Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1991. (1)

Numero della legge: 3
Data: 14 gennaio 1991
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1991

L.R. 14 Gennaio 1991, n. 3
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1991. (1)


Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l'anno finanziario 1991, e comunque non oltre il 31 marzo 1991 secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalità previste nella relativa proposta di legge all'esame del Consiglio regionale.


Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 gennaio 1991, n. 3
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 40 (S.S. n. 3).









Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.