L.R. 14 Gennaio 1991, n. 3 |
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1991. (1)
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Art. 1 1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l'anno finanziario 1991, e comunque non oltre il 31 marzo 1991 secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalità previste nella relativa proposta di legge all'esame del Consiglio regionale. Art. 2 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 gennaio 1991, n. 3 Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 40 (S.S. n. 3). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |