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Art. 1
1. Il personale medico, paramedico, ausiliario, tecnico e amministrativo appartenente ai ruoli nominativi regionali assegnato all'ospedale "Sandro Pertini" dell'unità sanitaria locale RM/3, ai fini dell'attivazione dell'ospedale medesimo è collocato, a domanda, secondo il ruolo, la posizione funzionale e la disciplina ricoperti nell'amministrazione di provenienza, nei corrispondenti posti vacanti della dotazione organica dell'ospedale, così come approvata con deliberazione 17 aprile 1991, n. 198, nell'ambito della pianta organica complessiva della unità sanitaria locale RM/3 (3). 2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata dal personale interessato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I posti delle piante organiche delle unità sanitarie locali rimasti vacanti a seguito di comandi autorizzati saranno ricoperti dalle unità sanitarie locali stesse previo parere della Giunta regionale in ordine alla coerenza con gli obiettivi di cui al'atto programmatorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con la conseguente rideterminazione della rete ospedaliera. Della consistenza numerica complessiva si terrà conto nelle determinazioni di cui al predetto atto. 4. I posti che rimarranno vacanti presso l'ospedale "Sandro Pertini" dopo le operazioni di cui ai commi precedenti saranno coperti secondo le procedure di legge. Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 febbraio 1993, n. 5.
(2) Legge abrogata dal numero 30) dell'allegato I alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 (3) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 settembre 1993, n. 51.
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