L.R. 23 Giugno 1983, n. 45 |
Modifica dell' art. 13 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, concernente: << Costituzione e funzionamento delle unita' sanitarie locali >>.
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(Pubblicata nel B.U. 09 luglio 1983, n. 19) Art. 1 Il terzo comma dell' articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, e' cosi' sostituito: << Fermo restando il numero complessivo dei componenti dei comitati di gestione di cui all' articolo 9, e' consentito di derogare ai limiti di quattro, cinque e sei membri eletti fra i componenti dell' assemblea generale, rispettivamente previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma dell' articolo 9. >>. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |