Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente:"Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti"(1)

Numero della legge: 35
Data: 3 novembre 2003
Numero BUR: 32 S.O. 6
Data BUR: 20/11/2003

L.R. 03 Novembre 2003, n. 35
Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente:"Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti"(1)


Art. 1
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente”Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti”)

1. Dopo la lettera l) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 8/2001 sono aggiunte le seguenti:
omissis


Art. 2
(Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 8/ 2001)

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 8/2001 č inserito il seguente:

omissis


Art. 3
(Modifica all’articolo 4 della l.r. 8/2001)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 8/2001 č inserito il seguente:
omissis


Art. 4
(Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 8/ 2001)

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 8/2001č inserito il seguente:
omissis


Art. 5
(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 8/ 2001)

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 8/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea le parole: “omissis” sono sostituite dalle seguenti: ”omissis”;
b) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “omissis”;
c) la lettera c) č sostituita dalla seguente: “omissis

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 8/2001 sono aggiunti i seguenti:
omissis


Art. 6
(Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 8/2001)

1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 8/2001 č inserito il seguente:

omissis


Art. 7
(Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 8/ 2001)

1. L’articolo 12 della l.r. 8/2001č sostituito dal seguente:
omissis



Art. 8
(Inserimento degli articoli 14 bis e 14 ter nella l.r. 8/2001)

1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 8/2001 sono inseriti i seguenti:

omissis


Art. 9
(Modifica all’articolo 16 della l.r. 8/2001)

1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 8/2001 la parola: “omissis” č sostituita dalle seguenti: “omissis”.



Art. 10
(Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 8/2001)


1. L’articolo 17 della l.r. 8/2001č sostituito dal seguente:
omissis


Art. 11
(Modifica all’articolo 19 della l.r. 8/2001)

1. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 8/2001 dopo la parola: “omissis” č inserita la seguente: “omissis”.


Art. 12
(Abrogazione dell’articolo 20 della l.r. 8/2001)

1. L’articolo 20 della l.r. 8/2001 č abrogato.


Art. 13
(Modifica della rubrica della Sezione III del Capo III della l.r .8/ 2001)

1. Nella rubrica della Sezione III del Capo III della l.r. 8/2001 dopo le parole: “omissis” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “omissis”.


Art. 14
(Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 8/ 2001)

1. Dopo l’articolo 21 della l.r. 8/2001 č inserito il seguente:

omissis



Art. 15
(Modifica all’articolo 22 della l.r. 8/ 2001)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 22 della l.r. 8/2001 č aggiunto il seguente:
omissis


Art. 16
(Inserimento degli articoli 23 bis e 23 ter nella l.r. 8/2001)

1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 8/2001 sono inseriti i seguenti:

omissis


Art. 17
(Modifica all’articolo 26 della l.r. 8/2001)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 8/2001 č aggiunto il seguente:
omissis


Art. 18
(Modifiche all’articolo 27 della l.r. 8/2001)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 8/2001 sono aggiunti i seguenti:

omissis


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 novembre 2003, n. 32, s. o. n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.