Partecipazione della Regione alla erogazione della assistenza farmaceutica in favore dei lavoratori autonomi pensionati, di quelli in attivit… e dei rispettivi familiari a carico (1) (2).

Numero della legge: 11
Data: 13 dicembre 1972
Numero BUR: 15
Data BUR: 18/12/1972

L.R. 13 Dicembre 1972, n. 11
Partecipazione della Regione alla erogazione della assistenza farmaceutica in favore dei lavoratori autonomi pensionati, di quelli in attivit… e dei rispettivi familiari a carico (1) (2).


1. In attesa dell'istituzione del servizio sanitario nazionale, la Regione Lazio eroga contributi per l'assistenza farmaceutica in forma diretta ai titolari di pensioni, già lavoratori autonomi, assistiti ai sensi delle leggi 29 maggio 1967, n. 369 per il coltivatori diretti, 27 febbraio 1963, n. 260 per gli artigiani e 22 luglio 1966, n. 613 per gli esercenti le attività commerciali, nonchè ai rispettivi familiari a carico che ne abbiano diritto in base alle predette leggi.

2. La Regione Lazio eroga altresì contributi per l'assistenza farmaceutica in forma diretta ai soggetti aventi diritto alle prestazioni assistenziali di malattia a norma delle leggi istitutive 22 novembre 1954, n. 1136 per i coltivatori diretti, 29 dicembre 1956, n. 1533 per gli artigiani e 27 novembre 1960, n. 1397 per gli esercenti le attività commerciali e successive modificazioni ed integrazioni delle leggi medesime.

3. All'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge provvedono rispettivamente le casse mutue comunali per i coltivatori diretti, le casse mutue provinciali per gli artigiani e le casse mutue provinciali per gli esercenti le attività commerciali, che abbiano deliberato o deliberino l'erogazione dell'assistenza farmaceutica in base alle rispettive leggi che le regolano.

4. Ai fini di cui ai ripetuti artt. 1 e 2 della presente legge la Regione Lazio, all'inizio di ogni esercizio, corrisponderà agli enti erogatori indicati nel precedente art. 3, un contributo annuo nella misura di:
- L. 10.000 per ciascun soggetto assistibile indicato all'art. 1;
autonumout - L. 3.700 per ciascun soggetto indicato all'art. 2 (3).

5. A chiusura di ciascun esercizio finanziario le casse mutue trasmetteranno alla Regione i rendiconti delle spese sostenute per l'assistenza farmaceutica.
Ove la gestione dovesse risultare attiva, la somma eccedente verrà computata nella determinazione del contributo dell'anno successivo (4).

6. La Regione, in ogni momento, può adottare iniziative intese ad accertare la regolarità della gestione, i criteri e le modalità di erogazione.

7. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, stabilirà le modalità di erogazione dei contributi regionali e le forme del controllo della Regione sulla gestione delle somme erogate attraverso apposite convenzioni da stipulare tra la Giunta stessa e le mutue prima dell'erogazione dei contributi medesimi.

8. Le provvidenze di cui alla presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione e sino a quando non saranno emanate analoghe provvidenze con legge dello Stato in favore degli stessi soggetti.

9. Per l'erogazione dei contributi regionali, di cui alla presente legge, a decorrere dall'anno finanziario 1975 è autorizzata la spesa complessiva di L. 3.500 milioni.
La maggiore spesa di L. 1.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge verrà portata in aumento al cap. 1470 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1975.
Al suddetto onere di L. 1.000 milioni si farà fronte mediante prelevamento dal cap. 1963 del bilancio di previsione per l'anno 1975.
In conseguenza sono soppresse le partite nn. 8, 13, 17, 18, 21 e ridotta nella misura di L. 200 milioni la partita n. 16 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1975.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore al bilancio,
le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge (5).

10. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Note:


(1) Pubblicata sul Bur 18 dicembre 1972, n. 15.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 7 febbraio 1972, n. 34.

(2) Superata dalla istituzione del servizio sanitario nazionale.

(3) I contributi sono stati elevati in tale misura dall'art. 1 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 62.

(4) Per l'erogazione dei contributi vedi l'art. 2 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 62.

(5) Così modificato dall'art. 3 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 62.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.