; 3) un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale; 4) un rappresentante del comune di Roma; 5) un rappresentante del Consorzio regionale dei trasporti nel Lazio; 6) un rappresentante dell'Azienda consortile dei trasporti nel Lazio (ACOTRAL); 7) un rappresentante della Società aeroporti di Roma (SAR); 8) un rappresentante dell'ATAC di Roma; 9) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; 10) un rappresentante del Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia; 11) tre esperti, di cui almeno uno esperto in materie giuridiche, designati dal Consiglio regionale; 12) un rappresentante della delegazione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); 13) un rappresentante del comitato regionale imprese pubbliche enti locali (CRIPEL); 14) un rappresentante della Federazione nazionale imprese trasporti (FENIT). Sono chiamati, altresì a far parte del Comitato, su designazione delle amministrazioni di appartenenza: 15) un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; 16) un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS); 17) un rappresentante della Direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento del Ministero dei trasporti; 18) un rappresentante della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti; 19) un rappresentante della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; 20) un rappresentante della Cassa per gli investimenti straordinari nel Mezzogiorno. Di volta in volta possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto al voto, funzionari dell'Amministrazione regionale e di enti pubblici ed esperti su specifici argomenti in discussione. Art. 3 Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta o, in sua assenza, dall'Assessore regionale ai trasporti. Esercita le funzioni di segreteria un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato regionale ai trasporti (2). Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti degli intervenuti. Non è ammessa delega; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le decisioni del Comitato sono espresse mediante pareri sottoscritti dal presidente e dal segretario. Art. 4 Il Comitato è costituito, per la durata della legislatura regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede quando debba procedersi all'integrazione del Comitato od alla sostituzione di taluni dei suoi componenti. Ai membri del Comitato e ai funzionari ed esperti, non appartenenti all'Amministrazione regionale, verrà attribuito, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 60. Art. 5 La spesa per il funzionamento del Comitato, prevista per l'anno 1977 in L. 5 milioni è iscritta in conto competenza e in conto cassa al cap. 11801 che si istituisce nel bilancio di previsione per l'anno 1977 con la seguente denominazione: "Spese di funzionamento del Comitato regionale di coordinamento dei trasporti e gettoni di presenza ai membri del Comitato stesso". All'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa. Art. 6 Nel bilancio pluriennale, al progetto "Trasporti e viabilità - trasporti regionali" codice 1503 (funzioni normali ordinarie) viene iscritta la somma di L. 5 milioni, in corrispondenza del capitolo 11801, per ciascuno degli anni dal 1977 al 1980. Nel contempo viene soppressa, per l'anno 1977, l'iscrizione di L. 5 milioni in corrispondenza del cap. 12688 del progetto stesso, nonchè viene ridotto, per ciascuno degli anni dal 1978 al 1980, di L. 5 milioni il progetto codice 2307. ] Note : (1) Pubblicata sul BUR 9 luglio 1977, n. 19. (2) Legge abrogata dal numero 38) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |