Elevazione del contributo previsto dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 21, al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia.

Numero della legge: 23
Data: 2 luglio 1977
Numero BUR: 19
Data BUR: 09/07/1977

L.R. 02 Luglio 1977, n. 23
Elevazione del contributo previsto dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 21, al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia.







Art. 1

Il contributo regionale di lire sessantamilioni previsto dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 21, e' elevato a lire centosessantamilioni per l' anno 1977 e a lire centoventimilioni annui per gli esercizi successivi.
Conseguentemente gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 11741 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1977 sono aumentati di lire centomilioni.


Art. 2

Alla maggiore spesa di lire centomilioni per l' anno 1977 si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 12688 del bilancio di previsione per l' anno stesso.


Art. 3

Nel bilancio pluriennale l' iscrizione relativa al progetto << Trasporti e viabilita' - porti e navigazione interna >> codice 1502 (funzioni normali ordinarie), contributo al Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia, e' elevata da lire sessantamilioni a lire centosessantamilioni per l' anno 1977 e da lire sessantamilioni a lire centoventimilioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981. Nel contempo viene soppressa per l' anno 1977 l' iscrizione nel progetto stesso di lire centomilioni (elenco n. 2, partita n. 10) e per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 viene ridotto di lire sessantamilioni il progetto codice 2307.


Art. 4

La Giunta regionale e' facoltizzata, con propria deliberazione, a prestare fidejussioni, a valere e nei limiti del contributo annuo a favore del Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia, a garanzia di mutui assunti o da assumere dal Consorzio stesso; nonche' a stabilire, su conforme delibera del Consorzio del porto di Civitavecchia, che il contributo possa essere direttamente erogato a favore del terzo mutuante nei limiti della prestata garanzia.
In caso di prestazione fidejussoria e nei limiti di importo della medesima, il contributo regionale puo' essere erogato al Consorzio solo dopo che questo abbia documentato l' avvenuto adempimento dell' obbligazione per cui e' stata prestata la garanzia.


Art. 5

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31, sesto comma, dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 2 luglio 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 29 giugno 1977.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.